Cassazione Civile, Ordinanza n. 14892/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza d'appello che aveva dichiarato tardiva e quindi infondata l'opposizione alle ordinanze-ingiunzione. Ha condannato il ricorrente alle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da tre ordinanze-ingiunzione, per un importo complessivo superiore a 15.000 euro, irrogate per l'impiego irregolare di tre lavoratori. Il destinatario delle sanzioni aveva proposto opposizione, ma il tribunale l'aveva rigettata e la corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo tardiva l'opposizione: secondo i giudici di merito, decorso il termine di 90 giorni dal ricorso amministrativo si era formato il silenzio-rigetto del comitato regionale, da cui decorreva il termine di 30 giorni per l'opposizione giudiziale. Il ricorrente ha censurato la decisione con quattro motivi: (1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla dedotta tardività della questione, perché sollevata dopo sette anni e dopo l'istruttoria; (2) violazione di norme processuali e dell'art. 2969 c.c. e dell'art. 111 Cost. per avere il giudice esaminato una questione che si assumeva tardiva e coperta da giudicato; (3) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 112 e 416 c.p.c. per avere posto a carico dell'opponente la prova della tempestività dell'opposizione, nonostante nell'avviso di ricevimento non risultasse la data di consegna; (4) violazione dell'art. 153 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per il mancato riconoscimento della rimessione in termini, invocata per l'incertezza sulla prova della tempestività. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha osservato che la questione della tardività era stata effettivamente esaminata e, comunque, era rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado; ha affermato che l'onere di provare la tempestività dell'opposizione grava sull'opponente; ha aggiunto che la data di ricezione del ricorso amministrativo può essere desunta anche aliunde, ad esempio dal protocollo apposto sull'atto, e che nel caso concreto la ricostruzione difensiva del ricorrente era poco credibile anche perché il sito postale indicava espressamente il carattere non fidefacente della data riportata; infine ha escluso la rimessione in termini, chiarendo che essa presuppone l'impedimento al compimento tempestivo dell'atto e non la sola difficoltà di provarne l'osservanza.
Norme richiamate
La Corte ha escluso sia l'omessa pronuncia sia qualsiasi preclusione all'esame della tardività, rilevando che la questione era stata espressamente trattata ed era comunque rilevabile d'ufficio.
È il termine processuale richiamato per proporre opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, decorrente dal momento individuato dai giudici di merito.
Richiamato dal ricorrente tra le norme violate; dalla decisione emerge che il termine di opposizione è stato ritenuto correttamente applicato dai giudici di merito.
Richiamato in relazione alla disciplina processuale dell'opposizione; la Corte non ne ha tratto una regola autonoma, ritenendo infondato il motivo.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha comunque valorizzato la possibilità di utilizzare elementi probatori diversi dall'avviso di ricevimento.
Richiamato dal ricorrente in tema di rilevabilità della decadenza; la Corte ha ribadito che la decadenza era rilevabile d'ufficio.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente; non emerge una specifica interpretazione della Corte oltre al rigetto del motivo.
La Corte ha affermato che l'onere di provare la tempestività dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione incombe sull'opponente.
La Corte ha escluso la rimessione in termini perché questa richiede un impedimento al compimento tempestivo dell'atto e non la mera difficoltà probatoria.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La tardività dell'opposizione a sanzione amministrativa può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e la relativa questione non è preclusa dal mero decorso del tempo se sia stata già esaminata in primo grado prima della decisione.
- L'onere di dimostrare la tempestività dell'opposizione grava sull'opponente; la prova della data di ricezione dell'atto non deve necessariamente provenire dall'avviso di ricevimento, potendo essere desunta anche da elementi documentali esterni, come il protocollo apposto sull'atto.
- La rimessione in termini presuppone un impedimento al compimento tempestivo dell'atto processuale, non la sola incertezza o difficoltà nel provarne l'avvenuto tempestivo compimento.
- Quando una fonte informativa utilizzata dalla parte indica espressamente di non avere valore fidefacente, il giudice può legittimamente escluderne l'affidamento come prova decisiva della data rilevante.
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