Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03728/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un estratto di ruolo relativo a IVA 2005, del quale la contribuente assumeva di essere venuta a conoscenza solo tramite tale estratto e rispetto al quale contestava la mancata rituale notificazione della cartella di pagamento sottostante. I giudici di merito avevano ritenuto non provata la validità della notifica della cartella esattoriale eseguita ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, osservando che il messo notificatore si era limitato a constatare l'assenza, presso una sede indicata, sia della sede legale sia del rappresentante, senza ulteriori verifiche sull'eventuale esistenza di altre sedi o strutture nel Comune. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la CTR avesse contraddittoriamente qualificato la notifica come effettuata secondo il regime dell'irreperibilità assoluta e, insieme, ne avesse affermato la nullità per omissione delle formalità previste da quella stessa disposizione, formalità che invece sarebbero state rispettate.

La decisione

La Corte ha rilevato che la contribuente aveva impugnato l'estratto di ruolo insieme alla cartella di pagamento non notificata e ha dato rilievo allo ius superveniens introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con l. n. 215 del 2021, che ha inserito nell'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973 il comma 4-bis. Richiamando anche il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, la Corte ha osservato che l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile e che la diretta impugnazione del ruolo o della cartella invalidamente notificata è ammessa solo in presenza di specifiche e tassative ipotesi di pregiudizio, non dedotte nel caso concreto. Poiché la contribuente non aveva allegato né dimostrato alcuna di tali ipotesi, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito sul ricorso originario, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Le spese di merito e di legittimità sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973

    La disposizione è richiamata come base normativa della notificazione della cartella; la Corte non ne offre una interpretazione autonoma sul merito della ritualità della notifica, perché la decisione si fonda principalmente sul sopravvenuto regime dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 113, comma 1, c.p.c.

    È richiamato per ribadire che il giudice può attribuire diversa qualificazione giuridica ai fatti dedotti, in base al principio iura novit curia.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per affermare il divieto per il giudice di porre a base della decisione fatti non allegati o contestati dalle parti.

  • art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021, conv. con l. n. 215 del 2021

    Ha introdotto lo ius superveniens che ha novellato l'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, incidendo sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo e delle cartelle invalidamente notificate.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile"; "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto... oppure... o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione"

    La norma è interpretata come ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo e come previsione di una tutela immediata solo in ipotesi tassative di pregiudizio concreto, applicabile anche ai processi pendenti.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato per distinguere gli atti impositivi o riscossivi impugnabili dal mero estratto di ruolo.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016

    È una delle ipotesi di pregiudizio che possono legittimare la diretta impugnazione del ruolo o della cartella invalidamente notificata.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973

    È una delle ipotesi di pregiudizio che possono legittimare la diretta impugnazione del ruolo o della cartella invalidamente notificata.

  • art. 6 CEDU

    È citato nel richiamo alle questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    È citato nel richiamo alle questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.

  • artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost.

    Sono richiamati nel passaggio sulle questioni di costituzionalità relative alla nuova disciplina dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo, in quanto mero elaborato informatico che riporta gli elementi della cartella, non è di per sé un atto impositivo autonomamente impugnabile.
  • Quando il contribuente intende contestare un credito iscritto a ruolo, l'oggetto dell'impugnazione è l'atto impositivo o riscossivo sottostante, non l'estratto di ruolo in sé.
  • La diretta impugnazione del ruolo o della cartella di pagamento invalidamente notificata è ammessa solo nelle specifiche ipotesi tassativamente previste dalla legge, e il debitore deve allegare e dimostrare il concreto pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo.
  • Lo ius superveniens in materia di estratto di ruolo si applica ai giudizi pendenti e impone al giudice di verificare la sussistenza delle condizioni legali per l'azione diretta.
  • Il giudice può riqualificare giuridicamente i fatti allegati secondo il principio iura novit curia, ma non può fondare la decisione su fatti non allegati o non contestati dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.