Cassazione Civile, Ordinanza n. 25583/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione finanziaria aveva disposto la rideterminazione della classe e della rendita catastale di un immobile sito in Roma, in microzona 1 - Centro storico. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società contribuente, annullando l'atto perché ritenuto non adeguatamente motivato. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. 212/2000, dell'art. 3 L. 241/1990 e delle norme sulla motivazione degli avvisi di accertamento catastali, sostenendo che la CTR si fosse discostata dai principi giurisprudenziali in materia di motivazione degli atti di revisione catastale ex art. 1, comma 335, L. 311/2004.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1 c.p.c., rilevando che la censura dell'Agenzia era in insanabile contrasto con l'orientamento consolidato in tema di revisione del classamento catastale. In particolare, la Corte ha ribadito che non è congruamente motivato l'atto che si limiti al solo raffronto tra valore di mercato e valore catastale della microzona, senza indicare gli elementi concreti che abbiano interessato la microzona e il modo in cui essi incidano sul classamento della singola unità immobiliare. La CTR, avendo annullato l'atto proprio per difetto di tale motivazione, si è attenuta a tali principi. L'Agenzia è stata condannata alle spese; non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 perché parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360-bis, comma 1, n. 1 c.p.c.
È la norma che fonda la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando la censura è incompatibile con un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Invocato per contestare la motivazione dell'avviso, ma la censura è ritenuta inammissibile perché contrastante con la giurisprudenza consolidata.
Richiamato quale norma sulla motivazione degli atti amministrativi, in combinato con la disciplina degli avvisi catastali.
art. 1, comma 335, L. 311/2004
Costituisce la base normativa della revisione del classamento catastale nelle microzone e richiede una motivazione che espliciti gli elementi concreti incidenti sul singolo immobile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Non viene applicato poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di revisione del classamento catastale ex art. 1, comma 335, L. 311/2004, la motivazione dell'atto non può esaurirsi nel mero richiamo allo scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona, ma deve indicare gli elementi concreti che hanno interessato la microzona e il nesso tra tali elementi e la nuova attribuzione di rendita alla singola unità immobiliare.
- Quando un ricorso per cassazione contrasta senza adeguata critica con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte, esso è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1 c.p.c.
- Nel sindacato sulla motivazione degli atti catastali, la sufficienza motivazionale va valutata in relazione alla specificità del bene e non può essere soddisfatta da formule generiche o da dati meramente statistici riferiti alla microzona.
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