Cassazione Civile, Ordinanza n. 13812/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di servizi tra una banca e una società terza, nell'ambito del quale alcuni lavoratori, formalmente dipendenti dell'appaltatore, hanno chiesto di vedere accertata l'illegittimità dell'appalto per mera interposizione di manodopera e la conseguente ricostituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della banca committente, con decorrenza dal 1.1.2014. La Corte d'appello aveva escluso la decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010 e, nel merito, aveva ritenuto non genuino l'appalto perché il potere direttivo e organizzativo sostanziale sarebbe rimasto in capo alla banca. La banca e l'appaltatrice hanno proposto distinti ricorsi per cassazione: la banca ha dedotto, in sintesi, la violazione delle norme sulla decadenza, la falsa applicazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, l'erronea confusione tra potere direttivo e potere conformativo, la nullità per mancata ammissione di prove testimoniali decisive e la nullità della motivazione per avere valorizzato precedenti giudizi su un trasferimento di ramo d'azienda; l'appaltatrice ha svolto motivi analoghi sulla decadenza, sulla non genuinità dell'appalto, sull'onere della prova, sulle prove testimoniali e sul riferimento a precedenti decisioni relative al ramo d'azienda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondato il motivo sulla decadenza perché il doppio termine di impugnazione non si applica all'azione del lavoratore che, ancora formalmente dipendente dell'appaltatore, chieda l'accertamento del rapporto in capo al committente in base all'asserita illiceità dell'appalto, in assenza di una comunicazione scritta equipollente a un recesso. Ha inoltre confermato che, per la liceità dell'appalto, devono coesistere sia l'autonoma organizzazione e il rischio d'impresa dell'appaltatore sia l'effettivo esercizio del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori; la valutazione del concreto sconfinamento del potere conformativo del committente in potere direttivo appartiene al merito e non è rivalutabile in cassazione. Sono state dichiarate inammissibili anche le censure sulla mancata ammissione di prove testimoniali, perché la scelta e la valutazione delle prove spetta al giudice di merito e la mancata ammissione è sindacabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale decisivo, non ricorrenti nel caso. Infine, è stato ritenuto inammissibile il motivo relativo al richiamo a precedenti giudizi sul trasferimento di ramo d'azienda, poiché si trattava di una considerazione svolta ad abundantiam e quindi non autonoma ratio decidendi. Le società ricorrenti sono state condannate alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010
Il termine decadenziale per l'impugnazione non si applica all'azione del lavoratore ancora formalmente dipendente dell'appaltatore che chieda l'accertamento del rapporto in capo al committente per asserita illiceità dell'appalto, in assenza di una comunicazione scritta equipollente al recesso.
art. 6, commi 1 e 2, l. n. 604/1966
Richiamato nel combinato disposto con l'art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010, per escludere la decadenza nel caso di domanda di accertamento del rapporto in capo al committente.
Per la liceità dell'appalto occorre verificare sia l'organizzazione autonoma dell'appaltatore e il rischio d'impresa sia l'effettivo esercizio del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori impiegati; la mancanza di uno solo dei requisiti integra interposizione illecita di manodopera.
In combinato con l'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, fonda il necessario requisito dell'autonoma organizzazione dell'appaltatore e della realizzazione di un risultato autonomo.
Richiamato dalla ricorrente per distinguere il potere direttivo tipico del datore di lavoro dal potere conformativo consentito nell'appalto.
Richiamato dalla ricorrente nel confronto tra potere direttivo e potere conformativo nell'appalto.
La Corte ribadisce che l'allegazione di non genuinità dell'appalto deve essere sorretta dalla prova dei fatti costitutivi, ma nel caso le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che l'apprezzamento delle risultanze istruttorie compete al giudice di merito.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove; non consente una revisione del merito in cassazione salvo errori nei limiti propri del vizio dedotto.
Richiamato per la censura relativa al mancato approfondimento istruttorio; la Corte afferma che la pertinenza e l'ammissione delle prove sono rimesse al giudice di merito.
art. 111, comma 6, Cost.
Invocato per censurare la motivazione, ma la Corte rileva che il passaggio contestato era solo argomentazione aggiuntiva e non ratio decidendi.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per contestare la motivazione della sentenza d'appello; la Corte esclude la nullità perché la decisione era sorretta da autonoma e sufficiente motivazione.
Richiamato in relazione alla pretesa efficacia verso i lavoratori di precedenti sentenze tra parti diverse; la Corte non accoglie la censura perché il riferimento ai precedenti era solo accessorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato quale fonte dell'obbligo di ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Il termine di decadenza per l'impugnazione del recesso o del trasferimento non si applica, in via generale, quando il lavoratore ancora formalmente dipendente dell'appaltatore agisca per l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro in capo al committente per asserita illiceità dell'appalto, salvo che vi sia una comunicazione scritta equipollente a un atto di recesso.
- La liceità dell'appalto richiede la coesistenza di due profili: un'autonoma organizzazione imprenditoriale con assunzione del rischio economico da parte dell'appaltatore e l'effettivo esercizio del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori impiegati; la carenza anche di uno solo di tali elementi può integrare interposizione illecita di manodopera.
- Nel sindacato di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale istruttorio o una diversa lettura dei fatti di causa: la verifica se il potere del committente sia rimasto conformativo o sia degenerato in potere direttivo appartiene al giudice di merito.
- La mancata ammissione di prove testimoniali può essere censurata in cassazione solo se abbia determinato un vizio motivazionale decisivo, nel senso che la prova omessa sarebbe idonea, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, a scardinare la ratio decidendi; altrimenti la scelta istruttoria resta insindacabile.
- Una motivazione che contenga considerazioni ulteriori o ad abundantiam non è autonomamente impugnabile se la decisione è già sorretta da altra ratio decidendi sufficiente e autonoma.
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