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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23157/2024 del 27/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di azienda sanitaria locale, inquadrato nel profilo di tecnico della prevenzione e transitato dalla categoria C alla D, aveva chiesto in giudizio il riconoscimento del diritto all'inquadramento nel livello economico DS con decorrenza dal 1° settembre 2003, con correlato riconoscimento dell'indennità di coordinamento, deducendo di avere svolto di fatto funzioni di coordinamento e di avere ottenuto un formale riconoscimento di tali funzioni. Nel giudizio di rinvio la corte territoriale ha ritenuto esistente un atto formale di conferimento delle funzioni di coordinamento e ha riconosciuto l'indennità e l'inquadramento DS dalla data del 1° settembre 2003. Avverso tale decisione il dipendente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e dell'art. 10 del CCNL 20 settembre 2001, sostenendo che il diritto all'indennità di coordinamento doveva decorrere dal 1° settembre 2001 e che la decisione era frutto di errore di percezione e lettura degli atti; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 10 del CCNL e dell'art. 36 Cost., oltre a omesso esame di fatti decisivi e vizio di motivazione, lamentando che la corte d'appello avesse affermato la decorrenza del 1° settembre 2003 senza un criterio comprensibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato preliminarmente che, dagli atti richiamati dalla stessa sentenza impugnata e dal controricorso, risultava che era stato proprio il ricorrente a chiedere originariamente la decorrenza dell'indennità dal 1° settembre 2003, sicché la decisione impugnata appariva conforme al petitum originario. Ha poi osservato che nella sentenza di rinvio vi era una coerenza tra motivazione e dispositivo, mentre la sola indicazione della data di decorrenza risultava distonica rispetto a quanto desumibile dal complesso della decisione; ciò integra, secondo la Corte, un mero errore materiale, non deducibile come vizio della decisione in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi di ricorso sono stati formulati come violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, ma la censura mirava in realtà a correggere un mero errore materiale non sindacabile in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente quale parametro della pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente quale parametro della dedotta erronea valutazione degli atti e delle prove.

  • art. 36 Cost.

    invocato dal ricorrente in relazione alla pretesa erronea decorrenza dell'indennità di coordinamento.

  • art. 384 c.p.c.

    indicato nel precedente giudizio di rinvio che ha portato alla sentenza impugnata.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore.

  • art. 10 CCNL 20 settembre 2001

    richiamato quale base contrattuale della pretesa all'indennità di coordinamento e al relativo inquadramento.

Massime di principio

  • Quando la motivazione e il dispositivo sono tra loro coerenti e l'unica difformità riguarda un elemento puntuale e accessorio, la difformità va qualificata come errore materiale e non come nullità della sentenza.
  • L'errore materiale della decisione non è deducibile come vizio di legittimità mediante ricorso per cassazione, essendo rimedio esperibile il procedimento di correzione dell'errore materiale.
  • In sede di cassazione non è ammissibile trasformare una censura sulla decorrenza di un diritto in una doglianza di nullità della sentenza se dagli atti e dal complessivo contenuto della decisione emerge che la pronuncia è sostanzialmente conforme alla domanda originaria o comunque internamente coerente.
  • Le censure ex art. 360 c.p.c. devono colpire un effettivo errore di diritto o un omesso esame decisivo; non possono essere utilizzate per rimettere in discussione una mera svista redazionale o di trascrizione del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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