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Sentenza

Sentenza del 21/02/2019 n. 306 - Comm. Trib. Prov. Torino

Riscossione - Notificazione - Tramite PEC- Privato residente all'estero - Illegittimità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità della notificazione della cartella eseguita tramite PEC, sostenendo che mancava una sua esplicita richiesta di ricevere gli atti con tale modalità. Ha inoltre contestato la notificazione mediante deposito dell'atto presso l'ultimo Comune italiano di residenza, poiché il trasferimento all'estero e l'iscrizione all'AIRE erano anteriori alla notifica: non poteva quindi essere considerato semplicemente irreperibile.

La decisione

La notificazione tramite PEC è stata ritenuta illegittima in assenza di una richiesta esplicita del privato. La mera indicazione di un indirizzo PEC in corrispondenza, comunicazioni o pubblicazioni non dimostra la volontà di ricevere notifiche con tale modalità. È stata inoltre ritenuta illegittima la notifica mediante deposito presso l'ultimo Comune italiano di residenza, poiché l'iscrizione all'AIRE precedente alla notifica escludeva la qualificazione del contribuente come irreperibile secondo le modalità utilizzate.

Norme richiamate

  • Art. 14 del D.L. 159/2015

    La notificazione tramite PEC al privato richiede una sua esplicita richiesta.

    Per il privato cittadino, l'utilizzo della PEC per la notificazione non può essere presunto dalla sola disponibilità o indicazione dell'indirizzo, ma richiede una manifestazione di volontà espressa.

  • Art. 4 del D.P.R. 68/2005

    Tale volontà "non può comunque dedursi dalla mera indicazione dell'indirizzo di posta certificata nella corrispondenza o in altre comunicazioni o pubblicazioni del soggetto".

    La semplice presenza di un indirizzo PEC in comunicazioni o documenti del contribuente non equivale a una richiesta di ricevere notifiche tramite PEC.

  • Disciplina dell'iscrizione all'AIRE e della notificazione ai residenti all'estero

    Quando il trasferimento all'estero e l'iscrizione all'AIRE precedono la notificazione, il contribuente non può essere trattato come irreperibile presso l'ultimo Comune italiano di residenza; la notifica deve seguire le regole previste per i residenti all'estero.

Massime di principio

  • La notificazione via PEC a un privato non è valida solo perché l'amministrazione dispone del suo indirizzo PEC: occorre una richiesta o adesione espressa, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
  • L'indicazione di una PEC in una dichiarazione, lettera, sito internet o altra comunicazione non costituisce di per sé consenso alla ricezione di notifiche legali tramite quel canale.
  • L'iscrizione all'AIRE anteriore alla notifica deve essere considerata dall'ente notificante e impedisce, di regola, di utilizzare automaticamente la procedura prevista per il destinatario irreperibile in Italia.
  • Per i contribuenti residenti all'estero, la validità della notifica dipende dal rispetto delle modalità specifiche previste dalla legge; il deposito presso l'ultimo Comune italiano non sana una procedura errata.
  • In caso di contestazione, è essenziale verificare la data di iscrizione all'AIRE, la data della notifica, l'eventuale richiesta espressa di notificazione via PEC e la relata o documentazione che descrive le modalità concretamente utilizzate.

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