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Sentenza

Sentenza del 21/02/2019 n. 297 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto l'annullamento in autotutela della fattura relativa al conguaglio delle prestazioni effettuate nell'intero anno 2013. Contestava, tra l'altro, l'efficacia retroattiva del regolamento comunale sulla tariffa corrispettiva, il numero degli svuotamenti, i criteri di calcolo della tariffa e l'applicazione dell'IVA. La Commissione ha ritenuto che tali doglianze riguardassero il merito e la fondatezza della pretesa, anziché eventuali profili di illegittimità del diniego di autotutela fondati su ragioni di rilevante interesse generale.

La decisione

La Commissione tributaria regionale di Firenze ha respinto l'appello, confermando la declaratoria di inammissibilità del ricorso pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Lucca. Ha ritenuto che il contribuente avrebbe dovuto impugnare direttamente gli atti impositivi e che il ricorso contro il diniego di autotutela non potesse essere utilizzato per riaprire i termini o contestare atti ormai definitivi. Il C. P. Snc è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, per le spese del grado di appello, nonché al versamento di un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Norme richiamate

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione

    In caso di rigetto integrale o di inammissibilità dell'impugnazione, anche nel processo tributario d'appello, l'impugnante è tenuto a versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello originariamente dovuto.

  • Art. 1, commi 17 e 18, Legge 24 dicembre 2012, n. 228

    comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Disposizioni che hanno introdotto e disciplinato temporalmente l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo in caso di esito sfavorevole dell'impugnazione.

  • Cassazione civile, sezione tributaria, 28 marzo 2018, n. 7616

    il sindacato giurisdizionale sull'impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'Amministrazione

    Il giudice può esaminare il diniego di autotutela solo con riferimento alla legittimità del rifiuto e alle ragioni di interesse generale che potrebbero imporre l'intervento amministrativo; non può invece riesaminare nel merito una pretesa tributaria ormai definitiva.

Massime di principio

  • L'autotutela non costituisce un rimedio alternativo o sostitutivo dell'impugnazione tempestiva dell'atto impositivo.
  • Se il contribuente contesta il calcolo, la debenza o i criteri applicati nella pretesa tributaria, deve impugnare direttamente l'atto entro i termini previsti dalla legge.
  • Il diniego di autotutela è impugnabile solo per specifici vizi del rifiuto amministrativo o per la mancata considerazione di ragioni di rilevante interesse generale, non per riproporre i vizi originari dell'atto ormai definitivo.
  • La presentazione di un'istanza di autotutela non riapre i termini per contestare fatture o atti precedenti e non impedisce la formazione della definitività della pretesa.
  • In caso di rigetto dell'appello tributario, il contribuente può essere condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Testo integrale

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