Sentenza del 25/06/2019 n. 2010 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava alla società, per l'anno 2003, l'indebita detrazione dell'IVA relativa all'acquisto di autovetture da società ritenute cartiere e interposte rispetto ai reali venditori esteri, nonché la deduzione di costi, ricavi non dichiarati per autovetture ritenute non fatturate e ricavi determinati induttivamente per presunte vendite sottocosto. Nei confronti dei soci erano stati emessi accertamenti conseguenti, basati sull'imputazione per trasparenza dei maggiori redditi societari. La società sosteneva l'effettività delle operazioni, la propria buona fede, la regolarità dei pagamenti e l'assenza di prove sufficienti della frode.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate nei confronti della società, ritenendo legittimo il recupero dell'IVA detratta e delle relative sanzioni, oltre alle sanzioni connesse agli obblighi contabili per gli acquisti comunitari. Gli elementi indiziari considerati decisivi sono stati la sistematica evasione dell'IVA da parte delle società fornitrici, la loro recente costituzione, l'assenza di strutture adeguate, l'imponenza delle operazioni, le vendite sottocosto e la mancata prova dei trasporti dai fornitori esteri. Sono invece state confermate le decisioni favorevoli alla società quanto al recupero dei costi, ritenuti deducibili ai sensi dell'articolo 14, comma 4-bis, della legge 537/1993, e quanto ai ricavi presunti di euro 127.840 e di euro 125.424, poiché le contestazioni dell'Ufficio non sono state adeguatamente dimostrate o sono state analiticamente superate dalla contribuente. In conseguenza dell'annullamento del recupero dei ricavi societari, sono stati confermati anche gli annullamenti degli accertamenti emessi nei confronti dei soci. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate. L'Ufficio dovrà rideterminare le sanzioni escludendo le violazioni annullate.
Norme richiamate
Articolo 59 del D.Lgs. 546/1992
La nullità della sentenza per omessa motivazione, ove sussistente, non comporta necessariamente la rimessione al primo giudice, fuori dai casi tassativi previsti dalla norma.
Il giudice d'appello tributario deve normalmente colmare direttamente le carenze motivazionali e decidere nel merito, purché le questioni siano state specificamente devolute con l'appello.
Articolo 53 del D.Lgs. 546/1992
L'appello tributario ha carattere devolutivo: il giudice d'appello esamina le questioni specificamente impugnate.
Articolo 654 c.p.p.
La sentenza penale non vincola automaticamente il giudice tributario, anche quando riguardi gli stessi fatti, poiché nel processo tributario operano regole probatorie diverse.
Articolo 7, comma 4, del D.Lgs. 546/1992
Nel processo tributario non è ammessa la prova testimoniale ordinaria, mentre possono assumere rilievo presunzioni semplici non sufficienti, da sole, a fondare una condanna penale.
Articolo 14, comma 4-bis, della legge 537/1993
I costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili, anche retroattivamente in bonam partem, se effettivamente sostenuti, salvo che violino i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, oppure riguardino beni o servizi direttamente utilizzati per commettere un delitto non colposo.
Articolo 85 del D.P.R. 917/1986
La norma disciplina i ricavi d'impresa e consente il recupero di ricavi non dichiarati quando l'Ufficio dimostri, con elementi adeguati, l'omessa fatturazione o la sottofatturazione.
Articolo 54, comma 2, del D.P.R. 633/1972
La regolarità delle scritture contabili può perdere valore probatorio quando l'Amministrazione dimostri che anche alcune operazioni contabilizzate sono fittizie.
Articolo 2727 c.c.
La frode e la consapevolezza del cessionario possono essere provate mediante presunzioni fondate su indizi gravi, precisi e concordanti.
Massime di principio
- Nelle frodi IVA con società cartiere, la mera regolarità formale delle fatture e il pagamento del prezzo non garantiscono il diritto alla detrazione. L'Amministrazione può negarla se dimostra, anche per presunzioni, l'interposizione fittizia e la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.
- In una frode triangolare semplice, l'assenza di personale, strutture e capacità operativa del fornitore, unita a volumi anomali, evasione sistematica dell'IVA e consegna diretta dei beni dal fornitore estero al cessionario, può essere sufficiente a far presumere la consapevolezza della frode.
- Dopo la dimostrazione di un quadro indiziario grave, preciso e concordante, spetta al contribuente fornire una prova concreta della propria buona fede e dell'effettiva corrispondenza soggettiva tra il soggetto indicato in fattura e il reale cedente.
- La regolarità della contabilità, dei pagamenti e delle altre imposte versate non dimostra, da sola, la buona fede del contribuente rispetto alla frode IVA.
- La sentenza penale, anche assolutoria, non determina automaticamente l'esito del giudizio tributario: gli stessi fatti possono essere valutati diversamente sulla base delle presunzioni ammesse nel processo fiscale.
- La deduzione dei costi segue una disciplina distinta dalla detrazione IVA: i costi effettivamente sostenuti per operazioni soggettivamente inesistenti possono restare deducibili, salvo il mancato rispetto dei requisiti fiscali o il loro diretto impiego in un delitto non colposo.
- Il recupero induttivo di ricavi per presunte vendite sottocosto richiede una verifica concreta e complessiva dell'operazione commerciale, considerando errori contabili, permute, provvigioni, tempi di giacenza e marginalità complessiva; poche vendite sottocosto, fisiologiche nel settore, non bastano necessariamente.
- Gli accertamenti sui soci fondati esclusivamente sul maggior reddito societario devono essere annullati quando viene meno il presupposto rappresentato dai ricavi societari accertati.
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