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Sentenza

Sentenza del 25/06/2019 n. 16945 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

G. s.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Dogane e confermato l'avviso di accertamento. Ha dedotto, da un lato, l'omessa pronuncia sul merito della pretesa fiscale, con violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 354 c.p.c.; dall'altro, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. L'Agenzia ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso, sostenendo che il termine decorresse dal deposito della sentenza e non dalla successiva ordinanza di correzione materiale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo. La sentenza impugnata era stata depositata il 20 giugno 2014 e il termine massimo semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale, scadeva il 4 febbraio 2015. Il ricorso, notificato il 18 maggio 2015, è stato quindi proposto oltre il termine. La successiva correzione materiale, relativa all'indirizzo della sede legale della società, non aveva modificato il contenuto sostanziale della decisione né creato dubbi sull'identificazione della parte e non poteva pertanto riaprire o prorogare il termine d'impugnazione. G. s.r.l. è stata condannata al pagamento di 2.300 euro per spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'omessa pronuncia su una domanda o questione sottoposta al giudice.

  • Art. 354 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle conseguenze processuali dell'omessa pronuncia e alla dedotta violazione processuale.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi, tra l'altro, alla violazione o falsa applicazione di legge e agli errori processuali.

  • Art. 360 c.p.c., n. 5

    È stato invocato per denunciare l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza.

  • Art. 327 c.p.c.

    Prevede il termine massimo per impugnare la sentenza in assenza di notificazione; nel caso concreto il termine semestrale era scaduto prima della proposizione del ricorso.

  • Art. 288 c.p.c., ultimo comma

    le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione

    La norma può far decorrere un nuovo termine solo quando la correzione riveli errori decisori prima non percepibili, generi un dubbio obiettivo sul contenuto della decisione o realizzi impropriamente una riforma della sentenza. Non si applica alle mere correzioni formali o materiali chiaramente irrilevanti.

  • Artt. 287-288 c.p.c.

    Disciplinano la correzione degli errori materiali e di calcolo. Il loro utilizzo non consente di eludere i termini d'impugnazione quando la correzione si limita a rettificare un dato formale.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Impone, in caso di inammissibilità del ricorso, il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, quando ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • Il termine per impugnare una sentenza decorre ordinariamente dal deposito o dalla notificazione della sentenza, secondo le regole applicabili, e non dalla successiva correzione di un errore meramente materiale.
  • Una correzione materiale riapre o proroga il termine d'impugnazione soltanto se incide sostanzialmente sul contenuto della decisione, rende identificabile per la prima volta un errore decisorio o crea un obiettivo dubbio sul significato del giudicato.
  • La rettifica di dati formali, come un indirizzo errato ma non rilevante per identificare la parte o comprendere la decisione, non consente di proporre tardivamente l'impugnazione.
  • Prima di notificare un ricorso è necessario calcolare il termine decadenziale sulla base della data utile della sentenza, considerando anche la sospensione feriale, senza confidare automaticamente in una successiva ordinanza di correzione.
  • La proposizione tardiva comporta l'inammissibilità del ricorso senza esame dei motivi di merito, oltre alla possibile condanna alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

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