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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21835/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

I proprietari di alcuni fondi situati nel comprensorio di bonifica avevano impugnato una cartella di pagamento relativa a contributi di bonifica per l’anno 2010, contestando di non ricevere alcun beneficio dalle opere consortili e lamentando anche la mancata esecuzione di lavori e attività di risanamento. I giudici di merito avevano accolto la loro tesi, ritenendo che, in assenza di un Piano Generale di Bonifica, il consorzio non avesse provato le opere eseguite a fondamento della pretesa. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e per relationem; (2) violazione della normativa regionale toscana sulla competenza ad adottare il Piano Generale di Bonifica, assumendo che gli organi provvisori o commissariali non avessero tale potere; (3) violazione dell’art. 2697 c.c. sul riparto dell’onere della prova, sostenendo che l’inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica facesse presumere la debenza del tributo; (4) omesso esame di documentazione tecnica e contabile attestante gli interventi eseguiti e programmati; (5) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla mancata decisione della CTP in ordine alle richieste istruttorie, in particolare alla c.t.u.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, pur formalmente dedotto come violazione di legge, in realtà censurava la motivazione della sentenza; ha escluso che la motivazione della CTR fosse apparente e ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sul "minimo costituzionale" della motivazione, oltre al regime della doppia conforme. Ha poi respinto i motivi secondo e terzo, affermando che, in mancanza di Piano Generale di Bonifica, il beneficio fondiario non poteva presumersi sulla sola base del perimetro di contribuenza o del piano di classifica e che, pertanto, gravava sul consorzio l’onere di provare sia i presupposti della pretesa sia il vantaggio diretto e specifico per i fondi dei contribuenti. La Corte ha aggiunto che l’eventuale impossibilità di approvare il Piano per ragioni organizzative non legittima la pretesa impositiva. Ha infine respinto il quarto e il quinto motivo, rilevando che la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito e che non ricorreva omessa pronuncia su mere istanze istruttorie; in ogni caso, i vizi dedotti non erano scrutinabili anche per la presenza di doppia conforme. Il consorzio è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dell’obbligo del contributo unificato დამატivo, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di contributi di bonifica, quando manca il Piano Generale di Bonifica o la specifica base di classifica che consente la presunzione del beneficio, l’ente impositore non può limitarsi a richiamare l’inclusione del fondo nel comprensorio, ma deve provare in concreto i presupposti della pretesa e il vantaggio diretto e specifico arrecato al fondo.
  • La contestazione del contribuente circa l’assenza del Piano Generale di Bonifica non vale come mera disapplicazione di un atto presupposto, ma neutralizza la presunzione di beneficio normalmente collegata al perimetro di contribuenza e impone il ritorno alla regola ordinaria sul riparto dell’onere della prova.
  • Il vizio di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può essere utilizzato per censurare la motivazione della sentenza di merito: quando la critica investe la coerenza o sufficienza del ragionamento decisorio, il motivo va eventualmente ricondotto al vizio motivazionale, nei limiti oggi molto ristretti del controllo di legittimità.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione è circoscritto al solo "minimo costituzionale": è deducibile solo la mancanza assoluta, la mera apparenza, la perplessità o la irriducibile contraddittorietà della motivazione, non già la sua maggiore o minore persuasività.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • L’omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice non statuisce su domande, eccezioni o questioni decisorie, non quando omette di ammettere o valutare singole richieste istruttorie; in tale caso la doglianza può semmai riguardare il vizio motivazionale nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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