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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14887/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il giudizio origina dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda di un lavoratore volta a ottenere l’accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con una società, rapporto descritto come attività di produzione di pezzi grezzi presso macchine intestatrici e torni a controllo numerico. La corte d’appello ha escluso la subordinazione valorizzando la prova testimoniale e documentale: assenza di un orario fisso, schede orario prive del nome del ricorrente, cartellino marcatempo non provato come effettivamente utilizzato, fatture e ulteriori elementi ritenuti incompatibili con il vincolo subordinato. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) nullità per omessa pronuncia sul primo motivo d’appello e violazione degli artt. 1655 e 2697 c.c.; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell’onere probatorio; 3) violazione degli artt. 210 e 116 c.p.c., travisamento della prova e omesso esame del cartellino orario; 4) violazione dell’art. 115 c.p.c. per la valutazione delle fatture; 5) ancora violazione dell’art. 115 c.p.c. con riferimento alla ritenuta attendibilità dei testi; 6) violazione degli artt. 1655, 2222 e 2094 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere valorizzato la presenza continuativa in azienda; 7) violazione dell’art. 2, comma 1, d.lgs. 81/2015, assumendo che il rapporto dovesse essere attratto nella disciplina del lavoro subordinato per etero-organizzazione. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi carenti di specificità, perché non chiarivano in modo puntuale il contenuto della denunciata omissione o la concreta violazione dell’art. 2697 c.c.; ha reputato il terzo motivo confuso per la commistione di censure eterogenee e comunque diretto a una rivalutazione del merito; ha dichiarato inammissibili anche il quarto e il quinto motivo, perché volti a ottenere una nuova lettura delle risultanze probatorie, attività riservata al giudice di merito; ha respinto il sesto motivo per le stesse ragioni, trattandosi di deduzioni di merito già vagliate dalla corte territoriale; ha dichiarato inammissibile il settimo motivo perché introduceva per la prima volta in cassazione la prospettazione dell’applicazione dell’art. 2, comma 1, d.lgs. 81/2015, integrando una nuova domanda. La corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità nella descrizione del vizio dedotto.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    Richiamato quale parametro dei vizi di nullità della sentenza o del procedimento, ma le censure sono state ritenute inammissibili o volte al merito.

  • art. 1655 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non illustrato in modo puntuale; la Corte rileva che il motivo non spiega da cosa sarebbe desumibile la violazione.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per contestare la ripartizione dell’onere della prova; il motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e mancata indicazione delle circostanze rilevanti.

  • art. 210 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo, ma la censura è stata trattata come confusa e diretta alla rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Evocato per travisamento e valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che la valutazione del materiale probatorio spetta al giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato più volte per contestare la valutazione di documenti e testimonianze; la Corte ha escluso che in cassazione sia possibile una nuova valutazione del compendio probatorio.

  • art. 2222 c.c.

    Richiamato insieme agli artt. 1655 e 2094 c.c. per la qualificazione del rapporto, ma la censura è stata ritenuta meramente di merito.

  • art. 2094 c.c.

    Evocato per sostenere la subordinazione, ma la Corte non ha esaminato il merito perché il motivo è stato ritenuto inammissibile.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. 81/2015

    La sua applicazione è stata ritenuta prospettata per la prima volta in cassazione, quindi come nuova domanda non ammissibile.

  • art. 13 comma quater d.p.r. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la deduzione di omessa pronuncia o di violazione di legge deve essere specifica: occorre indicare puntualmente il contenuto dell’errore denunciato e il passaggio processuale rilevante, non essendo sufficiente il mero richiamo delle norme asseritamente violate o agli atti di appello.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se si indica in concreto quale fatto sia stato posto a carico della parte erroneamente onerata della prova; una censura generica sulla ripartizione del probatorio è inammissibile.
  • Non è consentito in cassazione chiedere una nuova valutazione delle prove documentali e testimoniali: l’apprezzamento dell’attendibilità dei testi, la scelta delle risultanze ritenute più persuasive e la ricostruzione del fatto storico appartengono al giudice di merito.
  • Motivi che cumuleranno in modo promiscuo più censure eterogenee sotto la stessa rubrica risultano inammissibili quando impediscono di comprendere con chiarezza la singola questione di diritto devoluta alla Corte.
  • La prospettazione in cassazione di una disciplina giuridica del rapporto non allegata nei precedenti gradi integra, se introduce un nuovo tema di indagine o una nuova domanda, una questione non scrutinabile per la prima volta in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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