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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14886/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, da parte del giudice di merito, del diritto di un comandante di nave a percepire il c.d. premio di salvataggio. La corte d'appello aveva accolto solo in parte l'appello della società armatrice, riducendo l'importo liquidato dal tribunale ma confermando la spettanza del premio. La decisione era fondata su due rationes autonome: da un lato, l'art. 496 cod. nav., poiché non era stata provata dall'armatore la circostanza che la nave fosse armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso; dall'altro, un accordo aziendale del 1999 sul compenso di salvataggio, ritenuto applicabile ratione temporis e non superato da un accordo successivo del 2005. Con il primo motivo di ricorso la società denunciava violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c., 496 cod. nav. e degli artt. 1362, 1363 e 1634 c.c., lamentando che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto mancante la prova sulla predisposizione della nave al salvataggio, mentre tale circostanza sarebbe stata pacifica e la prova contraria sarebbe stata oggetto di capitoli istruttori non ammessi. Nel medesimo motivo sosteneva inoltre che l'accordo aziendale del 1999 fosse inapplicabile perché disdettato dall'accordo del 2005. Con l'ultimo motivo deduceva omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che i parametri retributivi utilizzati per quantificare il premio erano errati. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile la censura sull'accordo aziendale perché la ricorrente non aveva riportato il testo integrale della clausola invocata e, comunque, non può in cassazione contestarsi la diversa opzione ermeneutica scelta dal giudice di merito tra più interpretazioni possibili. Ha inoltre osservato che, essendo la sentenza d'appello sorretta da due rationes autonome e la censura sulla prima risultando inammissibile, l'esame dei motivi relativi alla seconda diventava irrilevante. Anche il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché non erano stati indicati con precisione i parametri ritenuti errati e quelli corretti, sicché non era possibile apprezzare la decisività del preteso fatto omesso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della società armatrice, confermando la decisione di merito che aveva riconosciuto, pur riducendone l'entità, il premio di salvataggio al comandante. Ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione si fonda essenzialmente sull'inammissibilità delle censure: quanto alla prima ratio decidendi, la contestazione sull'interpretazione dell'accordo aziendale è stata ritenuta non specifica e comunque non proponibile in cassazione come mera alternativa interpretativa; quanto alla seconda, il motivo sul vizio motivazionale è stato reputato privo di specificità e incapace di dimostrare la decisività del fatto asseritamente omesso.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere della prova, invocata dalla ricorrente ma non ritenuta violata dalla Corte di cassazione nei termini dedotti

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura sulla valutazione della prova, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità

  • art. 496 cod. nav.

    è la norma sostanziale posta a base del riconoscimento del premio di assistenza o salvataggio quando la nave non sia armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso

  • artt. 1362 c.c. e 1363 c.c.

    richiamati in tema di interpretazione dell'accordo aziendale; la Corte ribadisce che in cassazione non si può opporre una diversa interpretazione possibile a quella accolta dal giudice di merito

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e idoneo con certezza a determinare un esito diverso; nel caso concreto la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità

  • art. 276 c.p.c.

    richiamato per affermare che il giudice di merito può fondare la decisione su più rationes decidendi autonome

  • art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la parte che proponga una delle possibili interpretazioni di una clausola contrattuale non può limitarsi a contrapporre la propria lettura a quella adottata dal giudice di merito, se quest'ultima è logicamente e giuridicamente plausibile.
  • Quando la decisione impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e una di esse non viene validamente censurata, il ricorso non può essere accolto perché la ratio non colpita resta sufficiente a sorreggere il decisum.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: se si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo, occorre indicare con precisione il fatto storico omesso, il suo rilievo nel processo e la sua idoneità certa a determinare una decisione diversa.
  • La decisività del fatto omesso ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede un nesso causale stretto e certo con l'esito della controversia; non basta allegare in modo generico un errore valutativo sui parametri utilizzati dal giudice di merito.
  • Nel contenzioso sul premio di salvataggio marittimo, la spettanza del compenso può dipendere sia dalla disciplina codicistica sia da eventuali accordi collettivi aziendali migliorativi, ma la contestazione di questi ultimi deve essere formulata in modo puntuale e autosufficiente.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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