Cassazione Civile, Ordinanza n. 34912/2024 del 30/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società operante nel recupero e riciclaggio di rottami ferrosi, relativi alle annualità 2009 e 2010, con riprese a tassazione per costi ritenuti indeducibili perché riferiti a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, oltre che per maggiori ricavi non dichiarati connessi a retribuzioni "fuori busta" e relative ritenute non operate; per il 2010 erano contestati anche costi non di competenza e non inerenti. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi, riconoscendo talune somme per trasferte esenti e riducendo di conseguenza alcune riprese. In appello la CTR ha respinto gli appelli della società e accolto quelli incidentali dell'Ufficio. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle preclusioni processuali in appello, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto nuova la tesi difensiva secondo cui le operazioni contestate erano reali ma solo soggettivamente inesistenti; 2) nullità per motivazione apparente, dedotta in via subordinata; 3) violazione di giudicato, assumendo che la CTR avesse attribuito efficacia preclusiva a sentenze rese in giudizi tra l'Ufficio e la diversa società fornitrice; 4) omesso esame di fatti decisivi, in particolare quelli emersi nel parallelo processo penale a carico del legale rappresentante della società e nella sentenza penale di assoluzione, nonché in un precedente giudizio relativo ad altre annualità; 5) violazione delle regole su prova, presunzioni e valutazione delle prove, per avere la CTR preteso dalla contribuente la prova dell'esistenza e dell'ammontare effettivo delle operazioni utilizzando scritture diverse dalle fatture false. La Corte ha ritenuto fondati il primo, il quarto e il quinto motivo: la deduzione della natura solo soggettivamente inesistente delle operazioni era una mera specificazione della domanda originaria e non domanda nuova; i fatti emergenti dal processo penale erano rilevanti e dovevano essere esaminati dal giudice tributario; la prova presuntiva contraria agli esiti dell'accertamento era ammissibile e avrebbe potuto incidere anche sul quantum dei costi deducibili. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la CTR non aveva attribuito efficacia di giudicato alle sentenze rese nel contenzioso della fornitrice, ma le aveva solo considerate elementi di convincimento. Il secondo motivo è stato assorbito.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi, li ha accolti nei limiti indicati in motivazione, ha cassato le sentenze impugnate in relazione ai motivi primo, quarto e quinto di ciascun ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo motivo e inammissibile il terzo, e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per un nuovo esame nel rispetto dei principi enunciati, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 18, 57 e 58 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le preclusioni dell'appello tributario non operano quando la parte in secondo grado introduce una mera specificazione della medesima causa petendi già posta a base del ricorso introduttivo, e non una domanda nuova.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro per dedurre la violazione di legge sostanziale o processuale nei motivi accolti e scrutinati.
Richiamato in relazione alla dedotta nullità per motivazione apparente, motivo poi assorbito.
Richiamato in relazione alla dedotta nullità per motivazione apparente, motivo poi assorbito.
Il giudicato opera solo tra le stesse parti e sul medesimo rapporto, non potendo essere esteso a giudizi diversi per attribuire vincolatività a decisioni rese in controversie tra soggetti differenti.
Richiamato congiuntamente all'art. 2909 c.c. per sostenere l'erronea attribuzione di giudicato; la Corte precisa però che la CTR aveva usato quelle decisioni solo come elementi di convincimento.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile quando siano omessi fatti storici decisivi e controversi, non quando si contesti solo la mancata valutazione di documenti.
Invocati per censurare la valutazione della prova; la Corte riconosce l'ammissibilità della prova presuntiva contraria agli accertamenti fiscali.
La prova presuntiva può essere utilizzata per contrastare l'accertamento analitico-induttivo e per incidere anche sulla quantificazione dei costi deducibili.
La sentenza osserva che, anche alla luce dello ius superveniens, l'assoluzione penale per difetto del dolo specifico non attribuisce giudicato nel processo tributario sui medesimi fatti.
Richiamato nella descrizione della sentenza penale assolutoria a carico del legale rappresentante della società.
Norma incriminatrice richiamata nella sentenza penale assolutoria, utile solo come contesto fattuale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la modifica in appello della prospettazione difensiva non integra domanda nuova quando resta ferma la medesima causa petendi e si aggiungono solo specificazioni o elementi istruttori a sostegno della tesi originaria.
- Le sentenze rese in giudizi tra soggetti diversi non producono giudicato esterno nel processo tributario della parte che non vi ha partecipato; possono al più essere valutate come elementi indiziari o di convincimento.
- Il giudice tributario deve esaminare i fatti storici decisivi emersi in altri procedimenti, compreso il processo penale, quando siano specificamente dedotti e potenzialmente idonei a incidere sull'esito della controversia.
- L'assoluzione penale per difetto del dolo specifico non vincola automaticamente il giudizio tributario sui medesimi fatti, permanendo l'autonomia dei rispettivi apprezzamenti probatori.
- In tema di accertamento analitico-induttivo, il contribuente può contrastare la pretesa anche mediante prova presuntiva contraria; tale prova può rilevare non solo sull'an debeatur ma anche sul quantum dei costi deducibili.
- Quando la pretesa fiscale riguarda operazioni documentate da fatture ritenute false, il giudice deve verificare se l'inesistenza sia oggettiva o solo soggettiva, poiché tale distinzione incide sulla deducibilità dei costi e sulla ricostruzione del reddito.
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