Cassazione Civile, Ordinanza n. 21835/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
I proprietari di alcuni fondi situati nel comprensorio di bonifica avevano impugnato una cartella di pagamento relativa a contributi di bonifica per l’anno 2010, contestando di non ricevere alcun beneficio dalle opere consortili e lamentando anche la mancata esecuzione di lavori e attività di risanamento. I giudici di merito avevano accolto la loro tesi, ritenendo che, in assenza di un Piano Generale di Bonifica, il consorzio non avesse provato le opere eseguite a fondamento della pretesa. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e per relationem; (2) violazione della normativa regionale toscana sulla competenza ad adottare il Piano Generale di Bonifica, assumendo che gli organi provvisori o commissariali non avessero tale potere; (3) violazione dell’art. 2697 c.c. sul riparto dell’onere della prova, sostenendo che l’inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica facesse presumere la debenza del tributo; (4) omesso esame di documentazione tecnica e contabile attestante gli interventi eseguiti e programmati; (5) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla mancata decisione della CTP in ordine alle richieste istruttorie, in particolare alla c.t.u.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, pur formalmente dedotto come violazione di legge, in realtà censurava la motivazione della sentenza; ha escluso che la motivazione della CTR fosse apparente e ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sul "minimo costituzionale" della motivazione, oltre al regime della doppia conforme. Ha poi respinto i motivi secondo e terzo, affermando che, in mancanza di Piano Generale di Bonifica, il beneficio fondiario non poteva presumersi sulla sola base del perimetro di contribuenza o del piano di classifica e che, pertanto, gravava sul consorzio l’onere di provare sia i presupposti della pretesa sia il vantaggio diretto e specifico per i fondi dei contribuenti. La Corte ha aggiunto che l’eventuale impossibilità di approvare il Piano per ragioni organizzative non legittima la pretesa impositiva. Ha infine respinto il quarto e il quinto motivo, rilevando che la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito e che non ricorreva omessa pronuncia su mere istanze istruttorie; in ogni caso, i vizi dedotti non erano scrutinabili anche per la presenza di doppia conforme. Il consorzio è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dell’obbligo del contributo unificato დამატivo, se dovuto.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria impugnata; la censura sulla motivazione apparente è stata però ritenuta inammissibile perché in realtà riferita al vizio di motivazione e non a violazione di legge
utilizzato quale norma sulla necessaria motivazione della sentenza; la Corte ha escluso che la motivazione della CTR fosse solo apparente
richiamato in tema di motivazione della decisione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge concerne l’erronea ricognizione della fattispecie astratta e non la critica alla motivazione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per il dedotto vizio di omessa pronuncia e nullità processuale
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del tutto, è apparente, perplessa o irrisolvibilmente contraddittoria
in caso di doppia conforme il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non sono indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado
art. 360, ultimo comma, c.p.c.
richiamato nel contesto del regime di inammissibilità del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme
art. 10, L.R. Toscana n. 34 del 1994
regola l’attività di bonifica secondo le previsioni del Piano Generale di Bonifica
art. 47, comma 6, L.R. Toscana n. 34 del 1994
richiamato dal ricorrente per sostenere limiti alla competenza degli organi provvisori
art. 51, comma 8, L.R. Toscana n. 34 del 1994
richiamato dal ricorrente in relazione ai poteri degli organi consortili
art. 52, L.R. Toscana n. 34 del 1994
richiamato dal ricorrente in tema di competenze degli organi del consorzio
in mancanza di Piano Generale di Bonifica o di una specifica contestazione del piano di classifica, l’onere della prova della debenza del contributo e del beneficio diretto grava sul consorzio
artt. 860 c.c. e 10 r.d. n. 215 del 1933
individuano il presupposto dell’obbligo contributivo come vantaggio diretto e immediato per il fondo
art. 8, L.R. Toscana n. 34 del 1994
il Piano Generale di Bonifica definisce le linee di intervento e costituisce il presupposto del piano di classifica
art. 2, L.R. Toscana n. 34 del 1994
individua le attività di bonifica rilevanti ai fini dell’obbligo contributivo
art. 13, comma 2, L.R. Toscana n. 34 del 1994
insieme all’art. 53 attribuisce alle comunità montane le funzioni dei consorzi sino alla loro costituzione
art. 53, L.R. Toscana n. 34 del 1994
concorre a disciplinare il regime transitorio delle funzioni consortili
l’omessa pronuncia riguarda domande, eccezioni o assunti decisori e non mere istanze istruttorie
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per il contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- In materia di contributi di bonifica, quando manca il Piano Generale di Bonifica o la specifica base di classifica che consente la presunzione del beneficio, l’ente impositore non può limitarsi a richiamare l’inclusione del fondo nel comprensorio, ma deve provare in concreto i presupposti della pretesa e il vantaggio diretto e specifico arrecato al fondo.
- La contestazione del contribuente circa l’assenza del Piano Generale di Bonifica non vale come mera disapplicazione di un atto presupposto, ma neutralizza la presunzione di beneficio normalmente collegata al perimetro di contribuenza e impone il ritorno alla regola ordinaria sul riparto dell’onere della prova.
- Il vizio di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può essere utilizzato per censurare la motivazione della sentenza di merito: quando la critica investe la coerenza o sufficienza del ragionamento decisorio, il motivo va eventualmente ricondotto al vizio motivazionale, nei limiti oggi molto ristretti del controllo di legittimità.
- Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione è circoscritto al solo "minimo costituzionale": è deducibile solo la mancanza assoluta, la mera apparenza, la perplessità o la irriducibile contraddittorietà della motivazione, non già la sua maggiore o minore persuasività.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- L’omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice non statuisce su domande, eccezioni o questioni decisorie, non quando omette di ammettere o valutare singole richieste istruttorie; in tale caso la doglianza può semmai riguardare il vizio motivazionale nei limiti consentiti.
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