Cassazione Civile, Ordinanza n. 05888/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente aveva impugnato una cartella esattoriale relativa a un asserito omesso pagamento dell'imposta di registro su diverse ordinanze di assegnazione e su alcuni provvedimenti giudiziari emessi in esecuzioni immobiliari e mobiliari. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR del Lazio aveva confermato, ritenendo da un lato sufficiente la motivazione della pretesa tributaria perché la contribuente era stata posta in grado di conoscere petitum e causa petendi, dall'altro rilevando che alcuni avvisi di liquidazione sottesi alla cartella erano divenuti definitivi per mancata impugnazione. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 2 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il giudice tributario avrebbe comunque dovuto valutare la legittimità della pretesa erariale anche se alcuni avvisi non erano stati autonomamente impugnati; 2) violazione dell'art. 46 L. 374/1991, deducendo l'esenzione dall'imposta di registro per provvedimenti giurisdizionali derivanti da sentenze del giudice di pace di valore inferiore a 1.033 euro; 3) violazione dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 7 L. 212/2000, censurando la ritenuta sufficienza della motivazione degli atti impugnati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che, nel processo tributario impugnatorio di merito, la definitività degli avvisi di liquidazione non impugnati preclude la rimessione in discussione della pretesa e impedisce al giudice di sostituirsi all'atto ormai definitivo; ha richiamato inoltre i limiti del potere di autotutela. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, sia perché la questione dell'esenzione non risultava trattata nella sentenza impugnata e non era stata veicolata come omessa pronuncia, sia perché il ricorso non rispettava il corretto inquadramento del vizio dedotto. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto gli avvisi di liquidazione e non aveva consentito il controllo sulla doglianza relativa alla motivazione. Nessuna pronuncia è stata resa sulle spese per mancata attività difensiva delle intimate; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il processo tributario ha natura di impugnazione-merito; tuttavia la definitività dell'atto non impugnato impedisce di rimettere in discussione la relativa pretesa nel medesimo giudizio.
art. 2-quater d.l. 564/1994 conv. in l. 656/1994
L'autotutela sostitutiva dell'Amministrazione può essere esercitata anche durante il giudizio, ma incontra i limiti del giudicato, dei termini decadenziali e del diritto di difesa del contribuente.
La ricorrente lo invocava per sostenere l'esenzione dall'imposta di registro dei provvedimenti giurisdizionali di valore inferiore alla soglia prevista; la Corte non entra nel merito della questione per ragioni processuali.
È richiamato come parametro della sufficienza della motivazione dell'atto amministrativo, ma il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
È richiamato quale norma sulla motivazione degli atti tributari; la Corte non ne valuta il merito per carenza di specificità del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Le doglianze formulate come violazione di legge non possono essere utilizzate per censurare un'omessa pronuncia o per supplire a carenze di specificità del motivo.
In caso di omessa pronuncia la censura deve essere veicolata come nullità della sentenza; se si deduce solo violazione di legge, il motivo è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il corretto parametro processuale per denunciare l'omessa pronuncia, non quello della violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, che ha natura di impugnazione-merito, la definitività degli atti impositivi non impugnati impedisce al giudice di rimetterne in discussione la legittimità nell'ambito dell'opposizione successiva alla cartella.
- Il potere di autotutela dell'Amministrazione può essere esercitato anche durante il giudizio, ma non può sovrapporsi a un giudicato sul merito né elidere gli effetti della decadenza o comprimere il diritto di difesa.
- Quando si denuncia un'omessa pronuncia, la censura va formulata come vizio di nullità della decisione ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 360, n. 4, c.p.c.; la sola deduzione di violazione di legge è inidonea.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: se si contesta la motivazione di un atto impositivo, occorre riportarne nel ricorso i passaggi rilevanti, così da consentire alla Corte il controllo diretto sulla doglianza.
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