Cassazione Civile, Ordinanza n. 00661/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2008, con cui l'amministrazione finanziaria contestava la deducibilità di costi sostenuti dalla società, in particolare canoni di locazione e spese condominiali riferiti ad alcuni immobili ritenuti non strumentali all'attività d'impresa, con riflessi anche sull'indetraibilità dell'IVA. La CTR aveva respinto l'appello della contribuente ritenendo che non si trattasse di elusione ex art. 37-bis d.P.R. 600/1973, ma di mera contestazione dell'inerenza dei costi, e che la prova di tale inerenza gravasse sulla società, rimasta inadempiuta. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 37-bis d.P.R. 600/1973, sostenendo che la norma fosse stata in realtà applicata e che mancasse la procedura prevista, con conseguente nullità dell'atto; 2) falsa applicazione degli artt. 43 e 109 TUIR, per avere la CTR escluso l'inerenza e la deducibilità dei costi relativi agli immobili asseritamente destinati a sede dell'attività; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c. per errata valutazione delle prove offerte; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la CTR omesso di considerare la mancata contestazione di un fatto, ossia l'incremento del fatturato. La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, rilevando che la ricorrente proponeva una diversa lettura dell'atto impositivo senza trascriverlo integralmente né indicarne specificamente la collocazione negli atti di merito. Ha ritenuto il secondo motivo in parte infondato e in parte inammissibile, affermando che il principio di inerenza è unico per imposte sui redditi e IVA, ha natura qualitativa e richiede che il costo sia riferibile all'esercizio dell'impresa anche in via indiretta, potenziale o futura; nel caso concreto, la CTR aveva accertato in fatto, con valutazione non sindacabile in sede di legittimità, che mancava la prova dell'utilizzo strumentale degli immobili e quindi dell'inerenza. Sono stati dichiarati inammissibili anche il terzo e il quarto motivo, perché le censure sugli artt. 115 e 116 c.p.c. miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti, non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, ha respinto o comunque ritenuto inammissibile il secondo perché la CTR aveva correttamente applicato il principio di inerenza e l'accertamento della mancanza di prova sull'utilizzo strumentale degli immobili era un apprezzamento di fatto non censurabile con violazione di legge, e ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché diretti soltanto a sollecitare una nuova valutazione delle prove. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, poiché il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La norma non è stata ritenuta applicata nel caso concreto; la CTR ha qualificato la fattispecie come semplice contestazione dell'inerenza dei costi e non come elusione fiscale, escludendo così il vizio procedurale invocato.
art. 43 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È stata richiamata dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non ne fa un'interpretazione autonoma, ma rileva che la controversia attiene al principio di inerenza e alla prova della strumentalità dei costi.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È stata richiamata dalla ricorrente; la Corte ribadisce che il principio di inerenza non si ricava da tale comma nella parte relativa alla correlazione tra costi e ricavi, ma dalla nozione di reddito d'impresa.
La dedotta violazione è stata ritenuta inammissibile perché la censura tendeva a contestare la valutazione del materiale probatorio e non a denunciare l'utilizzo di prove non dedotte o valutate in violazione di legge.
La dedotta violazione è stata ritenuta inammissibile per la stessa ragione: la ricorrente mirava a contestare nel merito la valutazione delle prove, non a denunciare l'uso di prove legali o di prove non ritualmente acquisite.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di legittimità evocato per denunciare violazioni di legge sostanziale; la Corte chiarisce che non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione dei fatti.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per le doglianze processuali; la Corte lo esclude quando la censura riguarda soltanto il merito dell'apprezzamento probatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Poiché il ricorso è stato rigettato e proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002 sull'ulteriore contributo unificato.
La Corte richiama, in sostanza, il principio per cui la prova dell'inerenza del costo grava sul contribuente che intende dedurlo.
Massime di principio
- Il principio di inerenza dei costi, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, è unico e richiede che il costo sia riferibile all'esercizio dell'impresa, anche solo in via indiretta, potenziale o futura; restano esclusi i costi estranei all'attività imprenditoriale.
- L'inerenza va valutata in termini qualitativi e non quantitativi: non conta l'utilità economica o la misura del vantaggio, ma l'appartenenza del costo alla sfera dell'impresa.
- Quando il contribuente deduce costi relativi a immobili, deve fornire la prova della loro effettiva strumentalità all'attività d'impresa; in mancanza, la deduzione può essere negata.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si denuncia l'uso di prove non dedotte, prove legali disattese o attribuzione di efficacia di piena prova a elementi non aventi tale forza; non è invece utilizzabile per chiedere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
- In cassazione non è consentito trasformare un motivo formalmente qualificato come violazione di legge in una richiesta di riesame del merito e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- La doglianza relativa alla nullità dell'avviso per mancata applicazione della disciplina antielusiva richiede una rigorosa autosufficienza del ricorso, con trascrizione o specifica localizzazione dell'atto impositivo e degli atti rilevanti nel processo.
- rami
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