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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14892/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza d'appello che aveva dichiarato tardiva e quindi infondata l'opposizione alle ordinanze-ingiunzione. Ha condannato il ricorrente alle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da tre ordinanze-ingiunzione, per un importo complessivo superiore a 15.000 euro, irrogate per l'impiego irregolare di tre lavoratori. Il destinatario delle sanzioni aveva proposto opposizione, ma il tribunale l'aveva rigettata e la corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo tardiva l'opposizione: secondo i giudici di merito, decorso il termine di 90 giorni dal ricorso amministrativo si era formato il silenzio-rigetto del comitato regionale, da cui decorreva il termine di 30 giorni per l'opposizione giudiziale. Il ricorrente ha censurato la decisione con quattro motivi: (1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla dedotta tardività della questione, perché sollevata dopo sette anni e dopo l'istruttoria; (2) violazione di norme processuali e dell'art. 2969 c.c. e dell'art. 111 Cost. per avere il giudice esaminato una questione che si assumeva tardiva e coperta da giudicato; (3) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 112 e 416 c.p.c. per avere posto a carico dell'opponente la prova della tempestività dell'opposizione, nonostante nell'avviso di ricevimento non risultasse la data di consegna; (4) violazione dell'art. 153 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per il mancato riconoscimento della rimessione in termini, invocata per l'incertezza sulla prova della tempestività. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha osservato che la questione della tardività era stata effettivamente esaminata e, comunque, era rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado; ha affermato che l'onere di provare la tempestività dell'opposizione grava sull'opponente; ha aggiunto che la data di ricezione del ricorso amministrativo può essere desunta anche aliunde, ad esempio dal protocollo apposto sull'atto, e che nel caso concreto la ricostruzione difensiva del ricorrente era poco credibile anche perché il sito postale indicava espressamente il carattere non fidefacente della data riportata; infine ha escluso la rimessione in termini, chiarendo che essa presuppone l'impedimento al compimento tempestivo dell'atto e non la sola difficoltà di provarne l'osservanza.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso sia l'omessa pronuncia sia qualsiasi preclusione all'esame della tardività, rilevando che la questione era stata espressamente trattata ed era comunque rilevabile d'ufficio.

  • art. 22 d.lgs. 124/2004

    È il termine processuale richiamato per proporre opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, decorrente dal momento individuato dai giudici di merito.

  • art. 22 d.lgs. 150/2011

    Richiamato dal ricorrente tra le norme violate; dalla decisione emerge che il termine di opposizione è stato ritenuto correttamente applicato dai giudici di merito.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla disciplina processuale dell'opposizione; la Corte non ne ha tratto una regola autonoma, ritenendo infondato il motivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ha comunque valorizzato la possibilità di utilizzare elementi probatori diversi dall'avviso di ricevimento.

  • art. 2969 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di rilevabilità della decadenza; la Corte ha ribadito che la decadenza era rilevabile d'ufficio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente; non emerge una specifica interpretazione della Corte oltre al rigetto del motivo.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha affermato che l'onere di provare la tempestività dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione incombe sull'opponente.

  • art. 153 c.p.c.

    La Corte ha escluso la rimessione in termini perché questa richiede un impedimento al compimento tempestivo dell'atto e non la mera difficoltà probatoria.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La tardività dell'opposizione a sanzione amministrativa può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e la relativa questione non è preclusa dal mero decorso del tempo se sia stata già esaminata in primo grado prima della decisione.
  • L'onere di dimostrare la tempestività dell'opposizione grava sull'opponente; la prova della data di ricezione dell'atto non deve necessariamente provenire dall'avviso di ricevimento, potendo essere desunta anche da elementi documentali esterni, come il protocollo apposto sull'atto.
  • La rimessione in termini presuppone un impedimento al compimento tempestivo dell'atto processuale, non la sola incertezza o difficoltà nel provarne l'avvenuto tempestivo compimento.
  • Quando una fonte informativa utilizzata dalla parte indica espressamente di non avere valore fidefacente, il giudice può legittimamente escluderne l'affidamento come prova decisiva della data rilevante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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