Sentenza del 21/02/2019 n. 114 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Riscossione - iscrizione ipotecaria sugli immobili del debitore - legittimità - sussiste - previa notifica dell'intimazione al pagamento - necessità - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.P. di Padova che aveva annullato l'iscrizione ipotecaria per mancata preventiva notifica dell'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973. L'Ufficio ha sostenuto che tale intimazione è necessaria soltanto prima dell'avvio dell'espropriazione forzata, non anche per l'iscrizione ipotecaria, che costituisce una misura cautelare e prodromica all'esecuzione. Il contribuente ha contestato anche la validità delle notifiche delle cartelle, la loro tempestività e la legittimità del ruolo.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato legittima l'iscrizione ipotecaria. Ha stabilito che l'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 non impone la preventiva intimazione di pagamento per l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77, essendo sufficiente il decorso di sessanta giorni dalla notifica della cartella, secondo l'art. 50, comma 1. È stato inoltre rigettato l'appello incidentale del contribuente: le cartelle, non impugnate tempestivamente, avevano consolidato la pretesa erariale; le notifiche postali dirette sono state ritenute valide e l'avviso di ricevimento è stato considerato equivalente alla relata di notifica. G.S. è stato condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
Art. 50, comma 1, d.P.R. n. 602/1973
Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.
Il decorso di sessanta giorni dalla notifica della cartella consente l'adozione dell'iscrizione ipotecaria, senza necessità di una successiva intimazione, purché non si tratti dell'avvio dell'espropriazione.
Art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
L'espropriazione forzata, se non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
L'intimazione preventiva è richiesta per l'inizio dell'espropriazione forzata, ma non per l'iscrizione ipotecaria, che è un atto cautelare e preordinato all'esecuzione.
Art. 77 d.P.R. n. 602/1973
La norma disciplina l'iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore e richiama il solo art. 50, comma 1, non il comma 2; pertanto l'iscrizione non è subordinata alla preventiva intimazione di pagamento.
Art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Gli atti tributari devono essere impugnati entro il termine previsto dalla legge; decorso tale termine senza ricorso, la pretesa tributaria diviene definitiva e non può essere contestata successivamente in occasione dell'impugnazione di un atto consequenziale.
Art. 26 d.P.R. n. 602/1973
La cartella di pagamento può essere notificata direttamente tramite il servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso l'avviso di ricevimento può sostituire la relata di notifica.
Art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Le disposizioni consentono i controlli automatizzati delle dichiarazioni fiscali, dai quali possono derivare iscrizioni a ruolo e cartelle di pagamento per imposte dichiarate e non versate.
Art. 12, commi 3 e 4, d.P.R. n. 602/1973
Il contribuente ne aveva invocato la violazione per contestare ruolo e cartelle, ma la censura è stata ritenuta tardiva e comunque non più esaminabile poiché le cartelle non erano state tempestivamente impugnate.
Art. 7, comma 1, legge n. 212/2000
La disposizione, richiamata dal contribuente in tema di motivazione e contenuto degli atti, non ha potuto condurre all'annullamento delle cartelle ormai definitive.
Art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008
La disposizione è stata invocata per contestare la validità delle cartelle, ma la relativa censura è stata respinta per mancata tempestiva impugnazione.
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria esattoriale è una misura cautelare e non costituisce l'inizio dell'espropriazione immobiliare; pertanto, in base all'orientamento seguito dalla sentenza, non richiede necessariamente la preventiva notifica dell'intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973.
- Per contestare una cartella di pagamento, la sua notifica, il ruolo o i vizi dell'atto presupposto occorre impugnare direttamente la cartella entro il termine di legge. In mancanza, la pretesa può diventare definitiva e tali contestazioni non sono normalmente recuperabili contro un successivo atto di riscossione.
- La notifica della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento può essere valida anche senza l'intervento di un ufficiale notificatore; l'avviso di ricevimento può svolgere la funzione della relata, se rispetta le modalità di consegna previste.
- La preventiva intimazione di pagamento assume rilievo soprattutto quando l'agente della riscossione intende iniziare l'espropriazione dopo il decorso del periodo previsto dalla legge, mentre non è automaticamente necessaria per misure cautelari o conservative come ipoteca e fermo amministrativo.
- La definitività della cartella non impedisce in assoluto ogni contestazione successiva, ma rende molto più ristretto il controllo giudiziale, normalmente limitato a vizi propri dell'atto successivo o a fatti sopravvenuti.
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