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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00874/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla restituzione di somme pagate da una società datrice di lavoro in esecuzione di una sentenza del pretore, poi riformata in appello. La Corte d'appello di Roma aveva accolto solo in parte la domanda restitutoria: aveva riconosciuto il diritto della società a ripetere le somme effettivamente percepite dal lavoratore, cioè al netto delle ritenute fiscali, escludendo invece la restituzione degli importi lordi già trattenuti a titolo di imposta. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2033 c.c. e 336 c.p.c., sostenendo che la fattispecie non fosse indebito oggettivo ma restituzione conseguente alla riforma di una sentenza, con conseguente diritto a ripetere anche le somme al lordo. Con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 38, comma 1, D.P.R. 602/1973 e dell'art. 10, comma 1, lett. d-bis, TUIR, contestando che la disciplina del rimborso fiscale applicabile fosse quella dell'art. 38 e non quella invocata dalla corte territoriale; ha inoltre prospettato questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 in relazione al dies a quo del termine di decadenza di 48 mesi, ritenendo irragionevole che decorra dal versamento e non dalla riforma della sentenza. Gli eredi del lavoratore hanno resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, in caso di riforma totale o parziale della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme al lavoratore, il datore può ripetere solo quanto effettivamente percepito dal dipendente e non anche gli importi lordi corrispondenti alle ritenute fiscali, perché tali somme non sono mai entrate nel patrimonio del lavoratore. Ha richiamato l'orientamento secondo cui, a seguito della riforma con effetto ex tunc del titolo giudiziale, il versamento fiscale eseguito dal sostituto d'imposta diviene privo di titolo e ricade nell'ambito dell'art. 38, comma 1, D.P.R. 602/1973, che attribuisce al soggetto che ha eseguito il versamento il diritto al rimborso anche nei casi di inesistenza, totale o parziale, dell'obbligo. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta irrilevante nel giudizio tra privati, poiché attiene al rapporto con l'amministrazione finanziaria. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con distrazione in favore dei difensori dei controricorrenti, ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sull'indebito oggettivo; la Corte non ne segue la tesi perché la restituzione conseguente alla riforma della sentenza va valutata tenendo conto delle somme effettivamente entrate nel patrimonio del lavoratore.

  • art. 336 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere gli effetti restitutori della riforma della sentenza; la Corte non ravvisa violazioni.

  • art. 38, comma 1, D.P.R. 602/1973

    La Corte ritiene che il versamento del sostituto d'imposta, divenuto privo di titolo per effetto della riforma della sentenza, rientri nell'ambito della norma, che tutela il diritto al rimborso anche in caso di inesistenza totale o parziale dell'obbligo.

  • art. 10, comma 1, lett. d-bis, TUIR (D.P.R. 917/1986)

    Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere una diversa disciplina del rimborso fiscale; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

    Base del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha introdotto la previsione richiamata per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza che aveva condannato il datore di lavoro al pagamento di somme al lavoratore, la ripetizione può riguardare solo quanto il lavoratore abbia effettivamente incassato, non anche gli importi trattenuti e versati al fisco a titolo di ritenute.
  • Le somme corrispondenti alle ritenute fiscali non entrano nel patrimonio del lavoratore, sicché non sono oggetto di ripetizione nei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore o suoi eredi.
  • Se il pagamento fiscale eseguito dal sostituto d'imposta si rivela privo di titolo per effetto ex tunc della riforma della sentenza, il rimedio verso l'erario è quello previsto dall'art. 38, comma 1, D.P.R. 602/1973.
  • La questione sulla decorrenza del termine di decadenza per il rimborso fiscale è irrilevante nel giudizio tra privati quando la controversia non intercorre con l'amministrazione finanziaria.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione di legge è infondata se mira a ottenere la restituzione al lordo di somme che non sono mai entrate nella sfera patrimoniale del creditore sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoRetribuzione e TFRRimborsi
RamiProcesso civileObbligazioniLavoroTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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