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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23164/2024 del 27/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di una dipendente sanitaria turnista a percepire, per il periodo 2011-2014, la maggiorazione giornaliera prevista dall'art. 44, comma 3, del c.c.n.l. Comparto Sanità del 1 settembre 1995 anche per il giorno non lavorato successivo al turno notturno di 12 ore, cd. giorno di "smonto". La Corte d'appello aveva confermato l'accoglimento della domanda ritenendo che tale giornata dovesse qualificarsi come riposo compensativo, perché funzionale al recupero psico-fisico dopo un turno particolarmente gravoso, pur in assenza di superamento dell'orario settimanale di 36 ore. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 22 l. n. 724/1994, 3 d.lgs. n. 66/2003, 44 c.c.n.l. 1.9.1995 e 2109 c.c., sostenendo che la giornata successiva al turno notturno non potesse essere considerata riposo compensativo, ma solo un secondo giorno di riposo settimanale o, comunque, una semplice giornata non lavorata, poiché non era stato superato il tetto delle 36 ore settimanali; ha inoltre richiamato la giurisprudenza sul sabato non lavorato. La lavoratrice non ha resistito in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi dell'azienda secondo cui il riposo compensativo presupporrebbe necessariamente il superamento dell'orario settimanale contrattuale. Secondo la Corte, l'indennità giornaliera di cui all'art. 44, comma 3, c.c.n.l. è finalizzata a compensare la maggiore gravosità del lavoro turnista e spetta anche quando il riposo è programmato per consentire il recupero psico-fisico dopo un turno notturno di particolare intensità e durata (12 ore), pur se nel complesso l'orario settimanale non ecceda le 36 ore. La pronuncia richiama la distinzione tra il riposo settimanale e il riposo compensativo e precisa che la giurisprudenza sul sabato non lavorato non è sovrapponibile al caso del turno notturno prolungato. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 3, c.c.n.l. Comparto Sanità del 1° settembre 1995

    "L’indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi"

    la clausola va letta nel senso che l'indennità spetta quando l'assenza dal servizio sia un riposo compensativo collegato alla maggiore gravosità della prestazione turnista e al recupero psico-fisico, non solo quando vi sia superamento dell'orario settimanale

  • art. 26 c.c.n.l. del 07/04/1999 Comparto Sanità

    "adeguati periodi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico-fisico"

    la previsione conferma che, nei servizi articolati in turni sulle 24 ore, il riposo tra i turni può avere funzione compensativa del maggiore stress psico-fisico derivante dal turno

  • art. 22 legge n. 724/1994

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la distribuzione dell'orario su cinque giorni e la natura di riposo settimanale del giorno non lavorato, ma ritenuto non decisivo nel caso del riposo successivo al turno notturno

  • art. 3 d.lgs. n. 66/2003

    richiamato come norma sull'orario di lavoro, ma non ritenuto ostativo alla qualificazione del giorno di smonto come riposo compensativo

  • art. 2109 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di riposi, ma non accolto quale base per escludere la natura compensativa del riposo dopo il turno notturno

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    menzionato nel dispositivo per il contributo unificato, senza rilievo sulla decisione di merito

Massime di principio

  • Ai fini dell'indennità prevista per il personale turnista sanitario, il "riposo compensativo" non coincide necessariamente con il solo riposo conseguente al superamento dell'orario settimanale contrattuale; può sussistere anche quando il riposo sia programmato per recuperare la maggiore intensità e gravosità di un singolo turno prolungato, specie se notturno.
  • La qualificazione di una giornata come riposo compensativo dipende dalla sua funzione concreta di recupero psico-fisico rispetto alla prestazione resa, non dalla sola collocazione formale nel calendario lavorativo o dalla coincidenza con il sabato o con un giorno di non lavoro ordinario.
  • La disciplina collettiva sull'indennità di turno va interpretata in connessione con le clausole che impongono adeguati periodi di riposo tra i turni, valorizzando la finalità compensativa della maggior penosità del lavoro in turnazione continua sulle 24 ore.
  • La giurisprudenza relativa al "sabato non lavorato" non è automaticamente estensibile ai casi in cui il giorno di assenza successivo al turno sia funzionale al recupero di un turno notturno di 12 ore, poiché in tale ipotesi il riposo ha natura sostanzialmente compensativa.
  • Per escludere l'indennità non basta affermare che l'orario settimanale complessivo non sia stato superato; occorre verificare se la giornata non lavorata sia causalmente collegata al recupero della maggiore gravosità della prestazione turnista.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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