Cassazione Civile, Ordinanza n. 14887/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il giudizio origina dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda di un lavoratore volta a ottenere l’accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con una società, rapporto descritto come attività di produzione di pezzi grezzi presso macchine intestatrici e torni a controllo numerico. La corte d’appello ha escluso la subordinazione valorizzando la prova testimoniale e documentale: assenza di un orario fisso, schede orario prive del nome del ricorrente, cartellino marcatempo non provato come effettivamente utilizzato, fatture e ulteriori elementi ritenuti incompatibili con il vincolo subordinato. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) nullità per omessa pronuncia sul primo motivo d’appello e violazione degli artt. 1655 e 2697 c.c.; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell’onere probatorio; 3) violazione degli artt. 210 e 116 c.p.c., travisamento della prova e omesso esame del cartellino orario; 4) violazione dell’art. 115 c.p.c. per la valutazione delle fatture; 5) ancora violazione dell’art. 115 c.p.c. con riferimento alla ritenuta attendibilità dei testi; 6) violazione degli artt. 1655, 2222 e 2094 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere valorizzato la presenza continuativa in azienda; 7) violazione dell’art. 2, comma 1, d.lgs. 81/2015, assumendo che il rapporto dovesse essere attratto nella disciplina del lavoro subordinato per etero-organizzazione. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi carenti di specificità, perché non chiarivano in modo puntuale il contenuto della denunciata omissione o la concreta violazione dell’art. 2697 c.c.; ha reputato il terzo motivo confuso per la commistione di censure eterogenee e comunque diretto a una rivalutazione del merito; ha dichiarato inammissibili anche il quarto e il quinto motivo, perché volti a ottenere una nuova lettura delle risultanze probatorie, attività riservata al giudice di merito; ha respinto il sesto motivo per le stesse ragioni, trattandosi di deduzioni di merito già vagliate dalla corte territoriale; ha dichiarato inammissibile il settimo motivo perché introduceva per la prima volta in cassazione la prospettazione dell’applicazione dell’art. 2, comma 1, d.lgs. 81/2015, integrando una nuova domanda. La corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità nella descrizione del vizio dedotto.
Richiamato quale parametro dei vizi di nullità della sentenza o del procedimento, ma le censure sono state ritenute inammissibili o volte al merito.
Richiamato dal ricorrente, ma non illustrato in modo puntuale; la Corte rileva che il motivo non spiega da cosa sarebbe desumibile la violazione.
Invocato per contestare la ripartizione dell’onere della prova; il motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e mancata indicazione delle circostanze rilevanti.
Richiamato nel terzo motivo, ma la censura è stata trattata come confusa e diretta alla rivalutazione del merito.
Evocato per travisamento e valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che la valutazione del materiale probatorio spetta al giudice di merito.
Richiamato più volte per contestare la valutazione di documenti e testimonianze; la Corte ha escluso che in cassazione sia possibile una nuova valutazione del compendio probatorio.
Richiamato insieme agli artt. 1655 e 2094 c.c. per la qualificazione del rapporto, ma la censura è stata ritenuta meramente di merito.
Evocato per sostenere la subordinazione, ma la Corte non ha esaminato il merito perché il motivo è stato ritenuto inammissibile.
art. 2, comma 1, d.lgs. 81/2015
La sua applicazione è stata ritenuta prospettata per la prima volta in cassazione, quindi come nuova domanda non ammissibile.
art. 13 comma quater d.p.r. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la deduzione di omessa pronuncia o di violazione di legge deve essere specifica: occorre indicare puntualmente il contenuto dell’errore denunciato e il passaggio processuale rilevante, non essendo sufficiente il mero richiamo delle norme asseritamente violate o agli atti di appello.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se si indica in concreto quale fatto sia stato posto a carico della parte erroneamente onerata della prova; una censura generica sulla ripartizione del probatorio è inammissibile.
- Non è consentito in cassazione chiedere una nuova valutazione delle prove documentali e testimoniali: l’apprezzamento dell’attendibilità dei testi, la scelta delle risultanze ritenute più persuasive e la ricostruzione del fatto storico appartengono al giudice di merito.
- Motivi che cumuleranno in modo promiscuo più censure eterogenee sotto la stessa rubrica risultano inammissibili quando impediscono di comprendere con chiarezza la singola questione di diritto devoluta alla Corte.
- La prospettazione in cassazione di una disciplina giuridica del rapporto non allegata nei precedenti gradi integra, se introduce un nuovo tema di indagine o una nuova domanda, una questione non scrutinabile per la prima volta in sede di legittimità.
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