Cassazione Civile, Ordinanza n. 00872/2023 del 13/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di ripetizione promossa dalla società datrice di lavoro per recuperare le somme versate a un dipendente in esecuzione di una precedente sentenza di condanna del giudice del lavoro, successivamente riformata. La Corte d'appello aveva confermato che la restituzione dovesse riguardare solo le somme nette effettivamente percepite dal lavoratore, con rivalutazione e interessi dalla data del pagamento, escludendo la ripetizione dell'importo al lordo delle ritenute fiscali. La società ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 2033 c.c. e 336 c.p.c., sostenendo che la fattispecie non fosse un indebito oggettivo e che dovesse invece essere restituito il lordo; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 38, comma 1, D.P.R. 602/1973 e dell'art. 10, comma 1, lett. d-bis, TUIR, assumendo che la disciplina del rimborso fiscale per il sostituto d'imposta non fosse applicabile ai pagamenti eseguiti in forza di sentenza poi riformata, perché l'art. 38 presupporrebbe un errore del solvens. Ha inoltre prospettato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 D.P.R. 602/1973, in relazione al dies a quo del termine di decadenza di 48 mesi, ritenendo irragionevole farlo decorrere dal versamento e non dalla riforma della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, richiamando il proprio orientamento consolidato secondo cui, in caso di riforma totale o parziale della sentenza che abbia condannato il datore di lavoro al pagamento di somme al dipendente, il datore può ripetere solo quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito, non anche gli importi lordi corrispondenti alle ritenute fiscali mai entrate nel patrimonio del dipendente. La Corte ha inoltre chiarito che il versamento eseguito dal sostituto d'imposta in base a una sentenza provvisoriamente esecutiva, pur non essendo originariamente frutto di errore, diviene privo di titolo ex tunc per effetto della riforma o cassazione della sentenza, sicché rientra nell'ambito applicativo dell'art. 38, comma 1, D.P.R. 602/1973. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata priva di rilevanza nel giudizio tra datore di lavoro e lavoratore, perché attiene ai rapporti con l'amministrazione finanziaria e non incide sulla decisione della lite privata. Nessuna statuizione sulle spese, perché il resistente è rimasto intimato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La Corte esclude che, nella specie, la ripetizione debba essere impostata come indebito oggettivo in senso tale da consentire la restituzione dell'intero lordo; la ripetizione riguarda solo quanto effettivamente percepito dal lavoratore.
La riforma della sentenza di condanna fa venir meno ex tunc il titolo del pagamento eseguito in esecuzione della decisione riformata.
art. 38, comma 1, D.P.R. 602/1973
È applicabile anche ai versamenti eseguiti dal sostituto d'imposta in esecuzione di una sentenza poi riformata, perché il venir meno ex tunc dell'obbligo fiscale rende il versamento privo di titolo; il rimborso compete in via principale a chi ha eseguito il versamento.
art. 10, comma 1, lett. d-bis, TUIR (D.P.R. 917/1986)
La Corte non accoglie la tesi del ricorrente circa la sua prevalenza sulla disciplina del rimborso di cui all'art. 38 D.P.R. 602/1973 nel caso di pagamento eseguito in base a sentenza poi riformata.
È richiamato come norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nei due motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
È citato quale disposizione che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 115/2002.
Massime di principio
- In caso di riforma, totale o parziale, di una sentenza di condanna al pagamento di somme al lavoratore, il datore di lavoro può ripetere solo quanto il dipendente abbia effettivamente percepito, poiché le ritenute fiscali non entrano nel patrimonio del lavoratore.
- Il pagamento effettuato dal sostituto d'imposta in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, pur essendo inizialmente doveroso, diviene privo di titolo ex tunc se la sentenza viene riformata o cassata.
- La disciplina del rimborso fiscale ex art. 38, comma 1, D.P.R. 602/1973 si applica non solo ai casi di errore materiale o duplicazione del versamento, ma anche alle ipotesi di inesistenza totale o parziale dell'obbligo fiscale venuto meno per effetto della riforma della decisione presupposta.
- Una questione di legittimità costituzionale è irrilevante nel giudizio tra privati quando concerne rapporti e rimedi che attengono al diverso rapporto tra sostituto d'imposta e amministrazione finanziaria.
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