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Sentenza

Sentenza del 25/06/2019 n. 5534 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato l'estratto di ruolo dal quale risultavano dodici cartelle di pagamento e un avviso di accertamento, per un debito complessivo indicato in circa 17.925,47 euro di tributi e 3.380,51 euro di interessi. Aveva contestato, tra l'altro, l'omessa notifica degli atti, l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, la mancata produzione degli originali, prescrizione e decadenza, la validità delle sottoscrizioni, il tasso degli interessi e la carente indicazione del loro calcolo. In primo grado il ricorso era stato accolto esclusivamente perché l'Agenzia si era costituita telematicamente in un giudizio introdotto in modalità cartacea.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto errata la decisione di primo grado sulla costituzione telematica, chiarendo che le parti potevano utilizzare il processo telematico indipendentemente dalla modalità scelta dalla controparte. Ha inoltre respinto la contestazione sulla legittimazione passiva dell'agente della riscossione, il quale può essere convenuto dal contribuente anche quando la controversia riguarda un atto dell'ente impositore, salvo l'onere di chiamare quest'ultimo in giudizio per evitare di rispondere delle conseguenze della lite. Sono state ritenute regolarmente notificate le cartelle indicate nella motivazione, sulla base delle relate e degli avvisi di ricevimento prodotti. Il disconoscimento delle copie è stato giudicato generico e quindi inefficace. Per tali cartelle il ricorso fondato sul solo estratto di ruolo è stato dichiarato inammissibile, poiché l'estratto di ruolo è un atto interno e, in assenza di una valida impugnazione dell'atto impositivo notificato, manca un interesse concreto e attuale. Una cartella risultava integralmente sgravata; per altre cartelle l'appello è stato esaminato nei limiti della normativa sullo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro. Le ulteriori eccezioni non riproposte sono state considerate rinunciate. L'appello dell'Agenzia è stato quindi parzialmente accolto, con spese poste a carico della parte soccombente.

Norme richiamate

  • Art. 39 d.lgs. n. 112/1999

    Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.

    L'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie relative alla riscossione. Se la responsabilità sostanziale riguarda l'ente impositore, l'agente deve chiamarlo in causa per evitare di rispondere degli effetti della decisione.

  • Art. 4 d.l. n. 119/2018

    I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro ...

    La norma può determinare lo sgravio o l'annullamento automatico di determinati debiti residui di importo non superiore a 1.000 euro, incidendo sulla materia del contendere.

  • Art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Disciplina la notifica delle cartelle di pagamento. Nel caso concreto le notifiche documentate secondo tale disposizione sono state ritenute regolari.

  • Art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina le notificazioni degli atti tributari. Le notifiche effettuate secondo tale disposizione sono state considerate valide sulla base della documentazione prodotta.

  • Art. 140 c.p.c.

    Consente la notifica in caso di irreperibilità relativa mediante deposito, affissione e invio della raccomandata informativa. Le notifiche eseguite con tale procedura sono state ritenute valide.

  • Art. 100 c.p.c.

    Richiede un interesse concreto e attuale ad agire. L'impugnazione del solo estratto di ruolo, senza impugnare un atto impositivo notificato o senza una lesione attuale, può essere dichiarata inammissibile.

  • Art. 56 d.lgs. n. 546/1992 e art. 346 c.p.c.

    Le domande e le eccezioni non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate.

  • Art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Le spese di giudizio seguono, di regola, la soccombenza.

  • Art. 16 d.l. n. 119/2018, in relazione all'art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità telematica indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte.

    La costituzione telematica è ammissibile anche quando l'altra parte abbia introdotto il giudizio in forma cartacea, secondo il regime temporale applicabile.

Massime di principio

  • L'agente della riscossione può essere convenuto dal contribuente anche quando si contesta un atto originariamente emesso dall'ente impositore; spetta all'agente, se necessario, chiamare in causa quest'ultimo.
  • La costituzione telematica dell'amministrazione non è automaticamente inammissibile solo perché il ricorso introduttivo è stato depositato in forma cartacea, purché siano rispettate le regole e il regime temporale del processo tributario telematico.
  • Quando l'amministrazione produce relate di notifica, ricevute postali o documenti equivalenti, una contestazione generica delle copie non è sufficiente: occorre indicare precisamente il documento e la difformità contestata.
  • La notifica a familiare convivente, coniuge o altro destinatario previsto dalla legge può essere valida; in caso di irreperibilità relativa, devono risultare rispettati gli adempimenti dell'art. 140 c.p.c., inclusa la raccomandata informativa.
  • L'estratto di ruolo, essendo normalmente un atto interno, non è di regola autonomamente impugnabile; occorre una concreta lesione dell'interesse del contribuente o l'impugnazione dell'atto impositivo notificato.
  • Le eccezioni e domande formulate in primo grado devono essere riproposte espressamente in appello, altrimenti possono essere considerate rinunciate.
  • Prima di coltivare una contestazione è necessario verificare eventuali sgravi, annullamenti normativi o stralci del debito, perché possono determinare la cessazione, totale o parziale, della materia del contendere.

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