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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14889/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, asseritamente dovuta per la repentina cessazione del rapporto. La società aveva proposto opposizione deducendo, tra l'altro, che il diritto al preavviso fosse escluso perché il lavoratore aveva accettato integralmente la cassa integrazione straordinaria a zero ore per ventiquattro mesi, consapevole che la crisi aziendale sarebbe sfociata in un licenziamento collettivo, e che tale situazione derivasse da un accordo risolutorio/simulatorio del 17.9.2014. Sia il Tribunale sia la Corte d'appello avevano però ritenuto non provata l'esistenza di un accordo risolutorio che precludesse il diritto al preavviso o all'indennità sostitutiva. In cassazione la società denunciava violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per omessa pronuncia sulla non cumulabilità tra CIGS e indennità di mancato preavviso, e violazione dell'art. 2118 c.c. sostenendo che la prova della percezione della CIGS e dell'accordo emergesse documentalmente, anche attraverso il verbale del 17.9.2014, con conseguente insussistenza del diritto del lavoratore a cumulare i trattamenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia perché la Corte territoriale aveva comunque affrontato il tema della non cumulabilità tra indennità sostitutiva del preavviso e trattamento di CIGS, ma aveva aggiunto un distinto rilievo: mancava la prova che il lavoratore fosse consapevole del successivo licenziamento alla fine della CIGS. Quanto al secondo motivo, la censura è stata ritenuta in parte inammissibile per mancata trascrizione del verbale del 17.9.2014 e, per il resto, infondata perché diretta a contestare l'accertamento di fatto e l'interpretazione dell'accordo compiuti dal giudice di merito, attività non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua. È stata disposta la statuizione sulle spese nel senso della mancata liquidazione, non avendo l'intimato svolto difese, e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi qualsiasi decisione su un capo di domanda o eccezione; non ricorre se il giudice abbia comunque espresso una pronuncia, anche implicita o articolata su piani logici diversi.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla violazione del principio di disponibilità delle prove è stata prospettata, ma la Corte ha ricondotto la doglianza alla contestazione dell'accertamento di fatto e della valutazione del materiale probatorio, non alla violazione della norma processuale.

  • art. 2118 c.c.

    La disciplina del preavviso non è stata ritenuta violata perché la questione sottoposta in realtà atteneva alla prova di un accordo risolutorio e della consapevolezza del lavoratore, cioè a un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge presuppone l'erronea ricognizione della fattispecie astratta; non consente di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale dedotto per omessa pronuncia è escluso quando la sentenza abbia comunque affrontato la questione controversa.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    Essendo il ricorso rigettato, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sussiste solo se il giudice omette di decidere su una domanda o eccezione in senso tecnico; non sussiste quando la questione sia stata comunque esaminata, anche se il ragionamento del giudice si sviluppa su un diverso presupposto logico.
  • La violazione di legge non può essere utilizzata per censurare la ricostruzione del fatto e la valutazione della prova compiute dal giudice di merito: se la doglianza mira in sostanza a contestare la mancata dimostrazione di un accordo o di una circostanza fattuale, il controllo di legittimità è precluso.
  • In tema di indennità sostitutiva del preavviso, la non cumulabilità con trattamenti di integrazione salariale non basta di per sé a escludere il diritto del lavoratore quando il giudice di merito accerti, in fatto, la mancata prova di un accordo risolutorio consapevolmente accettato dal dipendente.
  • L'interpretazione di un atto di autonomia privata e la verifica della sua concreta operatività sono attività di merito insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione congrua e non apparente.
  • Chi deduce in cassazione il contenuto di un documento decisivo deve riportarne puntualmente il testo rilevante; in mancanza, la censura può essere dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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