Cassazione Civile, Ordinanza n. 15379/2025 del 09/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un estratto di ruolo appreso dal debitore solo al momento dell'accesso agli sportelli dell'agente della riscossione, in assenza, secondo la sua prospettazione, di rituale notificazione degli atti prodromici. Il giudice di primo grado aveva rigettato l'opposizione ritenendo regolarmente notificati gli atti e carente l'interesse ad agire in relazione all'opposizione all'esecuzione; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto sei motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., perché la Corte avrebbe riprodotto integralmente motivazioni di altre decisioni; 2) violazione degli artt. 2702 c.c. e 214, 215, 216 c.p.c. per la tempestiva contestazione dell'autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni dei referti di notifica; 3) omessa pronuncia sul disconoscimento delle copie fotostatiche dei referti e sul mancato esperimento della verificazione; 4) e 5) violazione della l. n. 53/1994, art. 3-bis, per asserita inesistenza delle notifiche via PEC effettuate dall'INPS e dall'agente della riscossione; 6) violazione dell'art. 100 c.p.c. per avere riconosciuto l'interesse ad agire del contribuente nell'impugnazione del ruolo quale azione di accertamento negativo della pretesa, anche in ragione della prescrizione dei crediti. La Corte di cassazione, tuttavia, ha ritenuto decisiva la sopravvenienza normativa: l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021 conv. in l. n. 215/2021, stabilisce che l'estratto di ruolo non è di regola impugnabile, salvo tre ipotesi tassative di pregiudizio specifico; nel caso concreto tali ipotesi non erano state allegate.
La decisione
La Corte ha applicato la disciplina sopravvenuta sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo e ha concluso che, non essendo stata allegata alcuna delle ipotesi eccezionali previste dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, l'opposizione originaria era inammissibile per difetto di interesse ad agire. Per questo ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio, decidendo nel merito ai sensi della regola sull'azione non proponibile. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero processo, valorizzando la sopravvenienza della nuova disciplina e i successivi arresti di legittimità e costituzionali.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
norma richiamata come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
invocato per la dedotta motivazione apparente della sentenza d'appello
invocato quale parametro della sufficienza della motivazione
art. 111 Cost.
richiamato in tema di obbligo di motivazione del provvedimento
artt. 2702 c.c. e 214, 215, 216 c.p.c.
richiamati per la contestazione dell'autenticità delle scritture e per il procedimento di verificazione
richiamato dal ricorrente per contestare la validità delle notifiche via PEC
invocato sul requisito dell'interesse ad agire nell'impugnazione del ruolo
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
"l'estratto di ruolo non è impugnabile" salvo casi tassativi
la Corte lo considera applicabile anche ai giudizi pendenti e lo ritiene ostativo all'impugnazione dell'estratto di ruolo fuori dalle tre eccezioni previste
art. 3-bis d.l. n. 146/2021 conv. in l. n. 215/2021
norma che ha introdotto il comma 4-bis nell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
richiamato come una delle ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo può arrecare un pregiudizio rilevante per la tutela anticipata
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
richiamato come seconda ipotesi eccezionale di impugnazione diretta
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
richiamato quale riferimento ai soggetti pubblici rilevanti per la terza ipotesi eccezionale
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 26283/2022, Cass., Sez. U.
richiamata come precedente di legittimità sull'applicabilità della nuova disciplina e sul difetto di interesse al di fuori delle eccezioni
Cass. n. 3511/2024
richiamata per affermare l'inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo in difetto dei presupposti tassativi
Cass. n. 7348/2023
richiamata per l'applicazione della disciplina anche ai debiti previdenziali
Corte costituzionale n. 190/2023
richiamata per la conferma della legittimità costituzionale della disciplina che limita l'impugnazione anticipata dell'estratto di ruolo
Massime di principio
- L'estratto di ruolo, di regola, non è autonomamente impugnabile; la tutela anticipata è ammessa solo quando il debitore alleghi e dimostri uno dei pregiudizi tipizzati dalla legge.
- La verifica dell'interesse ad agire deve essere compiuta dal giudice al momento della decisione, tenendo conto delle sopravvenienze normative applicabili al processo pendente.
- Fuori dalle ipotesi tassative previste dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, l'opposizione proposta avverso il solo estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse.
- La nuova disciplina limitativa dell'impugnazione dell'estratto di ruolo si applica anche ai debiti previdenziali e ai giudizi già in corso.
- Quando l'azione non era proponibile per difetto originario di interesse, la Corte può cassare senza rinvio la sentenza impugnata, definendo la controversia nel merito con declaratoria di inammissibilità dell'originaria domanda.
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