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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34883/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da lavori eseguiti in un appartamento sito in un edificio milanese, nel corso dei quali la precedente proprietaria avrebbe demolito la porzione di muratura portante nella quale era incorporata la canna fumaria della caldaia del locale sottostante di proprietà del ricorrente. Il tribunale aveva ordinato il ripristino e la sentenza era stata poi cassata con rinvio limitatamente all’esame dell’eccezione di usucapione abbreviata sollevata dagli acquirenti dell’immobile. Il giudice di rinvio ha ritenuto che gli acquirenti fossero in buona fede al momento dell’acquisto, poiché dalla documentazione catastale risultava già l’avvenuta demolizione e non risultava la loro conoscenza della pregressa alterazione; ha quindi dichiarato maturata l’usucapione abbreviata dello spazio già occupato dalla canna fumaria. Con il ricorso per cassazione il proprietario del locale sottostante ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 810, 812, 813, 832, 1140, 1145 e 1159 c.c., sostenendo che la colonna d’aria non potrebbe costituire oggetto autonomo di proprietà o possesso e che, comunque, mancava un titolo idoneo a identificare esattamente il bene immobile e il diritto trasferito ai fini dell’usucapione abbreviata. La Corte ha però ritenuto che il ricorso non cogliesse la ratio decidendi, perché la sentenza impugnata non aveva attribuito autonoma rilevanza a una "colonna d’aria" come bene a sé stante, ma aveva riferito il possesso alla porzione di superficie dell’appartamento e alla sua proiezione verticale corrispondente allo spazio già occupato dalla canna fumaria; ha inoltre rilevato che la censura sul titolo e sulla titolarità originaria non era stata specificamente dedotta nei gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi perché non confrontati con la reale motivazione della sentenza di rinvio e, quanto al secondo motivo, anche per difetto di specificità. Ha confermato quindi il rigetto della domanda di riduzione in pristino proposta dal ricorrente. Ha altresì condannato il ricorrente alle spese di lite in favore dei controricorrenti, con distrazione per la procuratrice antistataria della controparte, e ha applicato la condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La partecipazione al precedente giudizio di legittimità non determina incompatibilità del magistrato nel successivo ricorso avverso la sentenza di rinvio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La proposta di definizione accelerata non ha funzione decisoria e non comporta incompatibilità del consigliere che l'ha formulata a far parte del collegio decidente.

  • art. 810 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'oggetto di usucapione, ma la censura è stata ritenuta non pertinente alla ratio della decisione.

  • art. 812 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di beni immobili; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata avesse attribuito autonoma consistenza alla colonna d’aria come bene separato.

  • art. 813 c.c.

    Richiamato dal ricorrente senza incidere sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 832 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ha ricondotto la vicenda alla facoltà del proprietario del suolo di utilizzare il soprasuolo.

  • art. 840 c.c.

    La Corte lo ha indicato come norma coerente con la decisione impugnata, poiché il diritto del proprietario del suolo comprende la facoltà di utilizzare il soprasuolo.

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per negare il possesso autonomo della colonna d’aria; la Corte ha rilevato che il possesso era riferito alla porzione di superficie già occupata dalla canna fumaria.

  • art. 1145, comma 1, c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la censura non è stata ritenuta decisiva rispetto alla motivazione della Corte d’appello.

  • art. 1159 c.c.

    La Corte ha ritenuto che l’usucapione abbreviata fosse invocabile sulla base dell’acquisto in buona fede e del possesso ventennale/decennale maturato prima della domanda; ha inoltre rilevato il difetto di specificità della censura sulla titolarità e sul titolo.

  • art. 366 c.p.c.

    Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile anche per difetto di specificità, perché la questione sulla titolarità dello spazio non risultava dedotta nei gradi di merito.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicata la condanna per responsabilità aggravata, in ragione della decisione conforme alla proposta di inammissibilità o manifesta infondatezza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a censurare una ricostruzione diversa e non effettivamente adottata dal giudice di merito.
  • Ai fini dell’usucapione non è necessario configurare uno spazio aereo come bene autonomo: può rilevare il possesso della porzione di superficie del fondo o dell’immobile e della corrispondente proiezione verticale, ove ciò sia coerente con la proprietà del suolo e con l’art. 840 c.c.
  • La colonna d’aria sovrastante un’area non è autonomamente possedibile in sé, ma si collega al diritto di proprietà sulla superficie sottostante; pertanto, la censura che presupponga un autonomo bene "colonna d’aria" è fuorviante se la decisione riguarda invece la porzione di immobile già occupata da una struttura incorporata.
  • L’usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. presuppone un acquisto in buona fede da non dominus e un titolo idoneo a trasferire il bene così come individuato; tuttavia, la relativa censura deve essere specificamente dedotta e non può introdurre per la prima volta questioni di titolarità non trattate nei gradi di merito.
  • Nel ricorso per cassazione il difetto di specificità del motivo ne comporta l’inammissibilità quando non siano indicati con precisione i fatti processuali e le questioni già devolute ai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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