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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33291/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella esattoriale emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, relativa alla dichiarazione modello 770/2008 per l’anno d’imposta 2007. L’Ufficio contestava un’indebita compensazione di un credito che, secondo la sua prospettazione, sarebbe stato inesistente o comunque non esposto nella dichiarazione rilevante, e dunque non utilizzabile in compensazione. Nei gradi di merito la società contribuente aveva ottenuto esito favorevole. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva due motivi: con il primo denunciava, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 7 TUIR, dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e del d.lgs. n. 143/2005, sostenendo che i requisiti previsti per la deduzione di determinati canoni e per il meccanismo di esenzione/divieto di doppie imposizioni sarebbero elementi costitutivi del beneficio, sicché la loro mancanza impedirebbe il sorgere del diritto; con il secondo denunciava, sempre ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, lamentando che la commissione d’appello avesse censurato la cartella per difetto di motivazione, nonostante per la giurisprudenza la motivazione dell’atto esattivo sia semplificata. La Corte osserva però che il ricorrente non chiarisce la compatibilità temporale tra il controllo automatizzato, l’anno di imposta e la data di notificazione della cartella; anzi, ritiene assorbente la tardività dell’atto impositivo/esattivo, notificato quando il potere dell’Amministrazione si era ormai esaurito. Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile perché la statuizione impugnata non integrava una autonoma ratio decidendi, ma un mero obiter dictum.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo, evidenziando che la questione decisiva era la tardività della cartella rispetto al termine entro cui il potere amministrativo poteva essere esercitato; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché rivolto contro una motivazione non decisiva della sentenza impugnata, qualificata come obiter dictum. Conseguentemente ha condannato l’Agenzia alla rifusione delle spese di lite in favore della società contribuente. È stata inoltre esclusa l’applicazione del contributo unificato aggravato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la parte soccombente è una pubblica amministrazione difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    il controllo automatizzato e la relativa pretesa esattiva non possono essere esercitati oltre il termine entro cui il potere amministrativo rimane operante; nel caso concreto la tardività della cartella è assorbente rispetto alle altre censure

  • art. 7 TUIR

    invocato dall'Ufficio per sostenere i presupposti sostanziali della deduzione/esenzione, ma il motivo è stato ritenuto infondato alla luce della tardività dell'atto

  • d.lgs. n. 143/2005

    richiamato quale disciplina dei requisiti per il regime invocato dall'Ufficio; la Corte non ne ha affrontato nel merito la portata perché la decisione si è fondata sulla tardività della cartella

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma processuale usata come parametro per le censure di violazione di legge formulate dall'Agenzia

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato dall'Ufficio per sostenere che la motivazione della cartella sia soggetta a forma semplificata; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non investiva una ratio decidendi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non applicato, perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è infondato quando non si confronta con la ratio decisiva della sentenza impugnata, specie se la decisione di merito si fonda su una ragione assorbente diversa da quella attaccata.
  • La cartella esattoriale emessa a seguito di controllo automatizzato deve essere notificata entro il termine entro cui l'Amministrazione può legittimamente esercitare il relativo potere; la tardività dell'atto ne determina l'illegittimità, assorbendo le ulteriori questioni sostanziali o motivazionali.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che censuri una motivazione non decisiva, qualificabile come obiter dictum, poiché il controllo di legittimità deve investire soltanto la reale base decisoria della sentenza impugnata.
  • Quando la parte soccombente è una pubblica amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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