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Sentenza

Sentenza del 25/06/2019 n. 1078 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ici - Agevolazione per l'abitazione principale - Omesso versamento - Errore del contribuente sul presupposto di imposta - Disapplicazione delle sanzioni - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'accertamento relativo all'IMU 2012 sostenendo che il mancato versamento fosse dipeso dall'errore indotto dalle informazioni non chiare pubblicate sul sito internet del Comune, con conseguente richiesta di esclusione delle sanzioni. La CTP aveva ritenuto non applicabili le sanzioni, pur confermando la debenza del tributo. L'Ufficio ha contestato tale decisione, chiedendo la piena legittimità dell'accertamento.

La decisione

La Commissione ha respinto l'appello principale del contribuente e accolto l'appello incidentale dell'Ufficio. Ha stabilito che il tributo era dovuto e che dovevano essere applicate anche le sanzioni per il mancato versamento nei termini. Le informazioni pubblicate sul sito comunale, in quanto mero mezzo di pubblicità, non sostituiscono l'onere del contribuente di verificare la normativa impositiva. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in 300 euro oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • Principio ignorantia legis non excusat

    ignorantia legis non excusat

    L'errore del contribuente sulla portata della disciplina fiscale, anche se derivante da informazioni reperite sul sito del Comune, non esclude automaticamente la responsabilità per il mancato pagamento del tributo e delle relative sanzioni.

  • Normativa IMU applicabile all'anno 2012

    Per il 2012 non era prevista l'esenzione IMU per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze nel caso esaminato; pertanto il tributo risultava dovuto.

Massime di principio

  • Le informazioni presenti sul sito internet di un ente pubblico hanno normalmente funzione informativa e non sostituiscono la consultazione della legge o degli atti normativi applicabili.
  • L'affidamento su indicazioni amministrative inesatte o poco chiare non comporta automaticamente la disapplicazione delle sanzioni tributarie, soprattutto quando la normativa imponeva il pagamento in modo verificabile.
  • In caso di dubbio sull'applicabilità di un tributo o di un'esenzione, il contribuente dovrebbe verificare la norma vigente, richiedere chiarimenti ufficiali all'ente e conservare la documentazione relativa alle informazioni ricevute.
  • Il riconoscimento dell'errore sul presupposto d'imposta non implica necessariamente l'esclusione delle sanzioni: il tributo e le sanzioni possono essere valutati separatamente, ma l'errore deve presentare caratteristiche tali da giustificare legalmente l'esimente.

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