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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14891/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di illegittimità di due "sbarchi per avvicendamento" disposti nei confronti di un lavoratore marittimo, ritenuti dalla Corte d'appello equivalenti a licenziamenti senza giusta causa e non a cessazioni fisiologiche di singoli ingaggi. Il lavoratore aveva chiesto l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e la reintegrazione, sostenendo che la sequenza degli atti contrattuali fosse solo apparente e che i nuovi contratti di arruolamento celassero un rapporto stabile già riconosciuto con sentenza passata in giudicato. La società ricorrente ha impugnato la decisione di appello deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo: la continuità retributiva e contributiva del rapporto, ricavabile dalle buste paga mese per mese, anche nel 2019. Secondo la società, l'avvicendamento contestato non avrebbe comportato alcuna risoluzione del rapporto e sarebbe stato disciplinato dall'art. 84 del CCNL, non dall'art. 83 CCNL relativo allo sbarco per volontà dell'armatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché la Corte territoriale aveva comunque esaminato le buste paga e, più in generale, l'intero compendio probatorio, valorizzando però altri elementi ritenuti più significativi: il pagamento del TFR, la stipula di nuovi contratti di arruolamento con decorrenza del rapporto dalla data di ciascun imbarco e l'iscrizione del lavoratore al "turno particolare" dal 2015. In tale quadro, il fatto dedotto come omesso - la continuità retributiva e contributiva - non era decisivo ai fini dell'art. 360, n. 5 c.p.c., poiché non idoneo, da solo, a sovvertire l'esito del giudizio. Conseguentemente, la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore del controricorrente antistatario, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    La norma consente il ricorso per cassazione solo per l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta la mera critica alla valutazione di singoli elementi istruttori, se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice di merito.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

    Viene richiamata per il rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 84 del CCNL

    avvicendamento disciplinato dall'art. 84 del CCNL

    È indicato dalla ricorrente come la disciplina contrattuale dell'avvicendamento, contrapposta allo sbarco per volontà dell'armatore.

  • art. 83 del CCNL

    art. 83 CCNL che regola lo sbarco per volontà dell'armatore

    La ricorrente invoca la distinzione per sostenere che nel caso concreto non vi fosse stato uno sbarco risolutivo del rapporto.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ricorre solo quando sia omesso l'esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia attribuito minor peso ad alcuni documenti rispetto ad altri.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico veicolato da quegli elementi sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • La decisività del fatto omesso richiede che, se esaminato, esso avrebbe con certezza determinato un esito diverso della controversia; se il fatto non è idoneo da solo a superare altre risultanze probatorie, il motivo è infondato.
  • La qualificazione di una sequenza contrattuale e dei relativi eventi risolutivi come licenziamento o come cessazione fisiologica di singoli rapporti dipende da una valutazione complessiva del materiale probatorio, insindacabile in cassazione se congruamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della prova

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