Sentenza del 25/06/2019 n. 16952 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
M.N. aveva donato un terreno al figlio M.C. il 23 aprile 2001; il figlio lo aveva rivenduto a terzi il 14 maggio 2001. L'Agenzia delle entrate aveva ritenuto che le operazioni fossero tra loro concatenate e finalizzate a eludere la tassazione della plusvalenza immobiliare, notificando al donante un avviso di accertamento IRPEF per il 2001 e la relativa cartella di pagamento. Dopo la riforma della decisione favorevole al contribuente da parte della CTR, M.N. aveva proposto revocazione e, contro il rigetto di tale impugnazione, ricorso per cassazione con nove motivi, riguardanti soprattutto la competenza della sezione giudicante, la pretesa elusiva, il contraddittorio, la motivazione degli atti e il condono.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato nel merito soltanto il primo motivo, relativo al fatto che la revocazione fosse stata decisa da una sezione diversa da quella che aveva emesso la sentenza originaria. Il motivo è stato rigettato: per "stesso giudice" deve intendersi il medesimo ufficio giudiziario, non necessariamente la stessa sezione o gli stessi magistrati. I motivi dal secondo al nono sono stati dichiarati inammissibili, perché contestavano la legittimità della pretesa tributaria originaria, mentre la sentenza impugnata riguardava esclusivamente l'assenza dell'errore revocatorio e non aveva aperto una nuova fase di merito. Il ricorso è quindi stato respinto nel complesso e M.N. è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 5.600 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 65
La censura fondata su questa disposizione, relativa alla composizione dell'organo giudicante in sede di revocazione, è stata respinta: la decisione può essere adottata da una diversa sezione dello stesso ufficio giudiziario.
Codice di procedura civile, art. 398, comma 1
Ai fini del giudizio di revocazione, l'espressione indica lo stesso ufficio giudiziario e non la stessa sezione né le stesse persone fisiche che hanno pronunciato la sentenza impugnata.
Codice di procedura civile, art. 395, n. 5
La revocazione per errore di fatto presuppone l'effettiva sussistenza dell'errore revocatorio. Se tale errore manca, il giudizio si chiude senza esaminare nuovamente il merito della controversia.
Codice di procedura civile, art. 402
La fase rescissoria e il nuovo esame del merito si aprono solo dopo l'accoglimento della revocazione; se la revocazione è dichiarata infondata o inammissibile, le questioni sostanziali non vengono riesaminate.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis
È stato invocato dal contribuente in relazione alla contestazione di elusione fiscale, ma la Corte non ne ha esaminato l'applicazione sostanziale perché i relativi motivi erano rivolti contro la pretesa tributaria originaria e non contro la sentenza sulla revocazione.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 81 e 82
Le disposizioni, riferite alla tassazione delle plusvalenze, costituivano il fondamento della pretesa fiscale contestata dall'Agenzia, ma la loro applicabilità non è stata valutata dalla Cassazione in questo giudizio.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9
Il contribuente ha dedotto l'intervenuta definizione dell'annualità mediante condono, ma la relativa questione è stata dichiarata inammissibile perché estranea all'oggetto della sentenza impugnata.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10
Il richiamo alla buona fede e al contraddittorio del contribuente non è stato esaminato nel merito, in quanto inserito in motivi non ammissibili nel giudizio di legittimità sulla revocazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione occorre censurare specificamente la ratio della sentenza impugnata: non è possibile contestare questioni relative all'atto tributario originario se la sentenza impugnata ha deciso soltanto sull'ammissibilità o fondatezza della revocazione.
- La revocazione non costituisce automaticamente un nuovo giudizio sul merito. Il riesame della pretesa fiscale si apre solo se viene prima riconosciuto uno specifico errore revocatorio previsto dalla legge.
- La diversa composizione interna o la diversa sezione dello stesso ufficio giudiziario non determina, di per sé, incompetenza o invalidità della decisione in sede di revocazione.
- Quando una sentenza viene impugnata per errore di fatto, è necessario dimostrare un errore percettivo decisivo, risultante dagli atti e non una diversa valutazione delle prove o delle questioni giuridiche.
- Le questioni relative a elusione, contraddittorio, motivazione dell'accertamento o condono devono essere dedotte nel giudizio avente a oggetto l'atto impositivo oppure impugnando una sentenza che le abbia effettivamente decise; non possono essere introdotte per la prima volta contro una decisione limitata alla revocazione.
- La parte soccombente in cassazione può essere condannata alle spese anche quando il ricorso sia solo parzialmente esaminato, se i motivi risultano infondati o inammissibili.
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