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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34425/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso di maggiori imposte IRES e IRAP versate per l’anno 2004, richieste da una società perché i costi che erano stati contabilizzati come sopravvenienze passive negli anni 2005 e 2006 e poi recuperati a tassazione con avvisi di accertamento divenuti definitivi, sarebbero dovuti essere imputati al 2004. In primo grado la società aveva lamentato la duplicazione di imposizione; la CTP aveva accolto il ricorso. In appello l’Ufficio aveva sostenuto che non si trattasse di costi semplicemente imputabili ad altro periodo, ma di sopravvenienze passive indeducibili per difetto dei requisiti di certezza e precisione. In Cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che in appello l’Agenzia avesse introdotto una nuova questione sull’insussistenza delle sopravvenienze passive, non proposta in precedenza; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 53 Cost. e delle norme sul reddito d’impresa, sostenendo che il mancato riconoscimento del rimborso determinasse una indebita duplicazione di imposta, poiché quei costi, se correttamente dedotti nel 2004, avrebbero ridotto la base imponibile di quell’anno.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel giudizio avente ad oggetto il diniego di rimborso, l’Amministrazione non è vincolata alla sola motivazione del rigetto amministrativo e può difendersi a tutto campo, contestando il fondamento del credito anche con argomentazioni giuridiche ulteriori in appello; inoltre, la contestazione sulla indeducibilità/non spettanza del credito non integrava una nuova eccezione preclusa dall’art. 57 d.lgs. 546/1992, essendo già stata prospettata in primo grado e rientrando comunque nel thema decidendum del rimborso. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché poggiava sull’erroneo presupposto della deducibilità dei costi nel 2004: una volta esclusa la deducibilità delle poste contestate, non vi era alcuna violazione del principio di capacità contributiva né duplicazione d’imposta rilevante ai fini del rimborso. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato დამატivo ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    Nel giudizio di rimborso il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso tecnico, ma non impedisce all’Amministrazione di articolare mere difese o di contestare il fondamento del credito; non vi è preclusione quando la questione rientra nel thema decidendum originario.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per lamentare un asserito scostamento del giudice dal thema decidendum, ma la censura è stata respinta perché la difesa dell’Ufficio era ritenuta interna all’oggetto del processo.

  • art. 1 d.lgs. 546/1992

    Richiamato in combinazione con le norme processuali tributarie per il regime del processo tributario e delle sue preclusioni.

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla CTP per fondare la decisione sul rimborso e sulla pretesa duplicazione d’imposta.

  • art. 67 d.P.R. 600/1973

    Richiamato nel giudizio di merito come parametro per la pretesa di rimborso e per l’imputazione dei componenti negativi.

  • art. 53 Cost.

    Il principio di capacità contributiva non è violato quando, esclusa la deducibilità dei costi contestati, non sussiste alcun diritto a un rimborso fondato su una diversa imputazione temporale.

  • artt. 101 e 109 d.P.R. 917/1986

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere la deducibilità dei costi per competenza, ma la Corte ha escluso tale presupposto in fatto e in diritto.

  • art. 163 d.P.R. 917/1986

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sul reddito d’impresa e sulla determinazione della base imponibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario avente ad oggetto il diniego di rimborso, il contribuente assume la posizione di attore sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del credito verso l’Erario.
  • In materia di rimborso d’imposta, l’Amministrazione finanziaria può difendersi anche con argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto alla motivazione del diniego amministrativo, purché resti entro il thema decidendum originario e nel rispetto del giudicato.
  • Il divieto di nuove eccezioni in appello ex art. 57 d.lgs. 546/1992 riguarda le eccezioni in senso tecnico, non le mere difese o le contestazioni del fondamento della pretesa creditoria.
  • La deduzione di un credito per rimborso non può fondarsi su una mera diversa riclassificazione temporale di componenti negativi se, accertata l’indeducibilità sostanziale delle poste, viene meno il presupposto stesso del credito.
  • L’asserita duplicazione di imposta non integra di per sé violazione dell’art. 53 Cost. quando il presupposto fattuale e giuridico della deduzione è escluso e, dunque, manca il diritto al rimborso.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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