Cassazione Civile, Ordinanza n. 33328/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 2003-2007, deducendo di aver svolto l'attività di medico pediatra convenzionato con l'ASL in forma autonoma, senza dipendenti né collaboratori e quindi senza il presupposto impositivo. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la Corte di cassazione aveva già cassato con rinvio la precedente decisione di merito. Nel giudizio di rinvio la CTR aveva accolto la domanda della contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 9 del D.M. n. 163 del 2013 e dell'art. 16-bis d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente trascurato la propria eccezione preliminare relativa alla costituzione in giudizio con modalità asseritamente non conformi, poiché la notifica era stata telematica ma il deposito del ricorso era stato cartaceo. La controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo che la sentenza impugnata le era stata notificata l'11 marzo 2019 e che il ricorso per cassazione, notificato il 13 maggio 2019, era oltre il termine breve di 60 giorni. La Corte ha esaminato prioritariamente tale eccezione e ha verificato che la notifica della sentenza era effettivamente avvenuta l'11 marzo 2019 a mezzo PEC, con conseguente scadenza del termine il 10 maggio 2019; il ricorso, notificato il 13 maggio 2019, era quindi tardivo. Ha inoltre escluso l'applicabilità della sospensione dei termini di cui all'art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, perché la controversia riguardava un diniego di rimborso e non un atto impositivo definibile. Per tale ragione il motivo non è stato esaminato nel merito.
La decisione
La Corte ha accolto l'eccezione preliminare di tardività sollevata dalla resistente, ha ritenuto il ricorso per cassazione notificato oltre il termine breve di 60 giorni decorrente dalla notificazione della sentenza di merito, ha escluso la sospensione dei termini invocabile per le controversie definibili ex art. 6 d.l. n. 119/2018 e, conseguentemente, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 37 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato quale base normativa dell'istanza di rimborso proposta dalla contribuente
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato quale base normativa dell'istanza di rimborso proposta dalla contribuente
il ricorso per cassazione deve essere notificato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, termine breve e perentorio
non è dichiarata improcedibilità quando la documentazione sulla notifica della sentenza è comunque nella disponibilità del giudice per effetto delle produzioni della controparte o di acquisizione processuale
richiamato come termine entro il quale il controricorrente può produrre la documentazione rilevante sulla notificazione della sentenza
non consente di sanare con produzione tardiva l'omissione del deposito della prova della notificazione della sentenza
la sospensione dei termini non si applica alla controversia perché riguarda un diniego di rimborso e non un atto impositivo definibile
norma invocata dall'Agenzia per sostenere l'irregolarità della costituzione telematica/cartacea della controparte, ma il motivo non è stato esaminato per tardività del ricorso
art. 16-bis d.lgs. n. 546 del 1992
norma invocata dall'Agenzia per contestare le modalità di deposito in giudizio, ma la censura è rimasta assorbita dall'inammissibilità per tardività
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non applicato perché la ricorrente è amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza impugnata risulta notificata, il termine breve di 60 giorni decorre dalla notificazione effettivamente perfezionata per il destinatario; l'errore sulla data rilevante non è superabile se gli atti prodotti dimostrano diversamente la decorrenza.
- La dichiarazione, nel ricorso per cassazione, dell'avvenuta notificazione della sentenza integra un fatto processuale che comporta l'onere per il ricorrente di depositare la prova della notificazione nel termine di cui all'art. 369 c.p.c.; tale omissione non può essere rimediata con successiva produzione tardiva ex art. 372 c.p.c.
- L'improcedibilità per mancato deposito della relata di notifica non va dichiarata quando la documentazione attestante la notificazione della sentenza sia comunque già nella disponibilità del giudice per effetto delle produzioni della controparte o di acquisizioni processuali.
- La sospensione dei termini prevista per le controversie definibili dal d.l. n. 119 del 2018 non si applica alle liti aventi ad oggetto un diniego di rimborso, in quanto non rientranti nel novero degli atti impositivi definibili.
- Quando il ricorso per cassazione è tardivo rispetto al termine breve, ogni ulteriore censura di merito resta assorbita e il ricorso va dichiarato inammissibile.
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