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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14888/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Una società conveniva in giudizio una propria dipendente per ottenere la declaratoria di legittimità di due sanzioni disciplinari irrogate nel 2019, consistenti in quattro ore di multa e sette giorni di sospensione dalla retribuzione e dal servizio, contestando alla lavoratrice la mancata osservanza del nuovo orario di lavoro introdotto da settembre 2019. La dipendente resisteva e proponeva domanda riconvenzionale per la restituzione delle trattenute effettuate in esecuzione delle sanzioni. Il tribunale aveva respinto la domanda della società e dichiarato illegittime le sanzioni, ordinando la restituzione delle somme trattenute; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che un verbale di conciliazione del 10 luglio 2014 avesse vincolato le parti anche quanto all'articolazione dell'orario di lavoro, inserendo tale previsione nel complesso delle reciproche concessioni transattive. In cassazione la società deduceva: 1) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e del verbale di conciliazione, sostenendo che esso riguardasse solo la revoca di un trasferimento e non potesse cristallizzare per tutta la durata del rapporto la turnazione; 2) violazione dei doveri di buona fede e correttezza e dell'art. 1460 c.c., lamentando che la corte territoriale non avesse valutato comparativamente il comportamento della lavoratrice e l'asserita illiceità della richiesta datoriale di variazione del turno; 3) violazione delle norme su prova e valutazione istruttoria, per avere il giudice di appello ritenuto incontestata l'interpretazione della clausola conciliativa e per non avere ammesso le prove testimoniali richieste. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo e il terzo motivo in parte inammissibili e in parte infondati, valorizzando la correttezza dell'interpretazione del verbale compiuta dai giudici di merito e la natura di merito delle censure sulla prova; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per novità della questione e difetto di specifica allegazione circa la sua deduzione nei gradi di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della società. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse motivato in modo sufficiente e non apparente l'interpretazione del verbale di conciliazione del 10 luglio 2014, ricostruendo la comune intenzione delle parti alla luce del testo e del complesso delle reciproche concessioni, includendo anche la collocazione temporale dell'orario di lavoro. Ha escluso che vi fosse violazione dell'art. 2697 c.c. o delle norme sulle prove, trattandosi in sostanza di contestazioni sul merito dell'apprezzamento probatorio, non sindacabili in cassazione, e ha altresì rilevato che la questione ex art. 1460 c.c. era nuova e non adeguatamente specificata quanto alla sua deduzione nei precedenti gradi di giudizio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La censura per violazione di legge non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove; è ammissibile solo entro i limiti propri del vizio dedotto.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo se manca l'esposizione del percorso logico-giuridico che consente di comprendere la decisione.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione per relationem è ammissibile se frutto di autonomo esame critico dei motivi e dei contenuti richiamati, e non di adesione acritica.

  • artt. 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1369 c.c.

    L'interpretazione del negozio deve fondarsi sul senso letterale delle parole e sulla comune intenzione delle parti, ricostruita dal testo complessivo e dalla ratio dell'accordo.

  • art. 2113 c.c.

    Richiamato nel motivo come norma potenzialmente rilevante rispetto alla conciliazione, ma la Corte non ne fonda espressamente la decisione.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte, prove illegittimamente acquisite o attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle contestazioni istruttorie, ma non assume autonoma ratio decisoria.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice lo pone a carico della parte sbagliata, non quando valuta in modo erroneo l'esito dell'istruzione.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato come parametro di buona fede nell'esecuzione del rapporto, ma la relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile per novità.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato come parametro di correttezza e buona fede contrattuale, ma non è stato esaminato nel merito per novità della censura ex art. 1460 c.c.

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione di inadempimento richiede una specifica valutazione fattuale del comportamento delle parti; se la questione non è stata trattata nei gradi di merito e non è specificamente allegata, la censura è inammissibile.

  • art. 2086 c.c.

    Richiamato nel motivo insieme agli obblighi di direzione e organizzazione dell'impresa, ma non è oggetto di autonoma ratio decidendi.

  • art. 2104 c.c.

    Richiamato nel motivo quanto ai doveri del lavoratore, senza autonoma trattazione decisoria.

  • D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66

    Richiamato dalla società in tema di orario di lavoro, senza che la Corte ne affronti specifici profili applicativi nel merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'interpretazione di un verbale di conciliazione o di altro atto negoziale è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se il giudice abbia considerato il testo, la connessione tra le clausole e la ratio dell'accordo, ricostruendo una delle interpretazioni plausibili.
  • La motivazione per relationem è legittima quando il giudice aderisce criticamente a una decisione o a un atto richiamato e consente di comprendere il percorso logico della decisione; non vi è nullità se il ragionamento è percepibile nel suo complesso.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si configura per la sola contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, ma solo in presenza di utilizzo di prove illegali, inesistenti o di attribuzione indebita di valore di prova legale.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova; se invece il vizio attiene alla valutazione delle risultanze istruttorie, la censura riguarda il merito e non la ripartizione dell'onere probatorio.
  • Una questione che implichi accertamenti di fatto non può essere proposta per la prima volta in cassazione: il ricorrente deve allegare e indicare specificamente dove e quando l'abbia dedotta nei gradi di merito, altrimenti la censura è inammissibile.
  • L'eccezione di inadempimento richiede una valutazione comparativa concreta dei comportamenti delle parti e può essere scrutinata in cassazione solo se la questione sia stata effettivamente trattata nei precedenti gradi e sia stata dedotta in modo specifico.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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