Cassazione Civile, Ordinanza n. 34882/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un proprietario di fondi contigui volta a ottenere l’arretramento di un muro che, secondo la sua prospettazione, sarebbe stato realizzato dall’altra parte sulla particella gravata da servitù di passaggio carrabile, impedendo o restringendo l’esercizio del diritto di passo a favore dei suoi terreni. I giudici di merito hanno invece accertato, sulla base di titoli di provenienza e CTU, che la larghezza del passaggio era pari a m. 3,60 e che lo spazio utile era comunque superiore a tale misura. Il ricorrente ha proposto otto motivi: ha contestato l’inammissibilità in appello della relazione del proprio consulente tecnico e della documentazione allegata; ha invocato un preteso valore confessorio di vari atti e documenti; ha censurato l’omessa acquisizione di un frazionamento catastale che, a suo dire, avrebbe dimostrato uno sconfinamento e la necessità di un nuovo rilievo; ha lamentato la riqualificazione della domanda da actio confessoria servitutis ad azione di riduzione in pristino; ha sostenuto che la Corte d’appello avrebbe ignorato un chiesto riconfinamento e la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia; ha dedotto un travisamento della CTU e un ulteriore restringimento del passaggio; ha riproposto la doglianza sulla mancata valorizzazione di dichiarazioni del convenuto; ha infine contestato l’inammissibilità delle prove testimoniali e degli interpelli. La Cassazione ha ritenuto gran parte dei motivi inammissibili perché non confrontati con la ratio decidendi, aspecifici o diretti a sollecitare una rivalutazione del merito; ha inoltre escluso che fosse censurabile la mancata acquisizione officiosa del frazionamento, richiamando il principio secondo cui i documenti diretti a provare i fatti principali devono essere allegati e provati dalle parti e l’eventuale nullità della CTU è relativa e va tempestivamente dedotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo e il settimo motivo, nella parte sovrapponibile, inammissibili per difetto di confronto con la ratio della decisione impugnata, chiarendo che la Corte d’appello aveva correttamente applicato l’art. 345 c.p.c. nel dichiarare inammissibile la produzione per la prima volta in appello del frazionamento catastale e delle nuove allegazioni sul preteso sconfinamento. Ha poi dichiarato inammissibili il secondo, terzo, quinto, sesto e settimo motivo, perché miravano a introdurre una realtà fattuale diversa da quella accertata dai giudici di merito, senza rispettare il principio di specificità del ricorso; ha escluso, inoltre, la fondatezza delle censure sulla CTU e sull’omessa acquisizione del frazionamento, rilevando che l’eventuale vizio del consulente sarebbe stato una nullità relativa da dedurre tempestivamente e che, comunque, la doglianza presupponeva allegazioni di fatto non ritualmente introdotte. È stato ritenuto inammissibile anche il quarto motivo, sia perché confondeva allegazione e prova, sia perché la memoria istruttoria non può introdurre nuove domande, sia perché non si confrontava con l’ulteriore ragione della decisione di appello relativa all’inammissibilità della questione dello sconfinamento. L’ottavo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché la valutazione di inammissibilità delle prove testimoniali integra un apprezzamento di fatto insindacabile se motivato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
In appello non possono essere introdotti per la prima volta nuovi documenti e nuove allegazioni di fatto dirette a sostenere un diverso assetto dei confini e un preteso sconfinamento non dedotto tempestivamente.
Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità, non potendo limitarsi a prospettare in modo generico errori della consulenza o documenti non trascritti né allegati.
È richiamato dalla parte ricorrente in tema di tutela della servitù; la Corte non lo interpreta autonomamente, ma la decisione ruota sull’inammissibilità delle nuove allegazioni e sull’assenza di prova del dedotto restringimento.
L’eventuale nullità relativa derivante dall’acquisizione di documenti da parte del consulente tecnico d’ufficio deve essere eccepita dalla parte nella prima difesa utile successiva all’atto o alla notizia del vizio.
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda, ma la memoria istruttoria non introduce nuove domande e la questione del riconfinamento risultava comunque inammissibile.
Le censure non possono trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio da parte della Cassazione.
La memoria istruttoria è richiamata per escludere che in tale sede possano formularsi nuove domande, potendo solo introdurre mezzi istruttori.
È invocato dal ricorrente sul preteso valore confessorio di atti e dichiarazioni; la Corte non ravvisa alcun rilievo decisivo di tali deduzioni nel quadro fattuale accertato.
La valutazione di ammissibilità dei capitoli di prova testimoniale è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
Poiché la Corte ha deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato la responsabilità aggravata e ha condannato il ricorrente a una somma in favore del controricorrente e a una somma in favore della cassa delle ammende.
La decisione è intervenuta in camera di consiglio dopo proposta di definizione accelerata per inammissibilità o manifesta infondatezza, confermata dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La soccombenza del ricorrente comporta l’obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del merito mediante la prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti, soprattutto quando la sentenza impugnata abbia fondato il rigetto sull’inammissibilità di nuove allegazioni e nuovi documenti prodotti solo in appello.
- La relazione del consulente tecnico di parte e i documenti ad essa allegati non possono essere utilizzati per introdurre in appello fatti nuovi o per colmare carenze allegatorie del giudizio di primo grado quando si tratti di documenti diretti a provare i fatti principali della domanda.
- L’eventuale nullità relativa connessa all’attività del consulente tecnico d’ufficio deve essere tempestivamente eccepita dalla parte nella prima difesa utile; non è deducibile in modo astratto o solo in cassazione se presuppone fatti non ritualmente introdotti nel giudizio di merito.
- La memoria istruttoria non può essere usata per introdurre nuove domande; serve a illustrare o integrare il thema probandum nei limiti consentiti dal rito.
- La valutazione di ammissibilità, pertinenza e specificità delle prove testimoniali compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o di violazione di legge effettivamente dedotti, ma non per sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio.
- Una censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o quando attribuisce al giudice di merito statuizioni che questi non ha effettivamente reso.
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