Cassazione Civile, Ordinanza n. 13143/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ha cassato la sentenza della CTR Lombardia e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente per difetto di interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo e delle cartelle. Ha inoltre compensato le spese di tutti i gradi di giudizio in ragione della peculiarità della questione.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente della riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato l'estratto di ruolo e, tramite esso, dieci cartelle esattoriali, deducendo che fossero inesistenti o nulle perché non ritualmente notificate, oppure prescritte le pretese sottostanti. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte, per quattro cartelle di cui era mancata la prova della notifica. L'ente della riscossione aveva quindi proposto appello, ma la CTR lo aveva dichiarato inammissibile per difetto di procura al difensore del libero foro e mancata rinotifica dell'atto. Con il ricorso per cassazione l'ente ha dedotto, da un lato, la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione di norme processuali e tributarie; dall'altro, la violazione delle norme sulla difesa tecnica dell'ente, sostenendo di poter stare in giudizio anche mediante avvocato del libero foro. La Corte, però, ha ritenuto prioritario il tema dell'ammissibilità originaria del ricorso introduttivo: ha verificato se vi fosse un concreto interesse ad agire contro l'estratto di ruolo e le cartelle asseritamente non notificate. Ha applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'impugnazione diretta è ammissibile solo nei casi in cui la legge, come modificata nel 2021, riconosca un bisogno di tutela immediata, che deve essere allegato e dimostrato. Nel caso concreto non era stata allegata alcuna specifica ragione di tutela anticipata rientrante nelle ipotesi previste dalla novella, sicché il ricorso introduttivo doveva essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Norme richiamate
Richiamato nel primo motivo come norma processuale violata, in relazione alla dedotta motivazione apparente.
Richiamato nel primo motivo come norma processuale violata.
Richiamato nel primo motivo come norma processuale violata, per denunciare motivazione apparente.
Richiamato nel primo motivo come norma processuale violata.
Richiamato nel primo motivo come norma processuale violata.
Richiamato nel primo motivo come norma processuale violata.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro evocato per denunciare nullità della sentenza e violazioni processuali.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1, comma 2, 29, 36, 45
Richiamati nel primo motivo come norme del processo tributario asseritamente violate.
artt. 11, comma 2, 12, commi 1 e 8, 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati nel secondo motivo per contestare il regime della rappresentanza in giudizio dell'ente della riscossione.
art. 1, comma 8, d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225/2016
Richiamato nel secondo motivo quale base normativa della rappresentanza in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.
art. 4-novies d.l. n. 34 del 2019, conv. in l. n. 58 del 2019
Richiamato nel secondo motivo sulla difesa tecnica dell'ente della riscossione.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in l. 17 dicembre 2021, n. 215
Considerato dalla Corte come norma che, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, specifica e concretizza l'interesse alla tutela immediata contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata; applicabile ai processi pendenti.
art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Come novellato dal d.l. n. 146 del 2021, contiene il comma 4-bis che delimita i casi di impugnazione diretta del ruolo e della cartella.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Individua i soli casi in cui il debitore può impugnare direttamente ruolo e cartella asseritamente non o invalidamente notificati, previa dimostrazione di un pregiudizio qualificato; nel caso concreto tale presupposto non risultava allegato.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per spiegare che l'orientamento precedente sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo mirava a consentire la tutela contro atti fiscali non notificati anche se non espressamente elencati tra gli atti impugnabili.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel confronto con il precedente sistema di tutela giurisdizionale.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Base per la decisione nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.
artt. 3, 24 e 113 Cost.
Richiamati nel passaggio relativo alla sentenza della Corte costituzionale n. 190 del 2023 sulle questioni di legittimità dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973.
Citato nel contesto dell'auspicio di attuazione della delega per la revisione del sistema nazionale della riscossione.
Massime di principio
- L'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo e della cartella di pagamento asseritamente non o invalidamente notificata è ammissibile solo nei casi in cui il contribuente dimostri un concreto e qualificato interesse alla tutela immediata, secondo le ipotesi tipizzate dalla disciplina vigente.
- La novella dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 non ha natura di interpretazione autentica, ma specifica i casi in cui l'interesse ad agire sussiste; essa si applica ai processi pendenti in quanto concretizza il bisogno di tutela immediata.
- Quando non sia allegata alcuna ragione di tutela anticipata rientrante nelle ipotesi previste dalla legge, il ricorso contro estratto di ruolo e cartelle deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
- Se la causa può essere decisa sulla base di un accertamento puramente giuridico e non richiede ulteriori verifiche in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c.
- Le considerazioni sulla validità della difesa tecnica dell'ente della riscossione restano assorbite quando la controversia venga definita per difetto originario di interesse ad agire del contribuente.
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