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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13143/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ha cassato la sentenza della CTR Lombardia e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente per difetto di interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo e delle cartelle. Ha inoltre compensato le spese di tutti i gradi di giudizio in ragione della peculiarità della questione.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente della riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato l'estratto di ruolo e, tramite esso, dieci cartelle esattoriali, deducendo che fossero inesistenti o nulle perché non ritualmente notificate, oppure prescritte le pretese sottostanti. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte, per quattro cartelle di cui era mancata la prova della notifica. L'ente della riscossione aveva quindi proposto appello, ma la CTR lo aveva dichiarato inammissibile per difetto di procura al difensore del libero foro e mancata rinotifica dell'atto. Con il ricorso per cassazione l'ente ha dedotto, da un lato, la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione di norme processuali e tributarie; dall'altro, la violazione delle norme sulla difesa tecnica dell'ente, sostenendo di poter stare in giudizio anche mediante avvocato del libero foro. La Corte, però, ha ritenuto prioritario il tema dell'ammissibilità originaria del ricorso introduttivo: ha verificato se vi fosse un concreto interesse ad agire contro l'estratto di ruolo e le cartelle asseritamente non notificate. Ha applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'impugnazione diretta è ammissibile solo nei casi in cui la legge, come modificata nel 2021, riconosca un bisogno di tutela immediata, che deve essere allegato e dimostrato. Nel caso concreto non era stata allegata alcuna specifica ragione di tutela anticipata rientrante nelle ipotesi previste dalla novella, sicché il ricorso introduttivo doveva essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo e della cartella di pagamento asseritamente non o invalidamente notificata è ammissibile solo nei casi in cui il contribuente dimostri un concreto e qualificato interesse alla tutela immediata, secondo le ipotesi tipizzate dalla disciplina vigente.
  • La novella dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 non ha natura di interpretazione autentica, ma specifica i casi in cui l'interesse ad agire sussiste; essa si applica ai processi pendenti in quanto concretizza il bisogno di tutela immediata.
  • Quando non sia allegata alcuna ragione di tutela anticipata rientrante nelle ipotesi previste dalla legge, il ricorso contro estratto di ruolo e cartelle deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
  • Se la causa può essere decisa sulla base di un accertamento puramente giuridico e non richiede ulteriori verifiche in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c.
  • Le considerazioni sulla validità della difesa tecnica dell'ente della riscossione restano assorbite quando la controversia venga definita per difetto originario di interesse ad agire del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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