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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14833/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di università statale, assunto inizialmente come lettore di lingua straniera e poi come collaboratore esperto linguistico, aveva chiesto l'anticipazione del trattamento di fine rapporto per l'acquisto della prima casa. In primo grado era stato riconosciuto il diritto all'anticipazione e liquidato un importo sulla base di un determinato parametro retributivo. Nel giudizio successivo l'università aveva contestato il criterio di calcolo del TFR/anticipazione e la corte territoriale, quale giudice del rinvio, aveva applicato l'art. 26, comma 3, l. n. 240/2010 come norma di interpretazione autentica, rideterminando il quantum. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione del giudicato interno formatosi sulla sentenza non definitiva di primo grado, che a suo dire avrebbe già fissato il parametro di calcolo; 2) violazione dell'art. 394 c.p.c. per asserito discostamento del giudice del rinvio dai principi fissati dalla precedente cassazione; 3) violazione del diritto UE e della Costituzione per l'applicazione dell'art. 26, comma 3, l. n. 240/2010, con richiesta di disapplicazione della norma, rinvio pregiudiziale alla CGUE e/o questione di legittimità costituzionale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura sul giudicato interno non rispettava gli oneri di specifica indicazione e trascrizione richiesti dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non consentendo di verificare nei termini allegati l'estensione del preteso giudicato. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché la determinazione del trattamento retributivo era già stata resa intangibile tra le parti da un successivo giudicato esterno formatosi in altro giudizio tra le stesse parti, conforme alla soluzione adottata dalla sentenza impugnata. Per tali ragioni la Corte ha confermato la decisione di merito e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con ulteriore statuizione sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2120 c.c.

    richiamato quale base normativa del diritto all'anticipazione del trattamento di fine rapporto; la Corte non ne modifica la portata, ma rileva che la controversia verte soprattutto sul parametro di calcolo dopo l'intervento normativo successivo.

  • art. 2121 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente insieme all'art. 2120 c.c. a sostegno dell'applicabilità delle regole sul TFR al rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato, se dedotto come violato, deve essere specificamente indicato quanto al suo contenuto e alla sua collocazione testuale; in difetto la censura è inammissibile.

  • art. 343 c.p.c.

    menzionato tra le norme processuali asseritamente violate dal ricorrente in relazione all'appello dell'università.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che in appello non potessero essere introdotte nuove contestazioni sul parametro di calcolo.

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo in tema di devoluzione delle domande e delle eccezioni.

  • art. 416 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la tardività delle contestazioni dell'università; la Corte osserva che i profili dedotti integravano eccezioni in senso lato, dunque deducibili anche in appello.

  • art. 371 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme violate; la Corte non affronta il merito del riparto probatorio perché il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel ragionamento della Corte unitamente al n. 6; la deduzione della violazione del giudicato richiede specifica indicazione del precetto sostanziale e del suo contenuto giudicato.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la Corte ne fa applicazione rigorosa: il ricorrente deve trascrivere e localizzare gli atti e le parti rilevanti della decisione e del giudicato su cui fonda la censura, altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il parametro processuale richiamato per il primo e il secondo motivo, entrambi poi dichiarati inammissibili.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    parametro di deduzione delle censure di violazione di legge e del diritto dell'Unione contenute nel terzo motivo.

  • art. 394 c.p.c.

    il giudice del rinvio non si è discostato dai principi del precedente rinvio; comunque la questione è assorbita dall'inammissibilità e dal giudicato esterno.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per giustificare la trattazione in camera di consiglio anziché in pubblica udienza.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    richiamato quale rito camerale applicabile alla decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per consentire il rinvio alle argomentazioni di una precedente ordinanza tra le stesse parti.

  • art. 26, comma 3, l. n. 240/2010

    la Corte conferma che opera come norma di interpretazione autentica della disciplina sul trattamento degli ex lettori/CEL e che, in presenza di giudicato esterno, ne resta consolidata l'applicazione secondo il criterio già stabilito in precedenti decisioni tra le stesse parti.

  • art. 1, comma 1, d.l. n. 2/2004

    costituisce la disciplina sostanziale di riferimento sulla ricostruzione del trattamento economico degli ex lettori, richiamata come base interpretativa dall'art. 26, comma 3, l. n. 240/2010.

  • art. 45 TFUE

    invocato dal ricorrente per sostenere il contrasto della disciplina interna con la libertà di circolazione dei lavoratori; la Corte, richiamando la propria giurisprudenza e quella della CGUE, esclude il contrasto.

  • art. 3 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale; la Corte ritiene insussistenti i presupposti per sollevarla.

  • art. 36 Cost.

    richiamato dal ricorrente nel prospettare l'illegittimità della disciplina retributiva applicata.

  • art. 11 Cost.

    richiamato dal ricorrente in combinazione con gli artt. 3 e 117 Cost. e con il diritto UE.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    richiamato dal ricorrente per denunciare il contrasto tra norma interna e vincoli derivanti dal diritto europeo e dalla CEDU.

  • art. 11 l. n. 167/2017

    richiamato dal ricorrente quale indice del successivo riconoscimento normativo della disciplina retributiva dei CEL.

  • art. 6 CEDU

    invocato dal ricorrente rispetto alla legittimità delle norme interpretative retroattive; la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 267 TFUE

    invocato per chiedere il rinvio pregiudiziale alla CGUE; la Corte esclude la necessità del rinvio alla luce della giurisprudenza già formatasi.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Chi deduce in cassazione la violazione del giudicato deve indicare specificamente il contenuto del precetto giudicato, trascrivere le parti rilevanti degli atti e localizzare nel fascicolo i documenti decisivi; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • Le questioni sul perimetro del giudicato interno non possono essere prospettate in modo generico: occorre dimostrare quale statuizione sia passata in giudicato e come la decisione impugnata se ne sia discostata.
  • Nel giudizio di rinvio, la Corte di cassazione può dichiarare inammissibili i motivi che mirano a rimettere in discussione questioni già coperte da giudicato esterno formatosi tra le stesse parti in un diverso giudizio connesso.
  • La disciplina di interpretazione autentica che regola la ricostruzione economica degli ex lettori di lingua straniera/CEL va applicata secondo il combinato disposto della normativa speciale richiamata dalla Corte, senza riconoscere automatismi retributivi ulteriori non previsti dal sistema.
  • Quando la questione di diritto unionale è già stata affrontata dalla CGUE e dalla giurisprudenza di legittimità, il rinvio pregiudiziale non è necessario se non emergono argomenti nuovi idonei a imporre un revirement.
  • Le eccezioni in senso lato, relative al regime giuridico applicabile e al corretto parametro di calcolo della pretesa, possono essere dedotte anche in appello se non richiedono allegazioni riservate alla parte e non implicano una nuova domanda.
  • Il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto fissato nel precedente giudizio di cassazione; tuttavia, se la questione decisiva è poi coperta da un successivo giudicato esterno tra le parti, tale ulteriore giudicato rende inammissibili le censure che mirano a riaprire il merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudiziale

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