Sentenza del 25/06/2019 n. 1074 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Revocazione - Motivazione sintetica della sentenza - Errore di fatto - Esclusione - Inammissibilità della revocazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha sostenuto che i giudici d'appello avessero erroneamente interpretato o omesso di esaminare documenti e argomentazioni rilevanti, in particolare riguardo alla legittimità dell'accertamento fondato su indagini bancarie, alla necessità del contraddittorio preventivo, alla produzione di un documento ritenuto mancante e alla richiesta di consulenza tecnica contabile sulle movimentazioni bancarie. Ha inoltre chiesto la sospensione dei termini per il ricorso per Cassazione e l'esibizione di documentazione bancaria. L'impugnazione è stata fondata sull'asserito errore di fatto previsto dall'art. 395, comma 4, c.p.c., richiamato dall'art. 64 del D.Lgs. 546/1992.
La decisione
Il collegio ha riunito i procedimenti per connessione oggettiva e ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la motivazione sintetica della sentenza d'appello non integrasse un errore di fatto, poiché i giudici avevano comunque espresso una valutazione sulla controversia e avevano rilevato l'assenza di adeguata prova documentale da parte del contribuente. L'omesso esame di singoli argomenti o documenti, se riconducibile a una critica alla valutazione giuridica o probatoria della sentenza, non costituisce errore revocatorio. Il collegio ha inoltre ritenuto non necessario il contraddittorio preventivo per gli accertamenti bancari svolti senza accesso presso la sede del contribuente. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese, liquidate in euro 500,00 per ciascun ricorso, oltre agli oneri di legge.
Norme richiamate
La sentenza può essere impugnata per revocazione se la stessa "è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa".
L'errore revocatorio ricorre soltanto quando la decisione suppone come esistente un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure come inesistente un fatto la cui verità è positivamente stabilita, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia e di decisione. Non rientra nella norma il semplice omesso esame di argomenti, documenti o prove.
La disposizione richiama, nel contenzioso tributario, i casi di revocazione previsti dal codice di procedura civile, compreso l'errore di fatto disciplinato dall'art. 395, comma 4, c.p.c.
La parte contribuente ha richiamato i poteri istruttori degli organi della giurisdizione tributaria e la possibilità di acquisire documenti o disporre una consulenza tecnica; tali poteri, tuttavia, non ampliano i presupposti di ammissibilità della revocazione.
Cassazione n. 5345/2014
La motivazione non deve necessariamente esaminare singolarmente ogni argomentazione delle parti: le deduzioni possono ritenersi implicitamente disattese dalle statuizioni poste a fondamento della decisione, purché la motivazione consenta di comprendere il percorso logico e giuridico seguito.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è un rimedio eccezionale e non può essere utilizzata per contestare l'interpretazione delle norme, la valutazione delle prove o l'omesso esame di singoli argomenti.
- Una motivazione sintetica non è automaticamente viziata: è sufficiente che consenta di individuare le ragioni essenziali della decisione e il percorso logico seguito dal giudice.
- Se il giudice ritiene che una parte non abbia prodotto prove sufficienti, la contestazione di tale valutazione deve essere fatta con il mezzo di impugnazione appropriato, normalmente l'appello o il ricorso per Cassazione nei limiti dei relativi vizi, non con la revocazione.
- L'errore revocatorio deve riguardare un fatto oggettivo, non controverso e risultante dagli atti, percepito dal giudice in modo materialmente errato; non può consistere in una diversa lettura o ponderazione del contenuto probatorio.
- Negli accertamenti bancari svolti senza accesso presso la sede del contribuente, secondo l'orientamento recepito nella decisione, non è generalmente richiesto il contraddittorio preventivo previsto per le verifiche con accesso.
- La richiesta di nuovi documenti, esibizioni o consulenze tecniche non sana l'assenza dei presupposti della revocazione e non consente di trasformare il giudizio revocatorio in un nuovo giudizio sul merito.
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