Cassazione Civile, Ordinanza n. 34910/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per gli anni 2007 e 2008 nei confronti di una società operante nel recupero di rifiuti e rottami ferrosi. L'Ufficio ha contestato costi indeducibili ritenendo inesistenti, sotto il profilo oggettivo, operazioni documentate da fatture relative ad acquisti di materiale da fornitori privati occasionali, poi registrate come conferimenti in un'unità operativa. La CTR, pur riconoscendo attendibile la ricostruzione del rapporto economico sostanziale con un unico fornitore/cliente rilevante, ha tuttavia ritenuto che solo una parte della documentazione fosse riferibile a operazioni realmente effettuate, riducendo in parte il recupero a tassazione e le sanzioni. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla prova presuntiva, dell'art. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse fondato la decisione su indizi privi di certezza, precisione e concordanza; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., lamentando la mancata considerazione di perizie di parte, MUD, tabulati telepass e di altre allegazioni documentali; 3) censure analoghe anche per la determinazione del valore della produzione IRAP; 4) difetto di motivazione sulla quantificazione della sanzione; 5) mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni. L'Agenzia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente riconosciuto, in contrasto con i principi sull'onere probatorio nelle operazioni inesistenti, una parte di costi deducibili e avesse quindi erroneamente ridotto la pretesa fiscale e sanzionatoria.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale dell'Agenzia. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi della contribuente perché diretti, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre osservato che il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di singoli elementi istruttori, e che il fatto storico centrale era stato comunque esaminato dal giudice di merito. Ha aggiunto che la successiva assoluzione penale, per difetto del dolo specifico, non produce giudicato nel giudizio tributario, restando autonome le valutazioni probatorie dei due processi. Ha dichiarato inammissibili o comunque infondati anche i motivi sulle sanzioni: in particolare, ha richiamato il principio per cui, se la sanzione è irrogata contestualmente all'avviso di accertamento, la motivazione può essere assolta per relationem; quanto al cumulo giuridico, ha rilevato il difetto di specificità e la mancata dimostrazione che il calcolo invocato fosse più favorevole. Ha poi rigettato il ricorso incidentale dell'Agenzia perché non coglieva la ratio della sentenza impugnata, fondata su una ricostruzione in termini di operazioni almeno in parte soggettivamente inesistenti e su una prova presuntiva contraria ritenuta idonea a controbilanciare quella dell'Ufficio. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
norma richiamata per il potere di accertamento induttivo dei maggiori redditi e dei costi indeducibili; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa inammissibili le censure che miravano a una rivalutazione del fatto.
art. 115 c.p.c.
può essere violato solo se il giudice pone a base della decisione prove inesistenti o attribuisce a una prova un'informazione impossibile da ricavare da essa; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi soggetti a libero apprezzamento o disattende prove legali; non è censurabile l'apprezzamento del merito.
art. 2729 c.c.
richiamato in tema di prova presuntiva; la Corte ribadisce che la doglianza non può tradursi nella richiesta di un nuovo giudizio sul ragionamento inferenziale del giudice di merito.
art. 360, n. 5, c.p.c.
consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non l'omessa valutazione di singoli documenti o argomentazioni difensive.
art. 25, comma 1, d.lgs. n. 446/1997
richiamato per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP, nella ricostruzione della maggiore imposta accertata.
art. 9 d.lgs. n. 471/1997
richiamato per l'irrogazione delle sanzioni connesse alla dichiarazione infedele; la Corte afferma che la motivazione della sanzione è sufficiente se la pretesa fiscale è motivata contestualmente all'avviso.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
l'obbligo specifico di motivazione dell'atto sanzionatorio opera solo quando la sanzione sia irrogata con atto separato, non se è contestuale all'accertamento.
art. 7, comma 1, d.lgs. n. 472/1997
invocato dalla contribuente in tema di trattamento sanzionatorio, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 12, commi 1, 3 e 7, d.lgs. n. 472/1997
richiamato per il cumulo giuridico delle sanzioni; la richiesta deve essere formulata nel giudizio di merito e accompagnata da un raffronto concreto che dimostri la convenienza rispetto al cumulo materiale.
art. 109 TUIR
richiamato dal ricorso incidentale in tema di deducibilità dei costi; la Corte non accoglie la doglianza perché la CTR ha operato una valutazione probatoria autonoma e non contraria ai principi sull'onere della prova.
art. 2697 c.c.
richiamato sia dalla contribuente sia dall'Agenzia in tema di riparto dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che il giudice di merito può fondare la decisione su presunzioni contrapposte, se logicamente e motivatamente valutate.
art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000
menzionato solo per escludere che la sentenza penale assolutoria produca giudicato nel giudizio tributario nel caso di specie.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito attraverso la critica del ragionamento presuntivo o della ponderazione delle prove compiuta dal giudice di appello.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o di singole difese.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi rigorose: uso di prove inesistenti, attribuzione a una prova di contenuti impossibili, o travisamento del regime di prova legale; non basta contestare l'apprezzamento discrezionale delle risultanze processuali.
- Nei giudizi tributari sulle operazioni inesistenti, la prova presuntiva dell'Ufficio può essere contrastata da prova presuntiva contraria, ove il giudice di merito la ritenga logicamente sufficiente a superare o ridimensionare la pretesa fiscale.
- Quando la sanzione tributaria è irrogata contestualmente all'avviso di accertamento, l'obbligo di motivazione può essere assolto per relationem se la pretesa fiscale è esposta nei suoi elementi essenziali.
- La richiesta di cumulo giuridico delle sanzioni deve essere specificamente dedotta nel giudizio di merito e accompagnata da un concreto calcolo comparativo che dimostri la maggiore favorevolezza del regime invocato.
- L'assoluzione penale per mancanza del dolo specifico non produce automaticamente giudicato nel processo tributario, restando distinte le valutazioni probatorie dei due giudizi.
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