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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39669/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente impugnava un avviso di accertamento e irrogazione di sanzioni relativo all'anno d'imposta 2014, con cui l'Ufficio recuperava IRES, IRAP e IVA per fatture emesse da una cooperativa ritenuta cartiera nell'ambito di un sistema societario fittizio. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la CTR riformava la decisione, valorizzando gli elementi indiziari raccolti dalla Guardia di Finanza sulla natura fittizia delle società interposte e rilevando che la contribuente non aveva fornito prova dell'effettiva esecuzione delle operazioni, nemmeno specificate in fattura. Con il primo motivo di ricorso per cassazione la società denunciava violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che gli indizi addotti dall'Ufficio non avessero i requisiti di gravità, precisione e concordanza e che la documentazione contabile fosse regolare. Con il secondo motivo lamentava error in procedendo per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., assumendo che la CTR avesse motivato in modo apodittico sulla questione del preteso mancato interesse o beneficio nel ricevere fatture false.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la CTR si è attenuta al consolidato criterio di riparto dell'onere della prova nelle contestazioni di fatture per operazioni inesistenti: l'Ufficio deve provare, anche tramite presunzioni semplici, la natura fittizia delle operazioni e delle società emittenti; una volta fornita tale prova, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni. Ha inoltre precisato che la sola esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture contabili e dei pagamenti non sono elementi sufficienti a provare la realtà dell'operazione, perché normalmente compatibili con operazioni fittizie. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché non chiariva l'incidenza del preteso difetto di interesse a ricevere fatture false sull'onere probatorio, e comunque infondato, poiché la CTR aveva spiegato in modo adeguato il vantaggio fiscale connesso alla deduzione del costo e al credito IVA. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    disciplina il riparto dell'onere della prova; nelle fatture per operazioni inesistenti, l'Ufficio deve provare la falsità dell'operazione e, una volta assolto tale onere anche con presunzioni, il contribuente deve provare l'effettività delle operazioni

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici possono integrare prova sufficiente, se apprezzate dal giudice di merito, per dimostrare la natura fittizia delle operazioni e della società emittente

  • art. 360 c.p.c.

    vengono richiamati come parametri dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla contribuente

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il dedotto vizio di omessa pronuncia; la censura è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21

    la fattura è, in via ordinaria, documento idoneo a rappresentare un costo d'impresa e titolo per la detrazione IVA e la deduzione dei costi, ma ciò non vale a dimostrare l'effettività di operazioni contestate come inesistenti

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    richiamato per fondare il potere di accertamento mediante elementi validi a dimostrare che l'operazione fatturata non è stata effettuata

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2

    richiamato, insieme all'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, quale base del controllo e della rettifica in presenza di fatture per operazioni inesistenti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nelle contestazioni relative a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio ha l'onere di dimostrare, anche mediante presunzioni semplici, che l'operazione fatturata non è mai stata posta in essere e che l'emittente è una società cartiera o fantasma.
  • Una volta che l'Amministrazione abbia fornito elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti circa l'inesistenza dell'operazione, si sposta sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni nella misura dichiarata.
  • La prova della realtà dell'operazione non può essere desunta dalla sola fattura, dalla regolarità formale delle scritture contabili o dalla tracciabilità dei pagamenti, poiché tali elementi sono compatibili anche con operazioni fittizie.
  • In sede di legittimità, la censura di violazione di legge non può essere usata per rimettere in discussione la valutazione di merito degli indizi e delle prove, che resta riservata al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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