Cassazione Civile, Ordinanza n. 01708/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto la reiscrizione nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli per 149 giornate dell'anno 2010, sulla base della documentazione di assunzione prodotta dall'azienda agricola presso cui assumeva di aver lavorato. I giudici di merito avevano però ritenuto non provato il rapporto di lavoro, valorizzando un verbale ispettivo dell'INPS che evidenziava incongruenze nelle denunce aziendali, un rilevante debito contributivo, genericità delle dichiarazioni dei lavoratori, riscontri sul campo non coerenti con le assunzioni denunciate e sproporzione tra costo del personale e volume d'affari. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione delle norme sulla iscrizione dei lavoratori agricoli, dell'art. 2094 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 e 2729 c.c., nonché degli artt. 421 e 437 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi; ha sostenuto che l'onere probatorio fosse stato illegittimamente riversato su di lui, che la Corte territoriale avesse dato eccessivo peso agli indizi tratti dal verbale ispettivo, avesse trascurato complessivamente documenti e testimonianze e non avesse esercitato i poteri istruttori officiosi per accertare la verità materiale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l'assunto della Corte d'appello secondo cui, una volta che l'INPS disconosca, a seguito di controllo, l'esistenza del rapporto di lavoro agricolo, viene meno la funzione agevolatrice dell'iscrizione negli elenchi e torna a gravare sul lavoratore l'onere di provare esistenza, durata e natura onerosa del rapporto. Ha inoltre giudicato inammissibili o infondati i motivi che miravano a una diversa lettura del materiale probatorio, ricordando che in cassazione non è consentito sindacare la valutazione di merito delle prove salvo violazioni specifiche delle regole legali di prova. Quanto ai poteri istruttori officiosi, ha osservato che il ricorrente non aveva indicato una specifica pista probatoria decisiva né allegato di aver sollecitato in appello l'intervento del giudice. Ha infine escluso l'omesso esame di fatti decisivi, rilevando che la Corte territoriale aveva in realtà valutato documenti, verbale ispettivo e testimonianze. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'INPS; è stato inoltre dato atto del presupposto per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12 R.D. 24 settembre 1940, n. 1949
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di iscrizione dei lavoratori agricoli
artt. 5, 6, 8 e 9 d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375
richiamati dal ricorrente; la Corte ribadisce che, dopo il disconoscimento dell'INPS a seguito di controllo, grava sul lavoratore la prova del rapporto di lavoro agricolo
art. 44, comma 7, d.l. 30 settembre 2003, n. 269 conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326
richiamato dal ricorrente nel quadro normativo sulla materia agricola e previdenziale
richiamati dal ricorrente nel motivo di ricorso
richiamato dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato
la Corte ribadisce che la loro violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, fuori dai limiti legali, o abbia attribuito forza di prova legale a elementi liberamente valutabili
richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere probatorio; la Corte afferma che, disconosciuto il rapporto dall'INPS, l'onere di provarlo ricade sul lavoratore
richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione di indizi e presunzioni
richiamati dal ricorrente in relazione ai poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
norma evocata come fondamento dei vizi denunciati in cassazione
richiamato dalla Corte per aderire alla motivazione di precedenti conformi
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
richiamato per la proposta in camera di consiglio
non consente di censurare in cassazione la mera rivalutazione del materiale istruttorio
non consente di censurare in cassazione la mera rivalutazione del materiale istruttorio
Massime di principio
- L'iscrizione di un lavoratore negli elenchi dei braccianti agricoli ha funzione di agevolazione probatoria, ma tale funzione viene meno quando l'INPS, all'esito di un controllo, disconosce l'esistenza del rapporto di lavoro.
- In caso di disconoscimento dell'INPS, incombe sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro agricolo posto a fondamento della richiesta di iscrizione e dei correlati diritti previdenziali.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove, essendo deducibile solo quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, prove assunte fuori dai limiti legali o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi liberamente apprezzabili.
- Nel rito del lavoro, chi deduce in cassazione l'omesso esercizio dei poteri istruttori officiosi deve allegare in modo specifico l'esistenza di una pista probatoria decisiva e deve anche indicare di aver sollecitato tale intervento nel giudizio di merito.
- Non integra omesso esame di fatti decisivi la doglianza che, sotto tale veste, miri solo a ottenere una diversa lettura del compendio documentale, ispettivo e testimoniale già esaminato dal giudice di merito.
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