Sentenza del 25/06/2019 n. 16944 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
G. s.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Dogane e confermato l'avviso di accertamento. Ha dedotto, da un lato, l'omessa pronuncia sul merito della pretesa fiscale e la violazione degli artt. 112 e 354 c.p.c.; dall'altro, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. L'Agenzia delle Dogane ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso, sostenendo che il termine decorresse dal deposito della sentenza e non dalla successiva procedura di correzione di errore materiale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo. La sentenza impugnata era stata depositata il 20 giugno 2014 e il termine massimo di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale, scadeva il 4 febbraio 2015. Il ricorso, notificato il 18 maggio 2015, è stato quindi proposto oltre il termine decadenziale. La successiva correzione materiale, conclusasi il 19 novembre 2014, riguardava esclusivamente l'indirizzo della sede legale della società e non incideva sul contenuto sostanziale della decisione né generava dubbi sull'identificazione della parte. Pertanto, non era applicabile l'art. 288, ultimo comma, c.p.c. per la riapertura dei termini. G. s.r.l. è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.300 euro oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 327 c.p.c.
termine massimo di sei mesi
Il termine lungo per impugnare decorre dal deposito della sentenza e, salvo eccezioni, non viene riaperto da una successiva correzione di mero errore materiale. Nel caso concreto il termine, considerando la sospensione feriale, era scaduto il 4 febbraio 2015.
Art. 288, ultimo comma, c.p.c.
le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione
La disposizione consente di impugnare la sentenza dalla notificazione dell'ordinanza di correzione solo quando la correzione riveli errori decisori prima non percepibili, generi un obiettivo dubbio sul contenuto della decisione o realizzi impropriamente una riforma della sentenza. Non si applica alle correzioni meramente formali e irrilevanti.
Artt. 287-288 c.p.c.
La procedura di correzione riguarda errori materiali o di calcolo e non può essere utilizzata per modificare surrettiziamente il contenuto sostanziale della decisione o alterare il giudicato.
Art. 112 c.p.c.
È stato invocato dalla ricorrente per denunciare l'omessa pronuncia su una domanda o eccezione; tuttavia la Corte non ha esaminato il merito, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per tardività.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla società, relativi a violazione di legge, vizi processuali e vizio di motivazione. Tali motivi non sono stati scrutinati nel merito per la tardività dell'impugnazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso, impone il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- La correzione di un errore materiale non riapre automaticamente i termini per impugnare una sentenza: il termine continua normalmente a decorrere dal deposito della decisione originaria.
- La decorrenza dalla notificazione dell'ordinanza di correzione è ammessa solo se la correzione incide sul contenuto sostanziale della decisione, rivela un errore decisorio prima non conoscibile, crea un obiettivo dubbio sull'identità o sul comando giudiziale oppure costituisce una riforma surrettizia della sentenza.
- Errori formali facilmente riconoscibili dal contesto, come un indirizzo errato della parte o una diversa indicazione anagrafica non equivoca, non giustificano la proposizione tardiva dell'impugnazione.
- Prima di attendere o invocare una procedura di correzione, è necessario calcolare il termine ordinario o lungo per l'impugnazione dalla data di deposito della sentenza e rispettarlo comunque in assenza di una modifica sostanziale.
- La tardività dell'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce al giudice di esaminare i motivi di merito, con possibile condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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