Cassazione Civile, Ordinanza n. 23165/2024 del 27/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la richiesta di una dirigente medica di ottenere l’indennità di pronta disponibilità per gli anni 2006-2010 in misura maggiorata rispetto al minimo previsto dalla contrattazione nazionale, invocando l’efficacia di una delibera aziendale del 1999 che aveva elevato l’importo per turno. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo vincolante la delibera e non provata dall’azienda l’indisponibilità del fondo. L’azienda sanitaria ha quindi ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 55 del CCNL dirigenza medica SSN 2002-2005 e dell’art. 51 del CCNL 1998-2001, sostenendo che l’aumento dell’indennità era consentito solo se previsto dalla contrattazione collettiva decentrata e nei limiti della capienza del fondo aziendale, oltre che subordinato alla disponibilità delle risorse; ha inoltre sostenuto che la delibera aziendale richiamata non poteva, da sola, fondare un diritto soggettivo al maggior importo in assenza dei presupposti contrattuali e finanziari.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’azienda sanitaria, ha cassato la sentenza d’appello e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato l’originaria domanda della dirigente medica volta al pagamento dell’indennità di pronta disponibilità nella misura maggiorata. Ha altresì compensato integralmente le spese dell’intero processo, valorizzando la complessità della questione e il contrasto tra i giudici di merito, oltre al fatto che la giurisprudenza di legittimità si era consolidata solo dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 17 CCNL dirigenza medica SSN 2002-2005
La maggiorazione dell’indennità di pronta disponibilità non è automatica, ma resta condizionata alle previsioni della contrattazione collettiva e alle disponibilità del fondo aziendale.
art. 55 CCNL dirigenza medica SSN 2002-2005
Richiamato insieme alle altre disposizioni contrattuali per escludere che la contrattazione nazionale abbia superato il vincolo delle risorse disponibili.
art. 51 CCNL 1998-2001
La rideterminazione in aumento dell’indennità è rimessa alla contrattazione integrativa nel rispetto dei limiti posti dalla disciplina collettiva.
art. 5 CCNL 3.11.2005
La contrattazione aziendale ha efficacia temporalmente limitata e non può fondare da sola il diritto al maggior trattamento in periodi successivi senza un nuovo intervento contrattuale.
art. 5 CCNL 8.6.2000
Conferma il carattere temporalmente limitato e vincolato della contrattazione integrativa aziendale.
art. 4 CCNL 5.12.1996
La disciplina collettiva della contrattazione decentrata opera entro limiti temporali e finanziari predeterminati.
art. 40 d.lgs. n. 165/2001
La contrattazione integrativa deve rispettare i vincoli dei contratti collettivi nazionali e quelli derivanti dalle disponibilità di bilancio e dagli strumenti di programmazione dell’amministrazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte rinvia alla motivazione di precedenti decisioni conformi per la ricostruzione del quadro contrattuale.
art. 2697 c.c.
Chi invoca il diritto derivante da una condizione sospensiva deve provare l’avveramento dell’evento condizionante.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Consentita la decisione nel merito da parte della Corte di cassazione, senza rinvio, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire solo per effetto della contrattazione collettiva e alle condizioni da questa previste; un atto unilaterale dell’amministrazione non è sufficiente a costituire, da solo, un diritto del dipendente.
- Quando la contrattazione nazionale rimette alla contrattazione integrativa la determinazione in aumento di un emolumento, tale facoltà resta subordinata ai limiti delle risorse disponibili e ai vincoli di bilancio dell’ente.
- Un precedente atto aziendale che abbia previsto un trattamento economico di favore non basta a fondare il diritto al pagamento per periodi successivi se manca un successivo intervento della contrattazione integrativa che lo richiami e ne verifichi la compatibilità finanziaria.
- Se il riconoscimento di un emolumento è subordinato a una condizione sospensiva relativa alla disponibilità del fondo, l’onere di provare l’avveramento di tale condizione grava su chi il diritto intende far valere.
- In presenza di quadro normativo e fattuale già completo, la Corte di cassazione può decidere nel merito e rigettare la domanda originaria senza rinvio.
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