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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23153/2024 del 27/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda due ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato transitati prima alla Provincia di Cagliari e poi alla Citte0 Metropolitana, i quali avevano ottenuto in un precedente giudizio un accertamento dell27an del diritto a includere nella retribuzione le c.d. concessioni di viaggio, gie0 godute presso il precedente datore di lavoro, sotto forma di assegno ad personam. Sulla base di tale decisione avevano poi ottenuto due decreti ingiuntivi per euro 48.061,00 ciascuno, opposti dall27ente. Rigettate le opposizioni in primo e secondo grado, l27ente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell27art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 e dell27art. 97 Cost., sostenendo che il successivo passaggio dei dipendenti a superiore inquadramento, quale progressione verticale, avrebbe determinato una novazione del rapporto di lavoro e la conseguente cessazione del diritto alle concessioni di viaggio; pertanto tale beneficio avrebbe dovuto essere riconosciuto solo fino al passaggio di qualifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato, da un lato, che la novazione connessa alle progressioni verticali non implica una reale soluzione di continuite0 del rapporto di pubblico impiego, che resta unitario; dall27altro, che i fatti invocati dall27ente (le progressioni verticali) risalivano al 1999, dunque prima del giudicato formatosi con la sentenza della Corte d27appello n. 400/2008 sull27an del diritto, cosec che le questioni ora prospettate erano deducibili nel precedente giudizio e risultavano precluse per giudicato. Il ricorso e8 stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di legittimite0 e con atto della debenza dell27ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto come unico motivo di ricorso

  • art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato per sostenere che le progressioni verticali interne soggiacciono a regole concorsuali e comportano effetti novativi del rapporto, ma la Corte precisa che cif2 non determina una vera discontinuite0 del rapporto di pubblico impiego

  • art. 97 Cost.

    invocato in relazione alla necessite0 del concorso per l27accesso a qualifiche superiori nel pubblico impiego

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

    richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell27ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    ha introdotto la previsione dell27ulteriore importo a titolo di contributo unificato richiamata dalla Corte

  • Cass. Sez. U, sentenza n. 4315 del 20/02/2020

    richiamata per precisare che la verifica concreta della debenza del contributo unificato spetta all27amministrazione giudiziaria

Massime di principio

  • Le questioni deducibili nel precedente giudizio di merito e non fatte valere prima della formazione del giudicato sull27an del diritto non possono essere riproposte in un successivo giudizio volto alla quantificazione del medesimo credito, perche9 sono coperte da giudicato implicito o esplicito.
  • La progressione verticale nel pubblico impiego puf2 avere effetti novativi ai fini dell27inquadramento, ma non va intesa come interruzione della continuite0 del rapporto di lavoro, che resta unitario.
  • In presenza di un giudicato sull27esistenza del diritto, non e8 consentito riaprire in sede successiva contestazioni che avrebbero dovuto essere sollevate prima, anche se collegate a fatti anteriori alla decisione passata in giudicato.
  • Quando il ricorso per cassazione e8 rigettato, il ricorrente e8 condannato alle spese e puf2 essere tenuto al versamento dell27ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti processuali.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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