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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35077/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’istanza di rimborso presentata da un ex dirigente, per ottenere la restituzione delle ritenute IRPEF operate nel 2005 su somme corrisposte da una cassa/fondo di previdenza complementare riferita a ex dipendenti Esso. Il contribuente sosteneva che una parte della prestazione fosse composta da "rendimenti" maturati sugli accantonamenti e che tale componente dovesse essere tassata nella misura ridotta del 12,50%, non con tassazione ordinaria/separata. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte; la CTR aveva confermato la decisione ritenendo provata la natura e l’entità dei rendimenti. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) motivazione apparente della sentenza d’appello sulla prova dei rendimenti; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e della disciplina fiscale applicabile ai fondi pensione, per avere la CTR ritenuto assolto dal contribuente l’onere di provare i rendimenti effettivamente derivanti da investimenti sul mercato; 3) ulteriore violazione di norme processuali e civilistiche per avere la CTR fondato il proprio convincimento su un prospetto redatto dal contribuente. Il contribuente proponeva ricorso incidentale, lamentando l’erronea applicazione della doppia tassazione e denunciando anche la temerarietà dell’azione dell’Ufficio ex art. 96 c.p.c., ma senza adeguata censura della sentenza impugnata e senza specificare correttamente il vizio denunciato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate quanto ai primi due motivi, assorbendo il terzo. Ha ritenuto che la CTR avesse erroneamente applicato i principi sulla tassazione dei fondi previdenziali integrativi e sull’onere della prova: il contribuente, per ottenere l’aliquota del 12,50% sulla componente rendimento, deve dimostrare che quella quota derivi effettivamente da investimenti sul mercato del capitale accantonato e non può limitarsi a un prospetto di calcolo privo di indicazioni sui criteri di quantificazione e sulla concreta gestione finanziaria del fondo. Ha inoltre rilevato che la motivazione della CTR era meramente apparente perché non indicava i documenti da cui ricavare la prova dei rendimenti. Il ricorso incidentale del contribuente è stato dichiarato inammissibile, perché non investiva correttamente la decisione d’appello, non deduceva un’omessa pronuncia, non indicava specificamente la sentenza impugnata e confondeva la violazione dell’art. 2697 c.c. con una critica alla valutazione delle prove. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza, ma la Corte valorizza soprattutto il vizio di motivazione apparente solo in relazione alla specifica censura probatoria.

  • art. 61 D.lgs. 546/1992

    Richiamato nel motivo principale dell’Agenzia tra le norme asseritamente violate per motivazione apparente.

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.lgs. 546/1992

    Richiamato nel motivo principale come norma sulla motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato come parametro della sufficienza della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato per inquadrare il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che la violazione della norma si configura solo se l’onere probatorio viene posto a carico della parte sbagliata, non quando si contesti soltanto l’erronea valutazione dell’esito istruttorio.

  • art. 38 D.P.R. 602/1973

    Richiamato nel motivo dell’Ufficio in tema di rimborso di imposte indebitamente versate.

  • art. 13, comma 9, D.lgs. 124/1993

    Richiamato per la disciplina fiscale delle forme pensionistiche complementari relative ai soggetti iscritti prima del 1993.

  • art. 3 D.lgs. 47/2000

    Richiamato per il regime fiscale delle prestazioni delle forme pensionistiche complementari.

  • art. 9, comma 1, lett. a), D.lgs. 168/2001

    Richiamato come modifica della disciplina fiscale delle prestazioni pensionistiche complementari.

  • art. 6 L. 482/1985

    La Corte conferma che alla componente rendimento netta si applica la ritenuta del 12,50% prevista da tale norma, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000.

  • artt. 16 e 17 D.P.R. 917/1986

    Richiamati per la tassazione separata applicabile alla sorte capitale e, per gli importi maturati dal 1 gennaio 2001, all’intera prestazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo dell’Agenzia, assorbito per effetto dell’accoglimento dei primi due motivi.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo dell’Agenzia in tema di efficacia probatoria della scrittura/prospetto, motivo poi assorbito.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ribadisce che la violazione della norma sulle presunzioni è denunciabile solo se il giudice attribuisce rilievo a fatti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non basta chiedere una diversa lettura del compendio probatorio.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato dal contribuente per sostenere la temerarietà dell’azione dell’Ufficio, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Richiamato per l’ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente incidentale, se dovuto.

Massime di principio

  • Nelle controversie sui fondi pensione complementari, la componente della prestazione assoggettabile alla ritenuta del 12,50% è solo il rendimento netto effettivamente imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato; la sorte capitale resta soggetta al diverso regime di tassazione previsto dalla disciplina applicabile.
  • Il contribuente che chiede il rimborso delle maggiori imposte deve provare non solo l’esistenza di una voce denominata rendimento, ma anche la sua concreta derivazione da investimenti finanziari del fondo e la relativa quantificazione; un prospetto interno privo di criteri di calcolo non è sufficiente.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; se la censura riguarda soltanto la valutazione delle prove o la loro insufficienza, il motivo non integra violazione dell’onere probatorio.
  • La denuncia di motivazione apparente richiede che la sentenza non espliciti in modo intelligibile il percorso logico-giuridico seguito e, soprattutto, non indichi gli elementi documentali posti a base dell’accertamento.
  • La censura in cassazione del ragionamento presuntivo deve indicare specificamente in che modo il giudice abbia violato i criteri di gravità, precisione e concordanza; non è ammissibile limitarsi a proporre una diversa lettura degli elementi di fatto.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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