DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 1948, n. 66
Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto che punisce chi depone o abbandona congegni o altri oggetti per impedire o ostacolare la libera circolazione su strade, ferrovie o acque (reclusione 1-6 anni; pena raddoppiata se più persone o uso di violenza). Art.1‑bis sanziona l'ostruzione con il proprio corpo (fino a 1 mese o multa fino a €300; 6 mesi-2 anni se commesso da più persone riunite). Diverse amnistie/indulti hanno riguardato reati commessi fino a date comprese tra il 1968 e il 1989; la norma è comunque ancora applicabile per fatti posteriori a tali date.
Ostruzione di strade, ferrovie e vie d'acqua (deposito di congegni o ostruzione col corpo)
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