Cassazione Civile, Ordinanza n. 23154/2024 del 27/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda un lavoratore, già dipendente delle Ferrovie dello Stato e poi transitato alle dipendenze di un ente locale, che rivendicava il riconoscimento economico del controvalore delle cosiddette "concessioni di viaggio" in sede di determinazione di un assegno integrativo ad personam. In primo grado era stato emesso decreto ingiuntivo per arretrati a tale titolo; in appello il Comune aveva ottenuto la revoca del decreto, ma la Corte territoriale aveva comunque riconosciuto al lavoratore un assegno ad personam calcolato equitativamente nella misura di 1/12 del prezzo di un abbonamento ferroviario annuo, ritenendo che il beneficio fosse utilizzabile solo durante il mese di ferie. Il lavoratore ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione irriducibilmente contraddittoria e illogica; 2) nullità e/o violazione delle norme processuali per asserito uso arbitrario di poteri istruttori officiosi e acquisizione di fatti non allegati; 3) violazione delle norme sulle presunzioni semplici, assumendo che il ragionamento fosse basato su presunzioni prive di gravità, precisione e concordanza e su una presunzione da presunzione; 4) violazione delle norme sul trattamento economico e del giudicato, sostenendo che il valore della concessione di viaggio fosse autonomamente dovuto e che la sua quantificazione non potesse essere ridotta alla sola quota annuale legata al periodo di ferie. Il Comune, a sua volta, proponeva ricorso incidentale deducendo l'omesso esame di un fatto decisivo, in sostanza lamentando che la Corte d'appello non avesse effettuato la comparazione tra il trattamento economico di provenienza e quello di destinazione per verificare l'effettiva differenza retributiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ritenendoli infondati, ma ha accolto il terzo e il quarto motivo, ritenendo errato il criterio equitativo adottato dalla Corte d'appello e viziato il ragionamento presuntivo posto a base della liquidazione. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Comune, perché formulato come omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., pur mirando in realtà a denunciare una omessa pronuncia, dunque un vizio diverso e non riqualificabile nel caso di specie. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. È stato altresì dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, se dovuto.
Norme richiamate
La Corte distingue tra errori di motivazione, violazioni di legge e omesso esame di fatto decisivo, escludendo la riqualificazione del motivo di ricorso incidentale quando il vizio dedotto è strutturalmente diverso da quello effettivamente prospettato.
art. 111 Cost.
La motivazione deve essere logicamente coerente e non contraddittoria; nel caso concreto la Corte ha escluso il vizio per i primi due motivi, ma ha poi riconosciuto l'illogicità del ragionamento presuntivo usato per il quantum.
Richiamato come parametro della sufficienza della motivazione della sentenza.
Richiamato in relazione ai requisiti della motivazione della decisione.
Invocato dal ricorrente in tema di poteri istruttori d'ufficio; la Corte esclude che la decisione impugnata abbia realmente fatto uso di tali poteri in modo improprio.
Richiamato dal ricorrente come limite ai poteri istruttori in appello nel rito del lavoro; la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto.
Le presunzioni semplici devono consentire inferenze da fatti noti a fatti ignoti secondo un ragionamento non arbitrario.
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; la Corte censura la liquidazione equitativa fondata su una presunzione priva di gravità e precisione, oltre che illogica.
Richiamato come norma sulla decisione secondo le prove ritualmente acquisite; la Corte non ravvisa nel caso un uso extra-giudiziale di fatti non introdotti.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e del ragionamento presuntivo.
Evocato dal ricorrente in tema di retribuzione e trattamenti in natura; la Corte ritiene errato il criterio di quantificazione adottato in appello.
Richiamato per sostenere l'efficacia del giudicato; la Corte afferma che il giudicato sull'an della pretesa non impedisce la corretta determinazione del quantum secondo i criteri di legge.
L. n. 210 del 1985, art. 16
Richiamata nel contesto della disciplina delle concessioni di viaggio del personale già dipendente dalle Ferrovie dello Stato.
L. n. 554 del 1988
Indicata, insieme alla normativa regolamentare, come base per il criterio legale di comparazione retributiva ai fini dell'assegno ad personam.
d.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2
Richiamato quale disciplina applicabile alla comparazione tra trattamento economico dell'amministrazione di provenienza e quello di destinazione.
Richiamato come fonte regolamentare del criterio di calcolo dell'assegno ad personam in caso di mobilità.
D. Lgs. n. 29 del 1993, art. 34
Richiamato quale base del principio generale di riassorbibilità degli assegni ad personam nel pubblico impiego privatizzato.
D. Lgs. n. 80 del 1998, art. 19
Citato come norma sostitutiva dell'art. 34 del D.Lgs. n. 29/1993 nel fondamento del principio di riassorbibilità.
D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 31
Richiamato quale attuale disposizione di riferimento per la mobilità e il principio di riassorbibilità degli assegni ad personam.
La Corte precisa che la liquidazione equitativa è ammissibile solo quando il diritto è certo ma non è possibile determinare la somma dovuta; non quando il parametro di calcolo è individuabile per legge.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso incidentale.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, in assenza di una previsione speciale che escluda il riassorbimento o garantisca la continuità del trattamento, l'assegno ad personam riconosciuto in sede di mobilità è tendenzialmente riassorbibile per effetto dei miglioramenti retributivi del nuovo comparto.
- Il giudicato formatosi sull'an debeatur non impedisce, di per sé, la corretta determinazione del quantum debeatur secondo i criteri legali; la questione del riassorbimento può rientrare nella sede propria della quantificazione del credito.
- La liquidazione equitativa ex art. 432 c.p.c. non può sostituire il criterio legale quando la misura del credito sia determinabile sulla base di norme specifiche; l'equità è residuale e non può essere usata per eludere il parametro normativo.
- Il ragionamento presuntivo è censurabile in cassazione quando sia fondato su presupposti non gravi o non precisi, o quando l'inferenza dal fatto noto al fatto ignoto risulti logicamente incoerente o arbitraria.
- La deduzione di omessa pronuncia non può essere veicolata come vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., se il contenuto sostanziale della censura riguarda la mancata decisione su una domanda o un motivo di appello.
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