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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18567/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda l'obbligo contributivo alla gestione separata per l'anno 2010 di un avvocato iscritto d'ufficio dall'INPS. La Corte d'appello aveva confermato il primo grado ritenendo prescritto il credito contributivo, escludendo sia che la questione della scadenza del termine di pagamento fosse devoluta in appello, sia che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi integrasse una sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione alla normativa sulla gestione separata e agli obblighi dichiarativi fiscali e contributivi, sostenendo che, per il libero professionista iscritto d'ufficio, l'omessa compilazione del quadro RR avrebbe dovuto far decorrere la sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito contributivo. Il controricorrente ha resistito sostenendo la correttezza della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, che la questione relativa alla data di scadenza del termine di pagamento dei contributi, indicata dalla Corte territoriale come non devoluta in appello, non era stata specificamente censurata e pertanto era coperta da giudicato interno. Quanto al dedotto doloso occultamento, la Corte ha ribadito che la sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. richiede una condotta del debitore tale da rendere per il creditore una vera impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito; la valutazione della sussistenza del dolo è apprezzamento di merito. Nel caso concreto, la censura dell'INPS si fondava sull'assunto di un automatismo tra mancata compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito, automatismo escluso dalla giurisprudenza di legittimità, e non individuava un decisivo fatto storico omesso ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dell'INPS alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la prescrizione non fosse decorso o fosse sospesa; la Corte non ne fonda l'accoglimento della censura, ritenendo inammissibile il motivo.

  • art. 2941 c.c., n. 8

    La sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito opera solo quando la condotta del debitore renda al creditore una vera impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito.

  • L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31

    Normativa sulla gestione separata richiamata a sostegno dell'obbligo contributivo dedotto dall'INPS.

  • D.L. n. 98 del 2011, comma 12

    Richiamato nel quadro normativo invocato dal ricorrente per l'obbligo contributivo e la relativa disciplina.

  • D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1

    Richiamato dal ricorrente nel sistema degli obblighi dichiarativi e di controllo collegati alla dichiarazione dei redditi.

  • D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, comma 1

    Richiamato dal ricorrente nel sistema degli adempimenti dichiarativi rilevanti ai fini della contestata omissione del quadro RR.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale non partecipata con proposta del relatore.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    La censura non è stata ricondotta a un omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, con conseguente inammissibilità del motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.

Massime di principio

  • La sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito richiede una condotta del debitore idonea a rendere impossibile l'azione del creditore; non basta una semplice difficoltà di accertamento del credito.
  • La mancata compilazione di un quadro dichiarativo non determina automaticamente, di per sé, occultamento doloso del debito contributivo: occorre una valutazione concreta del comportamento complessivo del debitore.
  • Quando una sentenza contiene un capo autonomo non specificamente impugnato, tale capo si consolida in giudicato interno e non può essere riesaminato in cassazione.
  • In cassazione non è sufficiente prospettare un errore di valutazione dei fatti se non si individua un fatto storico decisivo, discusso e non esaminato, nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • L'accertamento della sussistenza del dolo ai fini della sospensione della prescrizione è un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo entro limiti rigorosi.

Come è indicizzato

MateriePrescrizioneRicorso per cassazioneContributi previdenziali
RamiObbligazioniProcesso civilePrevidenza
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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