Cassazione Civile, Ordinanza n. 13874/2025 del 25/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una cartella di pagamento per Irpef, Iva, sanzioni e accessori relativi a più annualità, nonché un preavviso di fermo amministrativo su un veicolo di sua proprietà. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 152 e 155 c.p.c., sostenendo che l'Ufficio, costituitosi oltre il termine di 60 giorni, fosse decaduto dalla facoltà di proporre eccezioni di merito nelle controdeduzioni; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 140 c.p.c., 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, contestando il perfezionamento delle notifiche degli atti impugnati e degli atti presupposti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché, nel processo tributario, la tardiva costituzione del resistente comporta solo la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e dalla chiamata di terzi, ma non preclude la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa, l'eccezione di inapplicabilità delle norme invocate e la produzione documentale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, poiché non erano stati trascritti o prodotti gli atti notificatori rilevanti, e perché la censura contrastava con l'accertamento di fatto della CTR sulla sufficienza delle ricerche effettuate; inoltre, per una delle cartelle, ha rilevato che la notifica era avvenuta direttamente a mezzo posta ordinaria, senza necessità di raccomandata informativa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e, trattandosi di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato anche la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore importo dovuto ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992
La violazione del termine di costituzione della parte resistente nel processo tributario comporta solo la decadenza dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio e dalla chiamata di terzi, non la perdita del diritto di contestare i fatti costitutivi della pretesa, l'applicabilità delle norme invocate e di produrre documenti.
Richiamati dal ricorrente a sostegno della dedotta tardività della costituzione dell'Ufficio, ma la censura è stata ritenuta infondata alla luce della disciplina speciale del processo tributario.
Invocato per contestare la regolarità delle notifiche, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque infondato in relazione agli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Per la notifica diretta a mezzo posta degli atti impositivi non è necessaria la raccomandata informativa; in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notifica si perfeziona secondo il procedimento semplificato previsto dal servizio postale ordinario.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato insieme alle altre norme sulle notifiche degli atti tributari, ma la censura è stata reputata inammissibile e non compatibile con l'accertamento di fatto della CTR.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere tutti gli elementi necessari alla comprensione delle censure e deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, mediante trascrizione o riproduzione sufficiente; altrimenti il motivo è inammissibile.
La decisione segue la procedura accelerata; la mancata adesione alla proposta confermata poi nella decisione definitiva consente di valorizzare l'ipotesi normativa di abuso del processo ai fini della condanna aggravata.
È stata applicata la condanna aggravata per responsabilità processuale aggravata, con liquidazione di una somma in favore della controparte e di un ulteriore importo in favore della cassa delle ammende.
Richiamato nel passaggio sulla legittimità della disciplina delle notifiche: il contribuente può chiedere la rimessione in termini se dimostra di non avere avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la costituzione tardiva del resistente non gli preclude la difesa nel merito in senso lato: resta salvo il potere di contestare i fatti costitutivi della pretesa, l'applicabilità delle norme invocate e di produrre documenti, mentre opera soltanto la decadenza dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio e dalla chiamata di terzi.
- Nel ricorso per cassazione, la censura che investe una notificazione deve essere autosufficiente: occorre indicare e riprodurre in modo adeguato gli atti notificatori rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Non è censurabile in cassazione, se non nei limiti del vizio di legittimità, l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla regolarità o sufficienza delle ricerche eseguite ai fini della notifica.
- Nella notifica diretta a mezzo posta degli atti impositivi da parte dell'Amministrazione, in caso di mancato recapito per assenza temporanea del destinatario non è richiesta la raccomandata informativa; la notifica si perfeziona secondo le regole del servizio postale ordinario.
- La mancata adesione a una proposta di definizione accelerata del ricorso, poi confermata dalla decisione definitiva perché il ricorso è inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato, può integrare i presupposti per la condanna aggravata per abuso del processo.
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