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Sentenza

Sentenza del 21/02/2019 n. 780 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Processo - Ricorso introduttivo cartaceo - Domicilio eletto - Notifica dell'appello a mezzo PEC - Valida.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.P. di Varese che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per il 2012. L'Ufficio sosteneva che il secondo avviso non fosse un accertamento integrativo, soggetto ai limiti dell'art. 43 del DPR 600/1973, ma un accertamento sostitutivo emesso in autotutela dopo l'annullamento del primo. Contestava inoltre la decisione di primo grado in materia di transfer pricing, sostenendo che la società avesse omesso di valorizzare il know-how trasferito e l'utilizzo del marchio da parte delle controllate estere. La società resistente eccepiva preliminarmente l'invalidità della notifica dell'appello via PEC, poiché il giudizio di primo grado era stato instaurato in forma cartacea con elezione di domicilio fisico, e contestava nel merito la pretesa fiscale.

La decisione

La CTR Lombardia ha riunito i due procedimenti di appello e ha respinto le eccezioni preliminari della società. Ha ritenuto valida la notifica dell'appello tramite PEC presso l'indirizzo del difensore risultante dall'albo professionale, anche se il giudizio di primo grado era stato introdotto in forma cartacea e con domicilio fisico eletto. Nel merito, ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, riconoscendo che l'Amministrazione poteva sostituire il precedente avviso annullato mediante autotutela, anche sulla base di una diversa e più approfondita valutazione di elementi già disponibili, senza necessità di nuovi elementi. Tuttavia ha respinto l'appello nel suo complesso perché l'Agenzia non aveva provato lo scostamento tra i prezzi applicati nelle operazioni infragruppo e il valore normale di mercato, né aveva dimostrato adeguatamente il trasferimento di know-how o l'utilizzo economicamente rilevante del marchio. È stata quindi confermata, con diversa motivazione, la sentenza di primo grado e l'annullamento dell'avviso di accertamento. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 16-sexies D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, come modificato dal D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014

    È valida la notificazione al difensore presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza.

    La notifica al domicilio digitale dell'avvocato è valida anche quando la parte abbia eletto in precedenza un domicilio fisico, purché l'indirizzo PEC sia quello risultante dall'albo professionale.

  • Art. 16-bis D.Lgs. 546/1992

    Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione Tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013 n. 163 e dai successivi documenti di attuazione.

    Nel processo tributario è ammesso l'utilizzo delle modalità telematiche per notifiche e depositi; l'adozione della modalità cartacea nel primo grado non impedisce necessariamente l'utilizzo della PEC nel grado di appello.

  • Art. 43 DPR 600/1973

    La CTR ha distinto l'accertamento integrativo dall'accertamento sostitutivo: il secondo può essere emesso dopo l'annullamento in autotutela del primo, anche sulla base di una diversa valutazione di elementi già conosciuti dall'Ufficio.

  • Art. 110, comma 7, DPR 917/1986 (TUIR)

    La rettifica da transfer pricing richiede la prova dello scostamento tra il corrispettivo pattuito nelle operazioni infragruppo e il valore normale praticabile in condizioni di libera concorrenza. Tale prova grava sull'Amministrazione finanziaria per le componenti positive di reddito.

  • Art. 2697 c.c.

    L'Amministrazione finanziaria deve provare i fatti costitutivi della pretesa fiscale, incluso lo scostamento dal valore normale; il contribuente deve invece dimostrare, secondo il caso, l'inerenza e la deducibilità dei costi contestati.

  • Art. 51 D.Lgs. 546/1992

    Disciplina i termini per proporre appello; nel caso concreto la notifica PEC è stata ritenuta valida e il secondo atto cartaceo è stato considerato tempestivo anche in relazione alla sospensione prevista per le liti definibili.

  • Art. 12, comma 1, L. 212/2000

    La norma è stata richiamata tra le questioni difensive relative alle garanzie del contribuente durante l'attività di verifica, ma non costituisce il fondamento principale della decisione finale.

  • Cass. SS.UU. n. 23620/2018

    Principio consolidato richiamato dalla CTR: la notifica al difensore presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale è valida in quanto diretta al domicilio digitale legalmente previsto.

  • Cass. n. 16399/2015 e Cass. n. 13387/2016

    In materia di transfer pricing, l'Amministrazione deve provare l'esistenza delle operazioni infragruppo e l'effettivo scostamento dal valore normale; solo dopo tale dimostrazione il contribuente è chiamato a fornire la prova contraria.

  • D.M. 4 agosto 2015

    La notifica telematica è stata ritenuta conforme agli standard tecnici e procedurali previsti dal decreto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notifica dell'appello tramite PEC al difensore è in linea generale valida anche se il primo grado è stato instaurato in forma cartacea e con elezione di domicilio fisico, purché sia utilizzato l'indirizzo PEC risultante dall'albo e siano rispettati i requisiti tecnici.
  • Per contestare efficacemente una notifica PEC non basta sostenere che il primo grado era cartaceo: occorre indicare uno specifico vizio formale o sostanziale idoneo a impedire la conoscenza dell'atto.
  • L'Amministrazione può annullare un avviso viziato e sostituirlo con un nuovo avviso mediante autotutela sostitutiva, anche senza nuovi elementi, se il nuovo atto ha contenuto e oggetto propri e il precedente è stato effettivamente rimosso.
  • La sostituzione dell'avviso non consente però all'Amministrazione di eludere i limiti propri dell'accertamento integrativo quando il nuovo atto si limita ad aggiungere elementi allo stesso accertamento senza previo annullamento del precedente.
  • In materia di transfer pricing, l'Ufficio deve dimostrare concretamente lo scostamento tra il prezzo infragruppo e il valore normale di mercato; mere presunzioni sull'esistenza di know-how, marchi o aree di extra-profitto non sono sufficienti.
  • La prova del valore del marchio o del know-how deve essere collegata all'operazione concreta e al beneficio economico effettivamente trasferito; la mera appartenenza societaria o l'utilizzo nominale di elementi immateriali non dimostra automaticamente l'esistenza di una royalty o di un maggior corrispettivo.
  • Quando l'Amministrazione non assolve il proprio onere probatorio sul presupposto della rettifica, l'avviso deve essere annullato anche se alcune questioni preliminari, come la validità della notifica o la possibilità di emettere un atto sostitutivo, vengono risolte a favore dell'Ufficio.

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