Cassazione Civile, Ordinanza n. 34902/2024 del 30/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra vicini di fondo. Gli attori originari, proprietari di un immobile confinante, avevano chiesto la rimozione o la regolarizzazione di aperture realizzate nell’immobile del vicino, sostenendo che alcune di esse integrassero vedute realizzate a distanza illegale e che altre, qualificate come luci, dovessero essere rese conformi ai requisiti di legge. Inoltre contestavano la legittimità di una sopraelevazione adibita ad autorimessa, ordinata dal giudice di merito ad arretrarsi fino alla distanza di 10 metri dal fabbricato confinante. In appello la Corte territoriale aveva qualificato alcune aperture come luci e non vedute, aveva ritenuto non fondata la domanda di eliminazione della finestra per la presenza di un muro divisorio, e aveva confermato l’ordine di arretramento del manufatto per violazione della distanza regolamentare. Con il ricorso per cassazione gli originari attori hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 905 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte d’appello avrebbe erroneamente subordinato l’eliminazione della veduta alla possibilità dei ricorrenti di sopraelevare il muro divisorio, mentre il divieto di apertura a distanza illegale opera comunque; 2) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 902 c.c. e omessa pronuncia, per non avere la Corte territoriale deciso sulla domanda di regolarizzazione delle luci; 3) violazione dell’art. 873 c.c. e del regolamento edilizio comunale, oltre a vizi motivazionali, contestando la rilevanza attribuita alla CTU e sostenendo che il manufatto fosse urbanisticamente conforme o rientrasse in una deroga regolamentare; 4) omesso esame delle conclusioni sulle spese relative alla chiamata del terzo. Il convenuto ha proposto a sua volta ricorso incidentale sulle spese della terza chiamata, deducendo omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sulle spese e sulla garanzia per evizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo fondate sia la censura sulla veduta illegale sia quella sull’omessa pronuncia sulla regolarizzazione delle luci. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché non si confrontava con la ratio della decisione di merito e perché le doglianze sul profilo edilizio erano irrilevanti nei rapporti di vicinato; ha dichiarato assorbiti il quarto motivo del ricorso principale e il motivo del ricorso incidentale, entrambi relativi alle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese dell’intero processo, comprese quelle relative alla terza chiamata.
Norme richiamate
divieto di apertura di vedute a distanza illegale dal fondo altrui
il divieto opera a prescindere dal fatto che il fondo vicino sia chiuso o meno e non può essere subordinato alla possibilità del vicino di sopraelevare il muro divisorio.
richiamato con riguardo alla disciplina delle luci e alla domanda di regolarizzazione; la Corte ha rilevato l’omessa pronuncia sul punto.
richiamato quale parametro di conformità delle luci, rispetto al quale la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla contestata difformità.
impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente formulate; la mancata decisione sulla regolarizzazione delle luci è stata trattata come omessa pronuncia.
richiamato nel motivo sul rispetto delle distanze legali tra costruzioni, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la reale ratio decidendi.
art. 9 d.m. n. 1444 del 1968
menzionato come parametro sulle distanze minime tra edifici, integrato dal regolamento comunale.
regolamento del Comune di Cascina, anno 2000
richiamato dalla Corte territoriale come fonte della distanza minima di 10 metri tra fabbricati.
richiamati per affermare i requisiti formali del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., in particolare l’onere di indicare il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento di discussione e la decisività.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
consente la denuncia dell’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma non l’omessa valutazione di meri elementi istruttori.
richiamato nel motivo incidentale sulle spese, rimasto assorbito.
richiamati nel motivo incidentale sulle spese e sulla garanzia per evizione, ma senza decisione nel merito per assorbimento.
Massime di principio
- La domanda volta a far cessare una veduta aperta a distanza illegale dal fondo altrui va valutata indipendentemente dalla chiusura o meno del fondo vicino: il divieto dell’art. 905 c.c. opera in sé e non può essere neutralizzato dalla possibilità del vicino di sopraelevare il muro divisorio.
- Quando una parte propone specifica domanda di regolarizzazione delle luci e tale domanda risulta ritualmente devoluta in appello, il giudice deve pronunciarsi espressamente: il mancato esame del motivo integra omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c.
- Nei rapporti di vicinato, la conformità urbanistico-edilizia dell’opera non coincide con la sua legittimità rispetto alle distanze legali tra fondi: il rispetto delle norme edilizie verso la P.A. non esclude la violazione delle regole civilistiche sulle distanze.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo deve individuare puntualmente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività; non è sufficiente censurare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
- Quando l’accoglimento di alcuni motivi impone la cassazione con rinvio, restano assorbite le censure sulle spese se queste dipendono dall’esito complessivo del giudizio di merito rinviato.
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