Cassazione Civile, Ordinanza n. 23135/2024 del 27/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il rigetto della domanda del lavoratore. Ha condannato il ricorrente a rifondere a ciascuna delle due controricorrenti le spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva agito per ottenere l'accertamento del diritto alla progressione economica dalla categoria D al livello Ds prevista dal CCNL sanità e la conferma dell'incarico di coordinamento, sostenendo che un precedente giudicato favorevole avesse già riconosciuto la rilevanza di un ordine di servizio del 1996 quale conferimento dell'incarico. Il tribunale aveva respinto la domanda; la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che per il riconoscimento dell'indennità di coordinamento fosse necessario un formale conferimento dell'incarico proveniente da soggetto titolare del potere di rappresentanza dell'ente, requisito che nella specie mancava. La corte territoriale aveva inoltre valorizzato il precedente giudicato nel senso che esso avesse accertato soltanto lo svolgimento della funzione di coordinamento fino al 18 aprile 2002 e non oltre, escludendo così il presupposto per il passaggio al livello Ds. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: nullità della sentenza per motivazione per relationem e violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; violazione del giudicato e omessa pronuncia, lamentando contrasto con la sentenza del 2008; violazione e falsa interpretazione delle clausole contrattuali collettive sul coordinamento e omesso esame di fatto decisivo; violazione degli artt. 1422 e 2909 c.c., degli artt. 24 Cost. e 100 c.p.c., sostenendo che la progressione a Ds fosse mera progressione economica interna e non mansioni superiori; violazione delle norme sul pubblico impiego contrattualizzato e sull'esercizio di mansioni. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili nel complesso: il ricorso non riproduceva in modo specifico la precedente decisione su cui fondava la tesi del giudicato, non chiariva la concreta vicenda processuale precedente, non trascriveva i passaggi rilevanti della sentenza di primo grado né i motivi di appello asseritamente non esaminati, e non confrontava adeguatamente le censure con la ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, la Corte ha affermato che la pretesa di invocare il giudicato solo nelle parti favorevoli al ricorrente era inammissibile e che, comunque, la decisione impugnata si fondava anche sull'accertamento della cessazione delle mansioni di coordinamento dal 2002, circostanza sufficiente a negare il passaggio al livello Ds.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della nullità della sentenza per asserita motivazione apparente o per relationem; la Corte ha escluso la censura perché il ricorso non trascriveva adeguatamente la decisione di primo grado e la sentenza impugnata conteneva autonoma motivazione.
Invocato per la nullità processuale; la Corte non ha accolto la doglianza per difetto di specificità del ricorso.
art. 111 Cost.
Richiamato per il requisito di motivazione della decisione; la Corte ha ritenuto infondata la censura di motivazione apparente.
Invocato per omessa pronuncia; la Corte ha rilevato la mancata riproduzione dei motivi di appello e quindi l'inammissibilità della censura.
Usato come base formale dei motivi di ricorso; la Corte ha dichiarato inammissibili le censure per difetto di specificità e per preclusioni processuali.
La Corte lo richiama come norma che impone la specificità del ricorso per cassazione, onere non assolto dal ricorrente.
Richiamato per sostenere l'efficacia del giudicato; la Corte ha escluso che il pregresso giudizio avesse i presupposti per vincolare la controversia nei termini dedotti.
Richiamato nel quarto motivo insieme all'art. 2909 c.c.; non ha inciso sull'esito perché la censura non si confrontava con la ratio decidendi.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente, ma la Corte non ha ravvisato violazioni rilevanti.
Richiamato nel quarto motivo; la Corte non ne ha tratto conseguenze favorevoli al ricorrente.
Invocato nel quinto motivo in tema di mansioni nel pubblico impiego contrattualizzato, ma la censura è stata ritenuta generica e non confrontata con la sentenza impugnata.
Richiamato nel quinto motivo; la Corte ha ritenuto la doglianza priva di specifico aggancio alla decisione impugnata.
art. 28 CCNL Comparto sanità del 7.4.1999
Invocato come disciplina contrattuale del rapporto di lavoro sanitario; la Corte non è entrata nel merito per l'inammissibilità del motivo.
art. 10 CCNL Comparto sanità 1999/2001
Richiamato quale base per l'indennità di coordinamento; la Corte d'appello lo aveva interpretato nel senso che richiede un incarico formale, ma la cassazione non ha esaminato nel merito per inammissibilità.
art. 19, comma 1, lett. b), CCNL Comparto sanità 2002/2005
Richiamato per la progressione al livello Ds; la corte territoriale lo aveva letto in connessione con il requisito del formale incarico di coordinamento.
Richiamato per la preclusione al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme.
Citato per affermare che la mancata riassunzione del giudizio di rinvio comporta l'estinzione dell'intero processo e la caducazione delle sentenze non passate in giudicato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per il procedimento camerale di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere specifico e autosufficiente: quando si invoca un giudicato esterno o interno, occorre riprodurre o quantomeno riassumere con precisione i passaggi decisivi della precedente decisione e la vicenda processuale da cui si pretende di far discendere l'efficacia vincolante.
- Non è ammissibile fondare le censure su un giudicato invocato solo per la parte favorevole alla propria tesi, se la precedente statuizione contiene anche accertamenti o rationes contrari: la parte che impugna deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi rilevanti.
- La censura di nullità per motivazione per relationem o per omessa pronuncia richiede la trascrizione o quantomeno la puntuale indicazione delle parti della sentenza di primo grado e dei motivi d'appello asseritamente trascurati; in difetto, la doglianza è inammissibile.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge deve individuare con chiarezza la norma asseritamente violata, il suo contenuto precettivo e il passaggio della sentenza impugnata che vi contrasta; non può risolversi in una mera esposizione astratta di principi.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, ai fini del riconoscimento di trattamenti economici o progressioni collegati a funzioni di coordinamento, la controversia può ruotare sulla necessità di un formale conferimento dell'incarico e sulla persistenza effettiva dello svolgimento delle relative mansioni, ma la verifica di tali presupposti resta preclusa in sede di legittimità se il ricorso è inammissibile per difetto di specificità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 27 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23153/2024 del 27/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23154/2024 del 27/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23157/2024 del 27/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23159/2024 del 27/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23164/2024 del 27/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23165/2024 del 27/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →