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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23159/2024 del 27/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La lite nasce da un giudizio di lavoro pubblico contrattualizzato in cui un soggetto che aveva partecipato a procedure o incarichi per missioni all'estero lamentava di essere stato illegittimamente escluso dal conferimento di incarichi, con conseguente perdita di chance. Il Tribunale di Roma aveva condannato l'amministrazione al pagamento di euro 19.534,93 a titolo risarcitorio. In appello, l'amministrazione aveva proposto un appello principale, poi dichiarato inammissibile per tardivo deposito, e un appello incidentale rispetto all'appello principale dell'altra parte. La Corte d'appello aveva dichiarato improcedibile l'appello incidentale perché non notificato. Nel ricorso per cassazione l'amministrazione ha censurato tale statuizione sostenendo che la notifica dell'appello incidentale fosse superflua, perché il gravame identico era già stato notificato come appello principale, sia pure tardivo, e perché i due appelli sarebbero stati comunque destinati a riunione; ha inoltre dedotto violazione dell'art. 100 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte territoriale avesse male interpretato la dichiarazione di carenza di interesse e avesse motivato in modo apodittico.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutte le censure. Ha ritenuto corretto il principio applicato dalla Corte d'appello secondo cui, nel rito del lavoro, l'appello è improcedibile se il ricorso depositato e il decreto di fissazione dell'udienza non sono notificati affatto, non essendo consentito assegnare un nuovo termine per la notifica. Ha aggiunto che tale regola vale anche per l'appello incidentale e che nessuna sanatoria può derivare dalla precedente notificazione di un appello principale che sia poi risultato inammissibile per tardivo deposito, poiché quell'atto è privo di efficacia processuale. I motivi fondati sulla pretesa carenza di interesse sono stati dichiarati inammissibili perché, anche se fossero stati accolti, non avrebbero inciso sulla ratio decidendi autonoma dell'omessa notifica. Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è stato ritenuto inammissibile perché diretto a contestare argomentazioni e motivazione, e comunque infondato perché la motivazione della sentenza impugnata non presentava anomalie costituzionalmente rilevanti. Il ricorso è quindi stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese; è stata esclusa la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c., e non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 436 c.p.c.

    nel rito del lavoro il termine e gli adempimenti collegati all'appello sono valutati in modo rigoroso; l'omessa notifica dell'appello depositato comporta improcedibilità e non è sanabile con un nuovo termine assegnato dal giudice.

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato come parametro di violazione processuale dedotta dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo in presenza dell'omessa notifica dell'appello incidentale.

  • art. 359 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme violate, senza che ciò incidesse sull'esito, essendo stata ritenuta corretta la declaratoria di improcedibilità.

  • art. 156 c.p.c.

    invocato per sostenere la sanatoria del vizio di notifica, ma la Corte ha escluso che la precedente notifica di un atto poi inammissibile potesse sanare l'omessa notificazione dell'appello incidentale.

  • art. 100 c.p.c.

    il requisito dell'interesse è stato richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto assorbente la ratio dell'omessa notifica, che rendeva irrilevanti le ulteriori censure.

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte ha esaminato separatamente i vizi di violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi, dichiarando infondate o inammissibili le censure.

  • art. 421 c.p.c.

    non consente, nel rito del lavoro, di assegnare all'appellante un nuovo termine per provvedere alla notifica dell'appello non notificato.

  • art. 291 c.p.c.

    il principio di rinnovazione della notifica non è applicabile, nel rito del lavoro, per colmare l'omessa notifica dell'appello depositato.

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    richiamato come base dell'interpretazione costituzionalmente orientata che impone la ragionevole durata del processo e giustifica il rigore sulla improcedibilità dell'appello non notificato.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni o argomentazioni, né di mere critiche alla motivazione.

  • art. 12 preleggi

    richiamato per affermare il criterio ermeneutico che ha portato alla riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato sulla motivazione.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    la Corte ha escluso la condanna per responsabilità aggravata non ravvisando i presupposti per pronunciare sanzione processuale.

  • art. 13, c. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti di un'amministrazione dello Stato soggetta a prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, l'appello che sia stato depositato ma non notificato affatto alla controparte è improcedibile; il giudice non può assegnare un nuovo termine per la notificazione in applicazione dell'art. 291 c.p.c., neppure in un'ottica di sanatoria.
  • La regola dell'improcedibilità per omessa notifica vale anche per l'appello incidentale: il tempestivo deposito, da solo, non basta se manca del tutto la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
  • La precedente notificazione di un diverso appello, poi dichiarato inammissibile per tardivo deposito, non sana l'omessa notifica dell'appello incidentale, perché l'atto tardivo è privo di efficacia processuale.
  • Le censure che investono una pluralità di rationes decidendi sono inammissibili se almeno una di esse resiste alle doglianze, poiché la decisione rimane sorretta da una base autonoma sufficiente.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato all'omesso esame di un fatto storico, preciso e decisivo; non può essere utilizzato per contestare argomentazioni, valutazioni giuridiche o una motivazione ritenuta semplicemente insufficiente.
  • Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione è circoscritto alle sole anomalie estreme che integrano violazione di legge costituzionalmente rilevante, non al mero dissenso sulla ricostruzione o sulla sufficienza della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro pubblico contrattualizzatoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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