Sentenza del 21/02/2019 n. 363 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Reddito d'impresa - migliorie a immobile strumentale condotto in locazione - quota di ammortamento - deducibilità - è possibile. Immobile condotto in locazione - contratto - migliorie apportate - indennità per il conduttore - esclusione - rilevanza della pattuizione in sede fiscale - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità, ai fini del reddito d'impresa, delle quote annuali di ammortamento relative a migliorie e modificazioni apportate dal conduttore a un immobile strumentale utilizzato nell'attività d'impresa. L'Amministrazione finanziaria riteneva che l'assenza, nel contratto di locazione, di un'indennità per tali interventi impedisse la deduzione. La tesi è stata respinta: la possibilità di dedurre l'ammortamento dipende dalla rilevanza delle migliorie nell'attività d'impresa e dal loro effettivo utilizzo, non dalla previsione civilistica di un'indennità contrattuale.
La decisione
È stata riconosciuta la deducibilità della quota annuale di ammortamento delle migliorie apportate dal conduttore all'immobile strumentale. La mancata previsione contrattuale di un'indennità per le modificazioni apportate non incide, sul piano fiscale, sul diritto alla deduzione. Le limitazioni o pattuizioni rilevanti nei rapporti civilistici tra locatore e conduttore non possono peggiorare automaticamente il trattamento tributario previsto dalla legge.
Massime di principio
- Le migliorie apportate dal conduttore a un immobile strumentale possono essere ammortizzate e dedotte fiscalmente quando sono effettivamente utilizzate nell'attività d'impresa e presentano utilità pluriennale.
- La deducibilità fiscale non dipende necessariamente dall'esistenza di una clausola contrattuale che riconosca al conduttore un'indennità alla fine della locazione.
- Le condizioni stabilite nel contratto di locazione possono avere effetti nei rapporti civilistici tra le parti, ma non possono escludere o limitare automaticamente un diritto fiscale previsto dalla disciplina tributaria.
- È comunque opportuno documentare la natura, il costo, l'inerenza e l'effettiva realizzazione delle migliorie, nonché il loro collegamento con l'attività d'impresa.
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